Autore: admin

  • La formazione e l’utilizzo di atti falsi sono illeciti permanenti

    L’utilizzo in giudizio di un documento falso (nella specie, una procura alle liti con firma apocrifa) costituisce illecito di natura permanente, in quanto i suoi effetti si protraggono per tutto il tempo in cui l’incolpato si avvalga del documento stesso, sicché la cessazione della condotta coincide con la conclusione di quel giudizio.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stefanì), sentenza n. 370 del 9 ottobre 2024

    NOTA:
    In senso conforme, CNF n. 315/2024, CNF n. 250/2022, Cass. n. 24378/2020, CNF n. 142/2019.

  • Sospeso disciplinarmente l’avvocato condannato per turbativa d’asta

    Costituisce (anche) grave illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che assista il proprio cliente nella consapevolezza della sua attività illecita, agevolandola attivamente attraverso la propria competenza professionale (Nel caso di specie, il professionista veniva condannato in sede penale per turbativa d’asta, in concorso con in suoi assistiti. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha confermato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Germanà Tascona), sentenza n. 369 del 9 ottobre 2024

  • Procedimento disciplinare: l’accertamento definitivo dei fatti in sede penale

    La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento del fatto, alla sua eventuale illiceità penale ed all’affermazione che l’imputato lo ha commesso (art. 653 co. 1-bis cpp), pur restando di competenza del giudice disciplinare verificare se il comportamento accertato sia deontologicamente sanzionabile, alla luce dell’autonomia dei rispettivi ordinamenti, penale e disciplinare (art. 54 co. 1 L. n. 247/2012).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Germanà Tascona), sentenza n. 369 del 9 ottobre 2024

  • Procedimento disciplinare e sentenza di patteggiamento

    L’art. 25, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 150/2022 (c.d. ‘riforma Cartabia’ della giustizia penale), che -novellando l’art. 444 cpp- ha stabilito che la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non abbia (più) efficacia di giudicato nei giudizi civili, disciplinari, tributari e amministrativi, trova potenziale applicazione per le sole decisioni pronunciate dal 30 dicembre 2022 (data di entrata in vigore della norma, per la quale non è stata prevista una specifica disciplina transitoria), giacché -attesane la natura processuale- non opera il principio di retroattività della lex mitior ma il criterio generale del tempus regit actum. 6548/2025.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Germanà Tascona), sentenza n. 369 del 9 ottobre 2024

    NOTA:
    In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Grasso), SS.UU., sentenza n. 6548 del 12 marzo 2025, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Galletti), sentenza n. 365 del 9 ottobre 2024, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Angelini), sentenza n. 167 del 7 maggio 2024, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Germanà Tascona), sentenza n. 40 del 26 febbraio 2024, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Germanà Tascona), sentenza n. 26 del 23 febbraio 2024 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cassi), sentenza n. 280 del 5 dicembre 2023 (non massimata in parte qua).
    In arg. v. pure Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Napoli), sentenza n. 56 del 13 maggio 2022.

  • Rapporti tra processo penale e procedimento disciplinare: il patteggiamento sul reato e il patteggiamento sui motivi sono sentenze diverse

    L’applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e ssgg. c.p.p. (c.d “patteggiamento sul reato” o “sull’imputazione”) è istituto del tutto diverso da quello del “concordato in appello” ai sensi dell’art. 599-bis c.p. (c.d. “patteggiamento sulla sentenza” o “sui motivi”), sicché a quest’ultimo non si applica l’art. 25, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 150/2022 (c.d. ‘riforma Cartabia’ della giustizia penale), secondo cui la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non ha (più) efficacia di giudicato nei giudizi civili, disciplinari, tributari e amministrativi.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Germanà Tascona), sentenza n. 369 del 9 ottobre 2024

  • La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare

    Ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell’incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la “suitas” della condotta intesa come volontà consapevole dell’atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo. L’evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilità.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Germanà Tascona), sentenza n. 369 del 9 ottobre 2024

  • Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del Consiglio territoriale

    La mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie, ivi compresa una diversa qualificazione alla violazione contestata. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Germanà Tascona), sentenza n. 369 del 9 ottobre 2024

  • Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare

    Il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte in virtù del principio del libero convincimento, con la conseguenza che la decisione assunta in base alle testimonianze ed agli atti acquisiti in conseguenza degli esposti deve ritenersi legittima, allorquando risulti coerente con le risultanze documentali acquisite al procedimento, né determina nullità del provvedimento la mancata audizione di testimonianze ininfluenti ai fini del giudizio, per essere il collegio già pervenuto all’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite in sede di istruttoria.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Germanà Tascona), sentenza n. 369 del 9 ottobre 2024

  • L’avvocato stabilito non può ricorrere in proprio al CNF

    L’avvocato può adire personalmente il Consiglio Nazionale Forense anche se non Cassazionista solo nell’ambito del (proprio) procedimento disciplinare (purché non sia privo dell’esercizio della professione in quanto sospeso con provvedimento già esecutivo), valendo negli altri casi la regola generale secondo cui le funzioni di rappresentanza e difesa avanti qualsiasi giurisdizione speciale – qual è appunto quella esercitata dal CNF – debbano essere assunte da un avvocato iscritto nell’albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori. Conseguentemente, è inammissibile, per difetto di jus postulandi, il ricorso al CNF proposto in proprio da professionista che non sia iscritto all’albo forense ma alla sezione speciale dell’Albo degli avvocati stabiliti (nella specie, abogado) e, per di più, su questioni diverse da quella disciplinare (nella specie, omessa dispensa dalla prova attitudinale).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 368 del 9 ottobre 2024

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 372 del 9 ottobre 2024

    NOTA:
    In senso conforme, sul fatto che il ricorrente in proprio al CNF non debba essere necessariamente Cassazionista, ma tuttavia:
    1) debba essere comunque iscritto all’albo ordinario, sicché non è ad esempio sufficiente:
    a) l’iscrizione nel registro praticanti (CNF n. 288/2024, Cass. n. 22246/2022, CNF n. 148/2022, CNF n. 123/2022, CNF n. 261/2021, CNF n. 149/2020, CNF n. 116/2017, 270/2016, CNF n. 222/2016, CNF n. 111/2016, CNF n. 63/2016, CNF n. 152/2015, CNF n. 44/2015, CNF n. 90/2014, CNF n. 73/2010, CNF n. 72/2010, CNF n. 278/2009, CNF n. 228/2009, CNF n. 222/2009, CNF n. 47/2009, CNF n. 10/2006, CNF n. 274/2004, CNF n. 273/2004)
    b) l’iscrizione nell’elenco degli avvocati stabiliti (CNF n. 235/2023, CNF n. 260/2021, CNF n. 55/2020)
    2) l’avvocato iscritto all’albo ordinario debba godere comunque dello jus postulandi, sicché non deve essere già sospeso dall’esercizio della professione con provvedimento esecutivo (CNF n. 326/2024, CNF n. 50/2024, CNF n. 115/2023, Cass. n. 7499/2022, Cass. n. 31570/2021, CNF n. 102/2021, CNF n. 92/2021, CNF n. 30/2021, CNF n. 211/2017, CNF n. 210/2017, CNF n. 137/2017, CNF n. 305/2016, CNF n. 269/2016, CNF n. 65/2016, CNF n. 92/2015, CNF n. 41/2012)
    3) l’impugnazione debba riguardare comunque la materia disciplinare, sicché la deroga alla necessità che il ricorrente in proprio sia abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori non opera ad esempio:
    a) in materia elettorale, che ha natura giurisdizionale e alla quale si applica pertanto la norma generale di cui all’art. 60, u.c., R.D. n. 37/1934, secondo cui il professionista interessato deve essere cassazionista ovvero assistito da un avvocato iscritto all’albo speciale (CNF n. 66/2023, CNF n. 2/2009)
    b) in materia di sospensione dall’esercizio della professione forense per mancato pagamento dei contributi dovuti al Consiglio dell’Ordine di appartenenza ex art. 29, co. 6, L. n. 247/2012 (CNF n. 158/2019)
    c) in materia di albi, registri ed elenchi (CNF n. 146/2022, CNF n. 94/2015)

  • La prescrizione disciplinare non può essere interrotta per più di 7 anni e mezzo

    Ai sensi dell’art. 56 L. n. 247/2012, l’azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni (comma 1), che decorre dalla commissione del fatto o dalla cessazione della sua permanenza; l’interruzione della prescrizione fa decorrere un nuovo termine di cinque anni (comma 3), ma in nessun caso il termine prescrizionale complessivo può essere superiore a sette anni e sei mesi, scomputato il tempo delle eventuali sospensioni.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Santinon), sentenza n. 367 del 9 ottobre 2024