Nei procedimenti disciplinari a carico degli avvocati la concreta individuazione e valutazione delle condotte costituenti illecito disciplinare, definite dalla legge mediante una clausola generale “abusi e mancanze nell’esercizio della professione, comunque fatti non conformi alla dignità e al decoro professionali”, appartiene all’esclusiva competenza degli organo disciplinare forense, le cui determinazioni sfuggono al riesame di legittimità, salvo il controllo di ragionevolezza.(Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 21 maggio 2002).
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza – Praticante non abilitato – Firma di atti giudiziali da parte del praticante insieme all’avvocato dominus – Violazione del dovere di vigilanza – Illecito deontologico.
L’avvocato che consenta al praticante non abilitato di firmare insieme a lui atti giudiziari pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di vigilanza e correttezza a cui ciascun dominus è tenuto. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura) (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cagliari, 15 marzo 2000)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. ORSONI), sentenza del 24 ottobre 2003, n. 306
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Contenuto degli addebiti – Correlazione con decisione – Necessità.
La difformità tra il fatto contestato e il fatto posto a base della sentenza, determinante la nullità della stessa, non si verifica nella ipotesi in cui la decisione riguardi gli stessi fatti contestati al professionista e per i quali lo stesso abbia potuto svolgere tutte le sue difese. (Nella specie il C.d.O. aveva contestato al professionista di aver fatto apporre su un atto giudiziario il nominativo del praticante, che non era abilitato all’esercizio dell’attività professionale, così permettendogli di svolgere attività non consentita e non operando la giusta attività di vigilanza, e lo aveva condannato per lo stesso fatto non avendo accolto le sue giustificazioni). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cagliari, 15 marzo 2000)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. ORSONI), sentenza del 24 ottobre 2003, n. 306
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Competenza a procedere disciplinarmente – Utilizzo di prove acquisite in violazione delle norme sulle indagini difensive – Competenza disciplinare del C.d.O. in cui le prove vengono utilizzate – Legittimità.
La competenza a procedere disciplinarmente nei confronti del professionista è attribuita alternativamente, secondo il criterio della prevenzione, al C.d.O. presso cui il professionista è iscritto o all’ordine presso il quale il comportamento deontologicamente rilevante è stato posto in essere. Pertanto è competente a procedere disciplinarmente nei confronti del professionista che abbia acquisito e utilizzato prove assunte in violazione delle norme sulle indagini difensive, il C.d.O. presso il cui circondario le prove siano state utilizzate, non rilevando, ai fini della competenza disciplinare, l’eventuale acquisizione delle stesse presso altro circondario. (Nella specie tale competenza è stata riconosciuta solo nell’ipotesi e nei limiti in cui i due comportamenti “acquisizione e utilizzo” siano congiuntamente valutati e sanzionati. Ove invece nella valutazione di merito l’utilizzo non dovesse essere considerato disciplinarmente rilevante la competenza a procedere dovrebbe essere attribuita al C.d.O. nel cui circondario l’acquisizione illegittima sia avvenuta) (Dichiara la competenza del C.d.O. di Genova, nel conflitto di competenza sollevato con delibera, 21 febbraio 2003)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. LUBRANO), sentenza del 24 ottobre 2003, n. 305
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Avvocato – Tenuta degli albi – Cancellazione per incompatibilità – Ricorso al C.N.F. – Eliminazione della causa di incompatibilità – Annullamento della decisione di cancellazione.
Deve essere annullata la decisione del C.d.O. di cancellazione dall’albo per incompatibilità del professionista che nelle more del giudizio si sia dimesso dall’incarico ritenuto incompatibile. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 23 luglio 2002)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. LUBRANO), sentenza del 24 ottobre 2003, n. 304
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Avvocato – Tenuta degli albi -Iscrizione – Avvocato nominato V.P.O. – Attività professionale svolta nel circondario assegnato per lo svolgimento dell’attività giudicante – Cancellazione per incompatibilità – Mancanza di prova – Nullità della decisione.
Deve essere annullata la decisione del C.d.O. di cancellazione dall’albo per incompatibilità ove non sia stata acquisita la prova certa dello svolgimento dell’attività incompatibile con l’iscrizione all’albo. (Nella specie è stato accolto il ricorso avverso la cancellazione dall’albo dell’avvocato nominato giudice onorario in quanto non è stata raggiunta la prova che lo stesso avesse svolto attività professionale nel circondario del tribunale in cui esercitava le funzioni onorarie). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 23 luglio 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. LUBRANO), sentenza del 24 ottobre 2003, n. 303
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Prescrizione – Decorrenza – Termine quinquennale.
L’azione disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni dalla commissione del fatto disciplinarmente rilevante se questo implica un condotta deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce nel momento in cui la stessa viene posta in essere. (Nella specie è stata dichiarata la prescrizione dell’azione disciplinare iniziata successivamente al decorrere dei cinque anni dall’ultima data certa nella quale il professionista aveva commesso il reato di usura, così come accertato dai verbali della polizia giudiziaria) (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 27 maggio-15 luglio 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. LUBRANO), sentenza del 24 ottobre 2003, n. 302
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Avvocato – Tenuta degli albi – Elenco speciale – Iscrizione dipendente pubblico – Tassatività dei requisiti richiesti.
Il dipendente pubblico, abilitato all’esercizio della professione forense, per ottenere l’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo professionale, deve dimostrare che:
-presso l’ente da cui egli dipende sia stato istituito un ufficio staccato e autonomo, con specifica trattazione degli affari dell’ente;
-che a detto ufficio egli sia adibito occupandosi in via esclusiva degli affari legali dell’ente. (Nella specie è stato cancellato per incompatibilità l’avvocato che dipendeva da un ente in cui non era stato istituito un ufficio legale autonomo, e a cui la rappresentanza legale dell’ente non era stata assegnata in via regolare ed esclusiva). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catanzaro, 17 ottobre 2002)Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PAURI), sentenza del 24 ottobre 2003, n. 301
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Avvocato – Tenuta degli albi – Decisione del C.d.O. – Motivazione – Difetto di motivazione – Integrazione della decisione nel merito da parte del C.N.F. – Legittimità.
In tema di tenuta degli albi, l’eventuale difetto di motivazione della decisione del consiglio dell’ordine, fatto rilevare in sede di reclamo al C.N.F. non è motivo di nullità della delibera stessa in quanto il Consiglio nazionale forense può sopperire a tale mancanza giudicando della questione nel merito. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catanzaro, 17 ottobre 2002)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PAURI), sentenza del 24 ottobre 2003, n. 301
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Avvocato – Tenuta albi – Decisione del C.d.O. – Decisione di cancellazione per incompatibilità – Impugnazione al C.N.F. – Revoca della decisione – Eliminazione della causa di incompatibilità – Cessazione della materia del contendere.
La revoca del provvedimento di cancellazione dall’albo da parte del C.d.O., anche se determinata dalla eliminazione della causa di incompatibilità attraverso le dimissioni dall’incarico incompatibile, e quindi con efficacia ex tunc, induce alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, posto che con il ricorso al C.N.F. il provvedimento di cancellazione non ha avuto esecuzione e non ha prodotto i suoi effetti. (Dichiara cessata la materia del contendere avverso decisione C.d.O. di Taranto, 23 luglio 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. LUBRANO), sentenza del 1 ottobre 2003, n. 300