Autore: admin

  • L’incarico professionale contro il cliente di un Collega di Studio

    In base al combinato disposto dell’art. 24 co. 4 cdfArt. 24 cdf – Conflitto di interessiL’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di alt…Leggi il testo completo → (“Conflitto di interessi”) e dell’art. 68 co. 1 cdfArt. 68 cdf – Assunzione di incarichi contro una parte già assistitaL’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale. L’avvocato non deve assumere u…Leggi il testo completo → (“Assunzione di incarichi contro una parte già assistita”), l’avvocato può assumere un incarico contro una parte già assistita da un Collega di studio o con cui collabori in maniera non occasionale, solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del predetto rapporto professionale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Napoli), sentenza n. 375 del 21 ottobre 2024

    NOTA:
    In senso conforme, CNF n. 80/2015, CNF n. 157/1995. In arg. cfr. pure Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Grasso), SS.UU., sentenza n. 20881 del 26 luglio 2024, secondo cui il combinato disposto degli artt. 24 e 68 cdf si ricava da una interpretazione costituzionalmente orientata delle norme stesse.

  • Conflitto di interessi: l’illecito (c.d. di pericolo) tutela l’affidamento della collettività sulla capacità degli avvocati di fare fronte ai doveri che l’alta funzione esercitata impone

    Il divieto di prestare attività professionale in conflitto di interessi anche solo potenziale (art. 24 cdfArt. 24 cdf – Conflitto di interessiL’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di alt…Leggi il testo completo →) risponde all’esigenza di conferire protezione e garanzia non solo al bene giuridico dell’indipendenza effettiva e dell’autonomia dell’avvocato ma, altresì, alla loro apparenza (in quanto l’apparire indipendenti è tanto importante quanto esserlo effettivamente), dovendosi in assoluto proteggere, tra gli altri, anche la dignità dell’esercizio professionale e l’affidamento della collettività sulla capacità degli avvocati di fare fronte ai doveri che l’alta funzione esercitata impone, quindi a tutela dell’immagine complessiva della categoria forense, in prospettiva ben più ampia rispetto ai confini di ogni specifica vicenda professionale. Conseguentemente: 1) poiché si tratta di un valore (bene) indisponibile, neanche l’eventuale autorizzazione della parte assistita, pur resa edotta e, quindi, scientemente consapevole della condizione di conflitto di interessi, può valere ad assolvere il professionista dall’obbligo di astenersi dal prestare la propria attività; 2) poiché si intende evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell’operato dell’avvocato, perché si verifichi l’illecito (c.d. di pericolo) è irrilevante l’asserita mancanza di danno effettivo.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Napoli), sentenza n. 375 del 21 ottobre 2024

  • Il conflitto d’interessi può essere anche solo potenziale

    Il conflitto d’interessi perseguito dall’art. 24 cdfArt. 24 cdf – Conflitto di interessiL’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di alt…Leggi il testo completo → va ravvisato in tutti quei comportamenti nei quali la mancanza di linearità e trasparenza della condotta professionale possa implicare, anche solo in via potenziale, il venire meno del rapporto fiduciario tra professionista e cliente, in quanto la predetta disposizione tutela l’imparzialità e l’indipendenza dell’avvocato e, dunque, anche la sola apparenza del conflitto, per il significato, anche sociale, che essa trasmette alla collettività.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Napoli), sentenza n. 375 del 21 ottobre 2024

  • Nel giudizio di impugnazione dinanzi al CNF opera il divieto di nova

    Al giudizio dinanzi al Consiglio Nazionale Forense si applica l’art. 345 cpc, sicché è inammissibile l’istanza istruttoria che riguardi nuove prove precostituite o costituende, salvo che la parte dimostri di non averla potuta produrre o richiedere in precedenza per causa a lui non imputabile.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Napoli), sentenza n. 375 del 21 ottobre 2024

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Secchieri), sentenza n. 43 del 25 febbraio 2020, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Calabrò), sentenza del 10 ottobre 2017, n. 150.

