In assenza di una normativa specifica, la comunicazione della convocazione del C.d.O. quale mera manifestazione di scienza ricettiva, posta a tutela del diritto di intervento dei soggetti componenti l’organo disciplinare, può essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo e non è necessaria, ai fini della valida costituzione del collegio, la precostituzione della prova dell’avvenuta convocazione di tutti i suoi membri (quando peraltro la legge si limiti a stabilire la partecipazione di un limitato numero di componenti, numero legale, per la validità della seduta). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Prato, 1° dicembre 1999).
Autore: admin
-
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Omesso svolgimento di attività – Trattenimento somme avute in ragione del mandato – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di svolgere il mandato ricevuto e trattenga le somme avute in ragione dello stesso. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi sei nei confronti dell’avvocato che, ricevuto il mandato di acquistare dei beni da un fallimento, tratteneva per sé le somme avute dal cliente per effettuare, attraverso il deposito, un’offerta di acquisto. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi sei). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 25 settembre 2002).
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Prova certa della responsabilità – Necessità – Onere a carico del C.d.O. procedente – Sussiste – Decisione disciplinare – Mancanza di prova certa – Annullabilità.
Nel procedimento disciplinare l’addebito deve risultare provato e l’onere della prova è posto a carico del C.d.O. procedente (non essendo a carico dell’incolpato l’onere di dare alcune prova contraria).Pertanto, deve essere annullata la decisione disciplinare adottata in assenza di prove certe sul comportamento tenuto dall’incolpato. (Nella specie è stato assolto il professionista che era stato ritenuto responsabile di omesso svolgimento del mandato e false informazioni al cliente, in quanto il C.d.O. aveva fondato la sua decisione sulla mancanza di argomentazioni difensive da parte del professionista incolpato). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pescara, 9 maggio 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. PETIZIOL), sentenza del 20 settembre 2004, n. 212
-
Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di dignità, decoro e probità – Richiesta di soldi al cliente per corrompere un pubblico ufficiale – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di probità dignità e decoro propri della classe forense, l’avvocato che richieda al cliente denaro da consegnare illegittimamente ad un pubblico ufficiale per la definizione di una pratica, a nulla rilevando l’eventualità che quelle somme fossero inferiori al credito vantato dall’avvocato per l’attività svolta e in realtà fossero state richieste per ottenere il pagamento delle proprie spettanze professionali. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Siracusa, 8 luglio 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 20 settembre 2004, n. 211
-
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Omesso svolgimento del mandato – Omesse informazioni sullo stato della pratica – Illecito deontologico
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di svolgere il mandato ricevuto e di dare informazioni al cliente sullo stato della pratica a nulla rilevando il fatto che il cliente avesse rifiutato il versamento di un fondo spese. (Nella specie in considerazione del fatto che l’avvocato si era comunque attivato, se pur in maniera incompleta e inadeguata, per lo svolgimento della pratica, la sanzione della sospensione è stata ridotta da mesi tre a mesi due). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Terni, 20 dicembre 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 20 settembre 2004, n. 210
-
Avvocato – Elezioni forensi – Reclamo al C.N.F. – Deposito del reclamo oltre il termine perentorio di dieci giorni – Inammissibilità – Deposito di copia dell’atto con riserva di deposito dell’originale – Ammissibilità.
Il termine previsto dall’articolo 6 d.l. n. 382/1944 ha natura perentoria e decorre dalla proclamazione degli eletti. Pertanto deve essere dichiarato inammissibile, perché tardivo, il reclamo elettorale depositato o presentato nella cancelleria del giudice della impugnazione oltre il termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, a nulla rilevando l’eventualità che il reclamante non avesse a disposizione, per un ritardo dell’ufficiale giudiziario, l’originale dell’atto. L’articolo 6 d.l. n. 382/1944, infatti, non ha disciplinato le forme del reclamo stesso, che, pertanto, ben poteva proporsi mediante deposito di semplice copia dell’atto, con riserva di produzione del suo originale non appena restituito dal competente ufficiale giudiziario. (Dichiara inammissibile perché tardivo il ricorso avverso i risultati elettorali del C.d.O. di Firenze, biennio 2004/2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. VERMIGLIO), sentenza del 20 settembre 2004, n. 208
-
Avvocato – Tenuta degli albi – Praticante avvocato – Svolgimento della pratica – Regolamentazione e vigilanza da parte del C.d.O. – Legittimità – Mezzi di controllo – Criterio di ragionevolezza e proporzionalità – Mancato riconoscimento della pratica per omessa sottoscrizione del registro delle presenze – Omessa previsione della facoltà di recupero – Illegittimità.
