Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che trattenga ingenti somme di spettanza del cliente, a nulla rilevando l’eventualità che lo stesso professionista si sia reso colpevole dell’illecito perché a sua volta vittima di una truffa. (Nella specie è stata confermata la sanzione della radiazione). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 23 luglio 2002)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. TIRALE), sentenza del 24 ottobre 2003, n. 311