  • Il rinvio dell’udienza disciplinare per legittimo impedimento

    In applicazione dell’art. 420 ter cpp in combinato disposto con l’art. 59 lett. n) della L. n. 247/2012, l’assenza dell’incolpato o del suo difensore all’udienza dibattimentale comporta il necessario rinvio qualora sia comprovata l’assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato ed avente carattere assoluto. In particolare, l’impedimento del professionista a comparire innanzi al giudice disciplinare non può ritenersi sussistente qualora generico e non documentale ovvero qualora non sia supportato da certificato medico che dimostri l’assoluto impedimento del professionista a comparire, giacché la prova del legittimo impedimento deve essere fornita dall’incolpato, mentre il giudice non ha alcun obbligo di disporre accertamenti al fine di completare l’insufficiente documentazione prodotta.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Napoli), sentenza n. 375 del 21 ottobre 2024

  • Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell’azione disciplinare (anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e comunitaria)

    In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l’art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all’incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l’istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell’irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con l’art. 56, comma 3, della legge n. 247 cit. e ciò anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e comunitaria.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Rivellino), sentenza n. 374 del 21 ottobre 2024

  • Assoluzione penale e procedimento disciplinare

    Nel processo disciplinare degli avvocati, novellato dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247, che ha introdotto una autonoma valutazione da parte del Consiglio Nazionale Forense dei fatti ascritti all’incolpato, in via derogatoria rispetto alla generale previsione di cui all’art. 653 cod. proc. pen., solo l’accertamento, operato con sentenza penale irrevocabile, che «il fatto non sussiste» o «l’imputato non lo ha commesso» riveste l’efficacia di giudicato, preclusiva di un’autonoma valutazione degli stessi fatti da parte del giudice disciplinare, non anche le diverse formule assolutorie perché «il fatto non costituisce reato o illecito penale», o perché il fatto «non è previsto dalla legge come reato».

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Rivellino), sentenza n. 374 del 21 ottobre 2024

  • Prescrizione dell’azione disciplinare e illecito permanente

    In tema di prescrizione dell’azione disciplinare in ipotesi di illecito deontologico permanente (nella specie, appropriazione indebita di somme spettanti al cliente), il dies a quo va individuato nel momento cui: 1) il professionista ponga fine all’omissione ovvero effettui il comportamento positivo dovuto, oppure 2) sollecitato in tal senso, opponga il rifiuto affermando l’asserita legittimità del proprio contegno, con la precisazione che tale diritto debba essere rivendicato espressamente nei confronti dell’altra parte contrattuale (cliente/parte assistita) e non nelle difese contro la pretesa punitiva dello Stato esercitata con il processo penale ovvero in sede disciplinare; 3) in ogni caso, al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell’illecito stesso, un “limite alternativo” alla sua permanenza deve essere individuato nella decisione disciplinare di primo grado.

    Corte di Cassazione (pres. Cirillo, rel. Ponterio), SS.UU., ordinanza n. 7473 del 20 marzo 2025

  • Sulla funzione disciplinare dei Consigli forensi

    I Consigli locali svolgono i relativi compiti nei confronti dei professionisti che formano l’ordine forense (art. 24 co. 1 L. n. 247/2014), quindi all’interno del gruppo che essi costituiscono e per la tutela della classe professionale, cosicché la funzione disciplinare che a tali organi compete è, dunque, manifestazione di un potere amministrativo attribuito dalla legge per l’attuazione del rapporto che si instaura con l’appartenenza all’ordine, il quale stabilisce comportamenti conformi ai fini che intende perseguire.

    Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Fuochi Tinarelli), SS.UU., sentenza n. 7405 del 20 marzo 2025

  • Cassazione con rinvio: la mancata o tardiva riassunzione dinanzi al CNF rende definitiva la sanzione disciplinare irrogata dal Consiglio territoriale

    La mancata riassunzione dinanzi al CNF dopo il rinvio da parte della Corte di Cassazione comporta l’estinzione del procedimento impugnatorio (artt. 392-393 cpc) ma non della sanzione disciplinare irrogata dal Consiglio territoriale, la quale si consolida e diviene definitiva giacché – trattandosi di un provvedimento amministrativo sanzionatorio – può dirsi travolto solo qualora vi sia una sentenza definitiva che ne abbia dichiarato l’illegittimità.

    Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Fuochi Tinarelli), SS.UU., sentenza n. 7405 del 20 marzo 2025

    NOTA:
    In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Di Paolantonio), SS.UU., sentenza n. 22986 del 21 agosto 2024, Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Iofrida), SS.UU., sentenza n. 19103 del 6 luglio 2023, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 89 del 22 marzo 2024, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Pizzuto), sentenza n. 24 del 23 febbraio 2024, Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Pizzuto), sentenza n. 194 del 3 ottobre 2023.