Il potere di regolamentare l’esercizio della pratica professionale rientra nelle attribuzioni dell’ordine territoriale, ex d.p.r. n. 101/1990, che deve esercitare tale potere nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità cui deve conformarsi l’azione amministrativa. Pertanto deve considerarsi legittima l’istituzione, da parte del C.d.O., di un mezzo di controllo della presenza dei praticanti, quale il registro delle presenze, mentre deve ritenersi illegittimo, perché non rispondente al principio di ragionevolezza, far discendere dalla omessa sottoscrizione, per più di una volta, la conseguenza automatica del mancato riconoscimento del semestre di pratica ai fini del rilascio del relativo certificato; così come deve considerarsi illegittima la omessa previsione della facoltà di recupero delle assenze nel corso del medesimo semestre. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catanzaro, 22 aprile e 6 novembre 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. TIRALE), sentenza del 20 settembre 2004, n. 207
-
Avvocato – Tenuta degli albi – Praticante avvocato – Svolgimento della pratica – Regolamentazione e vigilanza da parte del C.d.O. – Legittimità – Mezzi di controllo – Criterio di ragionevolezza e proporzionalità – Mancato riconoscimento della pratica per omessa sottoscrizione del registro delle presenze – Omessa previsione della facoltà di recupero – Illegittimità.
Il potere di regolamentare l’esercizio della pratica professionale rientra nelle attribuzioni dell’ordine territoriale, ex d.p.r. n. 101/1990, che deve esercitare tale potere nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità cui deve conformarsi l’azione amministrativa. Pertanto deve considerarsi legittima l’istituzione, da parte del C.d.O., di un mezzo di controllo della presenza dei praticanti, quale il registro delle presenze, mentre deve ritenersi illegittimo, perché non rispondente al principio di ragionevolezza, far discendere dalla omessa sottoscrizione, per più di una volta, la conseguenza automatica del mancato riconoscimento del semestre di pratica ai fini del rilascio del relativo certificato; così come deve considerarsi illegittima la omessa previsione della facoltà di recupero delle assenze nel corso del medesimo semestre. (Nella specie è stato accolto il ricorso proposto dal praticante avvocato che si era visto non riconoscere il semestre di pratica per non aver firmato per più di una volta il registro delle presenze istituito dal C.d.O. e che comunque aveva presenziato al numero di udienze prescritto e aveva redatto atti). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catanzaro, 22 aprile e 6 novembre 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. TIRALE), sentenza del 20 settembre 2004, n. 206
-
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di fedeltà – Dovere di segretezza – Diffusione presso il g.i.p. di atti e documenti sfavorevoli al suo ex cliente – Richiesta di compensi eccessivi – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, dopo la revoca del mandato, richieda compensi eccessivi rispetto all’attività svolta e al fine di provocare un ingiusto danno al cliente depositi presso il g.i.p. atti e fatti sfavorevoli al suo ex assistito, a nulla rilevando il fatto che nella concretezza il suo comportamento non abbia prodotto l’auspicato danno al cliente. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Genova, 16 gennaio 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 20 settembre 2004, n. 205
-
Avvocato – Tenuta degli albi – Cancellazione – Ricorso al C.N.F. – Rinuncia – Cessazione della materia del contendere.
L’atto di rinuncia alla impugnativa proposta, depositato al C.N.F. da parte del ricorrente, determina l’inammissibilità del ricorso e l’estinzione del procedimento. (Dichiara inammissibile il ricorso per rinuncia avverso decisione C.d.O. di Catanzaro, 22 aprile e 6 novembre 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. Tirale), sentenza del 20 settembre 2004, n. 209