Il potere disciplinare è esercitabile d’ufficio e non presuppone un esposto, né un interesse dell’esponente; di conseguenza la procedibilità dell’azione disciplinare non è in alcun modo condizionata dall’asserita illegittimità delle modalità con cui l’esponente abbia documentato le condotte denunciate che potrebbe rilevare al più in sede di ammissione o valutazione delle prove (Nella specie, l’incolpato […]