Il rimedio della revocazione ex articolo 395 c.p.c. è esperibile soltanto avverso i provvedimenti decisori definitivi e per i motivi tassativamente previsti dal dettato normativo; pertanto è inammissibile il ricorso per revocazione proposto per violazione dell’obbligo di astensione del giudice (non rientrando in nessuna delle fattispecie previste dall’articolo 395 c.p.c.). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.N.F., 23 maggio 2002)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. STEFENELLI), sentenza del 27 dicembre 2005, n. 164