È inammissibile, in quanto proposto contro una deliberazione del C.d.O. in materia che sfugge alla competenza giurisdizionale del C.N.F., il ricorso avverso il diniego di iscrizione nell’elenco dei difensori per il gratuito patrocinio. Il Consiglio nazionale forense, infatti, non ha giurisdizione generale sulla tenuta degli albi professionali, stante la tassatività degli atti impugnabili e l’assenza di una apposita previsione normativa. Pertanto, i predetti provvedimenti, quali atti amministrativi, potranno essere impugnati solo dinanzi al competente tribunale amministrativo regionale. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pisa, 20 settembre 2002)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PACE), sentenza del 17 settembre 2003, n. 252