Per esplicito disposto della Corte suprema di cassazione gli atti interruttivi della prescrizione verificatisi durante la prima fase amministrativa davanti al C.d.O. producono soltanto effetti istantanei e dal verificarsi degli stessi comincia a decorrere un nuovo termine quinquennale di prescrizione. Sono atti interruttivi ad effetti istantanei la notifica di apertura del procedimento disciplinare e tutti gli altri atti procedurali di natura propulsiva, (es. gli atti di impugnazione). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trani, 23 giugno 2000)
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Notifica della copia conforme – Mancanza della sottoscrizione del segretario – Validità della decisione.
Nel procedimento disciplinare è valida la decisione notificata in copia conforme priva della sottoscrizione del segretario quando si accerti che l’originale della sentenza abbia le dovute sottoscrizioni. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trani, 23 giugno 2000)
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Reato Reato disciplinare – Valutazione – Indipendenza.
L’illecito disciplinare si pone su un piano completamente diverso dal reato, anche se talvolta il primo è insito nel secondo; diversi sono, infatti, i presupposti e le finalità che sottendono all’illecito disciplinare e che con il procedimento amministrativo si perseguono; diversa è l’esigenza di moralità che è tutelata nell’ambito professionale; pertanto la sanzione disciplinare comporta valutazioni e ha presupposti diversi rispetto alla sanzione penale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trani, 23 giugno 2000)
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Avvocato – Procedimento disciplinare -Costituzione collegio giudicante – Mancanza di prova della regolare convocazione di alcuni consiglieri assenti – Nullità della decisione.
È nulla, per irregolare convocazione del collegio giudicante, la decisione del C.d.O. in materia disciplinare assunta in assenza di alcuni consiglieri ove manchi completamente la prova, che incombe al C.d.O. e che non può essere altrimenti acquisita, che i consiglieri assenti fossero stati ritualmente convocati e posti, quindi, in condizione di partecipare al procedimento e alla decisione finale. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 12 gennaio 1999).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Mancanza di prova certa – Annullabilità.
Il praticante avvocato è soggetto, come l’avvocato, alla potestà disciplinare del consiglio dell’ordine.
Deve essere annullata la decisione disciplinare assunta dal C.d.O., ove da una ricostruzione storica dei fatti le prove raccolte risultino confliggenti e tali da non dare alcuna certezza. (Nella specie è stato assolto, per mancanza di prova certa, il professionista che era stato condannato per l’utilizzo improprio del titolo di avvocato in una istanza al giudice, considerando che vi erano dubbi sull’autenticità della firma, e al momento della presentazione dell’istanza lo stesso era ammalato). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pescara, 1 marzo 2001). -
Avvocato – Procedimento disciplinare – Praticante avvocato – Assoggettabilità al potere disciplinare.
La revoca dell’autorizzazione al patrocinio, per decorso del termine di sei anni, non comporta automaticamente la cancellazione dal registro dei praticanti al quale il professionista può restare iscritto per proseguire la sua attività di praticante. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pescara, 1 marzo 2001).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione – Difformità tra contestazione e decisione – Nullità.
Deve essere annullata, per violazione del diritto di difesa, la decisione con cui il C.d.O., dopo aver contestato ad un iscritto un determinato fatto, giunga ad applicare la sanzione per un episodio diverso da quello contestato. (Nella specie il professionista a cui era stata contestato di aver ottenuto l’opinamento della parcella sottacendo al consiglio la propria responsabilità per l’esito negativo della causa, era stato poi condannato per aver chiesto l’opinamento della parcella e il rilascio di un decreto ingiuntivo, relativi a compensi per i quali aveva manifestato espressa rinuncia). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rimini, 12 giugno 2001).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di fedeltà – Azione contro ex cliente – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, dopo aver assistito entrambi i coniugi nella causa di separazione personale, assuma il patrocinio di uno solo di essi nella causa di divorzio. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Parma, 12 dicembre 2000).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Difesa di parti in conflitto di interessi – Illecito deontologico – Ipotesi di insussistenza.
È deontologicamente corretto il comportamento dell’avvocato che, dopo aver difeso due parti in uno stesso giudizio penale, successivamente alla denuncia di una nei confronti dell’altra, mantenga la difesa di una sola parte, ove i fatti oggetto della denuncia siano ontologicamente e storicamente diversi da quelli oggetti del primo procedimento. (Nella specie è stato assolto il professionista a cui era stata inflitta la sanzione della censura). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 11 novembre 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. ITALIA), sentenza del 29 maggio 2003, n. 120
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Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di diligenza – Negligente espletamento del mandato – Ritardo in udienza – Illecito deontologico.
Il mancato, ritardato o negligente compimento degli atti inerenti al mandato ricevuto è sanzionabile disciplinarmente soltanto quando la mancanza sia riferibile a una particolare trascuratezza non scusabile e rilevante, indipendentemente dal fatto che ne derivi un pregiudizio agli interessi della parte assistita. Pertanto, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante e in violazione del dovere di diligenza l’avvocato che non si presenti all’udienza. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento nei confronti dell’avvocato che, non presentandosi in udienza, aveva determinato la decadenza dei mezzi istruttori, in danno alla parte assistita). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 22 maggio 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. TIRALE), sentenza del 29 maggio 2003, n. 119