Nello svolgimento del procedimento disciplinare la nomina di un segretario facente funzioni in luogo del titolare assente non richiede una speciale procedura di nomina. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ravenna, 18 giugno 2001)
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Rapporti tra procedimento disciplinare e penale – Autonomia.
Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento penale, sicché la sussistenza di un procedimento penale non obbliga alla sospensione del procedimento disciplinare istauratosi per lo stesso fatto e il giudice disciplinare può valutare autonomamente il fatto oggetto del procedimento penale, fermo restando il principio della immutabilità del fatto così come eventualmente accertato dal magistrato penale. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ravenna, 18 giugno 2001)
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Avvocato – Tenuta albi – Avvocato vice procuratore onorario – Attività professionale svolta presso ambito territoriale interdetto – Onere della prova a carico del C.d.O..
La prova di non esercitare o di non aver esercitato la professione entro l’ambito territoriale interdetto, e quindi in situazione di incompatibilità, non spetta al professionista nominato vice procuratore onorario ma all’ordine professionale presso il cui albo lo stesso è iscritto a cui compete vigilare sul rispetto delle norme che sanciscono l’incompatibilità e procedere amministrativamente o disciplinarmente ove le stesse risultino violate. (Nella specie il C.d.O. pretendeva che il professionista nominato V.P.O. dimostrasse di non aver esercitato attività professionale nell’ambito territoriale interdetto, mentre per procedere alla cancellazione per incompatibilità doveva essere il consiglio dell’ordine ad acquisire la prova che l’avvocato aveva svolto l’attività professionale nell’ambito territoriale non consentito, dovendosi ritenere l’onere della prova a carico dell’ordine) (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 23 luglio 2002).
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Avvocato – Tenuta albi – Iscrizione – Avvocato vice procuratore onorario – Esercizio di funzioni onorarie in alcuni uffici del circondario – Esercizio di attività professionale nei restanti uffici del circondario – Ammissibilità.
Lo svolgimento onorario di funzioni giudiziarie, in qualità di vice procuratore onorario, non è incompatibile con la conservazione dell’iscrizione nell’albo degli avvocati e con la conseguente legittimazione all’esercizio della libera professione, se pur con le limitazioni previste dalla normativa per la quale l’incompatibilità sussiste solo per l’ufficio o gli uffici presso i quali sono svolte le funzioni onorarie e non all’intero territorio del circondario. (art. 5 n. 2 d.m. 07/07/1999). Pertanto non sussiste incompatibilità nelle ipotesi in cui il professionista eserciti la professione forense presso sedi diverse da quelle assegnate per l’attività onoraria, ancorché comprese nel medesimo circondario. (Nella specie è stata annullata la delibera di cancellazione dall’albo per incompatibilità dell’avvocato vice procuratore onorario che pur essendo iscritto nell’albo del medesimo distretto in cui svolgeva le funzioni onorarie aveva esercitato l’attività presso uffici e sedi diversi da quelle assegnati per la predetta funzione). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 23 luglio 2002).
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Avvocato – Tenuta albi – Decisione del C.d.O. – Revoca – Impugnazione al C.N.F. – Cassazione della materia del contendere.
La revoca da parte del C.d.O. di una precedente decisione, contro la quale si è proposto ricorso determina la dichiarazione di cessazione della materia del contendere per intervenuta mancanza di interesse. (Nella specie la revoca del provvedimento da parte del C.d.O. era intervenuta in quanto il professionista cancellato per incompatibilità aveva rimesso l’incarico in ragione del quale il C.d.O. lo aveva ritenuto responsabile). (Dichiara cessata la materia del contendere avverso decisione C.d.O. di Taranto, 23 luglio 2002)
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Rapporti con la controparte – Assegno del cliente posto all’incasso con girata falsa – Trattenimento somme di spettanza del cliente – Omesso rispetto dell’accordo transattivo – Richiesta di compensi eccessivi – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che utilizzando una firma falsa di girata apposta su un assegno di spettanza del cliente incassi e trattenga le somme così percepite, che non ottemperi all’accordo transattivo a cui era pervenuto con la controparte, che richieda compensi eccessivi rispetto alle somme indicate nel preventivo di spesa comunicato al cliente, e dichiari in misura inferiore al vero l’entità delle somme percepite quali acconti. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della sospensione per mesi quattro). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Genova, 15 giugno 2002)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PACE), sentenza del 28 novembre 2003, n. 365
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Avvocato – Tenuta albi – Elenco speciale – Iscrizione dipendente pubblico – Tassatività dei requisiti richiesti.
Il dipendente pubblico abilitato all’esercizio della professione forense, per ottenere l’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo professionale, deve dimostrare che:
-presso l’ente pubblico da cui egli dipende sia stato istituito un ufficio staccato ed autonomo, con specifica trattazione degli affari legali dell’ente;
– a detto ufficio egli sia adibito, occupandosi in via esclusiva degli affari legali dell’ente. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 4 aprile 2001) -
Avvocato – Tenuta albi – Elenco speciale – Iscrizione dipendente pubblico – Tassatività dei requisiti richiesti.
Il dipendente pubblico abilitato all’esercizio della professione forense, per ottenere l’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo professionale, deve dimostrare che:
-presso l’ente pubblico da cui egli dipende sia stato istituito un ufficio staccato ed autonomo, con specifica trattazione degli affari legali dell’ente;
– a detto ufficio egli sia adibito, occupandosi in via esclusiva degli affari legali dell’ente. (Nella specie è stata rigettata la domanda di iscrizione nell’elenco speciale del professionista dipendente di ente pubblico in cui l’ufficio legale non era autonomo ma faceva capo alla direzione amministrativa e l’attività svolta dal professionista non era esclusivamente legale ma prevedeva la trattazione di pratiche a carattere amministrativo, compiti per i quali era peraltro richiesto come titolo di studio il diploma di istituto secondario superiore). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 4 aprile 2001) -
Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di probità – Vita privata – Rilevanza disciplinare – Atti sessuali con minore – Illecito deontologico.
E’ deontologicamente rilevante il comportamento privato del professionista se lo stesso abbia rilevanza esterna e possa incidere negativamente sul prestigio, la dignità e il decoro dell’intera classe forense. Pertanto, l’avvocato che compia atti sessuali con un minore pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di probità dignità e decoro che il professionista deve tenere sia nella professione che nella vita privata. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della sospensione per mesi tre) (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 10 luglio 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PACE), sentenza del 28 novembre 2003, n. 362
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Dovere di probità e decoro – Fatti riguardanti la vita privata – Responsabilità dell’avvocato – Questione di legittimità costituzionale art. 38 e 44 l.p. con art. 3 Cost. – Manifesta infondatezza.
Ciascun ordinamento professionale reca in sé elementi differenziatori che giustificano ragionevolmente anche diversità di disciplina; pertanto è manifestamente infondata la Q.L.C. degli artt. 38 e 44 l.p. con riferimento al principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui, considerando il ruolo e la figura dell’avvocato che è collaboratore di giustizia, prevedono la responsabilità disciplinare del professionista che nell’esercizio della professione o anche nella vita privata si renda colpevole di abusi o di mancanza e di atti non conformi alla dignità e al decoro professionale, o che sia sottoposto a procedimento penale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 10 luglio 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PACE), sentenza del 28 novembre 2003, n. 362