La sentenza penale di condanna divenuta definitiva, ex art. 653 c.p.p., come modificato dalla legge n. 97/2001, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso; mentre è di competenza del consiglio dell’ordine verificare se il comportamento accertato sia disciplinarmente sanzionabile. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pistoia, 12 novembre 1999).
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di probità e decoro – Partecipazione a ricettazione e falsificazione di titoli – Illecito deontologico.
Pone in esser un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che partecipi, quale anello di congiunzione tra vari gruppi criminali, e svolga attività di ricettazione e falsificazione di titoli. (Nella specie in considerazione della sospensione cautelare presofferta, della volontà di ravvedimento e della correttezza con cui l’avvocato ha svolto l’attività professionale nelle more del giudizio disciplinare, la sanzione della cancellazione è stata sostituita dalla sospensione per dodici mesi). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Caltanissetta, 16 marzo 2002).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare presofferta – Irrogazione della sanzione – Computo ai fini della applicazione della sanzione.
Ai fini della corretta determinazione ed espiazione della sanzione disciplinare deve essere considerato il periodo di sospensione cautelare presofferta. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Caltanissetta, 16 marzo 2002).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Prescrizione – decorrenza – Atti interruttivi con effetti istantanei – Nuova decorrenza.
Per esplicito disposto della Corte suprema di cassazione gli atti interruttivi della prescrizione verificatisi durante la prima fase amministrativa davanti al C.d.O., producono soltanto effetti istantanei e dal verificarsi degli stessi comincia a decorrere un nuovo termine quinquennale di prescrizione. Sono atti interruttivi ad effetti istantanei la notifica di apertura del procedimento disciplinare, la notifica del capo di incolpazione, la notifica del decreto di citazione per il dibattimento e la notifica della decisione stessa. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Caltanisetta, 16 marzo 2002).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Commissione della infrazione disciplinare – Irrogazione della sanzione – Decorso del tempo – Irrilevanza.
Il decorso del tempo tra la commissione del fatto deontologicamente rilevante e la irrogazione della sanzione non costituisce elemento rilevante ai fini della determinazione della sanzione stessa, essendo legato ad elementi procedurali che certamente non incidono sulla rilevanza disciplinare del comportamento posto in essere. (Nella specie è stata rigettata l’eccezione del professionista che si era visto infliggere la sanzione disciplinare a distanza di quindici anni dalla commissione dei fatti , a causa della sospensione del procedimento disciplinare effettuata in attesa degli accertamenti e delle conclusioni penali). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Caltanisetta, 16 marzo 2002).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F – Decisione disciplinare – Motivazione sintetica ma congrua – Validità.
È valida la decisione disciplinare che abbia una motivazione, se pur sintetica, congrua e corretta tale da far individuare l’iter logico seguito dall’organo giudicante. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Caltanisetta, 16 marzo 2002).
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza – Rapporti con la parte assistita – Trattenimento somme – Trattenimento documenti – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo della dignità e decoro dell’intera classe forense, l’avvocato che condizioni la restituzione di fascicoli e documenti al pagamento della parcella, e indebitamente trattenga somme incassate per conto del cliente, a nulla rilevando la eventuale maturazione in suo favore di un compenso professionale, dovendo questo richiedersi nelle forme previste dalla legge, dalla deontologia o dalla consuetudine. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Modica, 14 novembre 2000).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Contestazione degli addebiti – Correlazione con decisione – Necessità – Difformità nel richiamo a norme deontologiche – Erroneo richiamo ad articoli del codice deontologico forense – Validità della decisione.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di correttezza e probità cui ciascun professionista è tenuto, l’avvocato che ometta di dare il rendiconto, trattenga, non autorizzato, somme di spettanza del cliente a compensazione di onorari e tardi nella emissione della relativa fattura. (Nella specie, in considerazione della natura meramente formale della violazione, avendo l’avvocato successivamente ottenuto l’autorizzazione alla compensazione, la sanzione della sospensione per mesi due è stata sostituita con quella più lieve della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ravenna, 30 novembre 2001).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Contestazione degli addebiti – Correlazione con decisione – Necessità – Difformità nel richiamo a norme deontologiche – Erroneo richiamo ad articoli del codice deontologico forense – Validità della decisione.
La difformità tra il fatto contestato e il fatto posto a base della sentenza, determinante la nullità della stessa, non si verifica nell’ ipotesi in cui la decisione riguardi gli stessi fatti contestati, e sia difforme solo nel riferimento agli articoli del codice deontologico, erroneamente richiamati nella contestazione. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ravenna, 30 novembre 2001).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Millantato credito verso il cliente – Richiesta di compensi eccessivi – Omessa comunicazione ai colleghi affiancati nella difesa – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che induca il cliente in equivoco circa la possibilità di risolvere alcune problematiche attraverso conoscenze ed entrature, che richieda compensi eccessivi per l’attività svolta e non informi i colleghi, già muniti di mandato, della propria intromissione nell’assistenza delle medesime parti. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della sospensione per mesi tre). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trani, 23 giugno 2000)