Autore: admin

  • Il dies a quo della prescrizione disciplinare nel caso di illecito deontologico permanente o continuato

    Il dies a quo per la prescrizione dell’azione disciplinare va individuato nel momento della commissione del fatto solo se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce al momento stesso in cui viene realizzata; ove invece la violazione risulti integrata da una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo, la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta (Nella specie, trattavasi di ingiustificato trattenimento di somme del cliente).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 24 novembre 2014, n. 168

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Allorio), sentenza del 9 ottobre 2014, n. 136, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Picchioni), sentenza del 6 ottobre 2014, n. 134, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Ferina), sentenza del 24 luglio 2014, n. 101, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 7 ottobre 2013, n. 170.

  • Il principio di immodificabilità del Collegio giudicante non opera nel procedimento dinnanzi al COA

    Il principio di immodificabilità del Collegio giudicante, previsto dall’art. 473 c.p.c. e richiamato dall’art. 63, comma 3, R.D. 37/34 con riferimento al (solo) procedimento giurisdizionale innanzi al C.N.F., non trova applicazione nel procedimento disciplinare dinnanzi al C.O.A., che non svolge infatti attività giurisdizionale, ma compie un’attività amministrativa per la quale vige solo il principio del rispetto del quorum previsto per la validità della deliberazione. Ne consegue che il mutamento del Collegio nel corso del procedimento celebrato dall’Ordine territoriale non integra l’invalidità della decisione assunta.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 24 novembre 2014, n. 168

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre:
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 20 marzo 2014, n. 33
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 20 marzo 2014, n. 34
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 20 marzo 2014, n. 35
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 20 marzo 2014, n. 36

  • L’impugnazione tardiva è inammissibile

    E’ inammissibile in quanto tardivo l’appello proposto oltre il termine di legge (nella specie, 20 giorni dalla notifica della decisione ex art. 50 RDL 1578/1933, applicabile ratione temporis), giacché i termini per la impugnazione delle decisioni sono perentori e non possono pertanto essere prorogati, sospesi o interrotti, se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 24 novembre 2014, n. 166

  • L’avvocato esercita una vera e propria funzione sociale

    L’avvocato esercita funzioni a garanzia del corretto esercizio della professione legale non solo nell’interesse delle parti assistite, ma anche dei terzi e della collettività, a garanzia del corretto esercizio della giurisdizione e dei principi dello Stato di diritto.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Mariani Marini), sentenza del 24 novembre 2014, n. 164

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Broccardo), sentenza del 7 maggio 2013, n. 69.

  • Le sole (e mere) dichiarazioni dell’esponente non bastano a ritenere provato l’addebito

    L’attività istruttoria espletata dal Consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo ed esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti del procedimento, che rappresentano certamente criterio logico-giuridico inequivocabile a favore della completezza e definitività dell’istruttoria.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Del Paggio), sentenza del 24 novembre 2014, n. 162

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Salazar) 20 aprile 2012, n. 68.

  • In dubio pro reo: il principio di presunzione di non colpevolezza vale anche in sede disciplinare

    Va accolto il ricorso avverso la decisione disciplinare del C.d.O. allorquando la prova della violazione deontologica non si possa ritenere sufficientemente raggiunta, per mancanza di prove certe o per contraddittorietà delle stesse, giacché l’insufficienza di prova su un fatto induce a ritenere fondato un ragionevole dubbio sulla sussistenza della responsabilità dell’incolpato, che pertanto va prosciolto dall’addebito, in quanto per l’irrogazione della sanzione disciplinare non incombe all’incolpato l’onere di dimostrare la propria innocenza ma al C.O.A. di verificare in modo approfondito la sussistenza e l’addebitabilità dell’illecito deontologico.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Del Paggio), sentenza del 24 novembre 2014, n. 162

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pisano), sentenza del 2 ottobre 2014, n. 126, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Ferina), sentenza del 24 luglio 2014, n. 102, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Mascherin), sentenza del 20 dicembre 2013, n. 211, Cons. Naz. Forense 15-10-2012, n. 134, Pres. f.f. PERFETTI – Rel. PISANO; Cons. Naz. Forense 29-11-2012, n. 174 Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. BORSACCHI; Cons. Naz. Forense 28-12-2012, n. 198 Pres. f.f. PERFETTI – Rel. MARIANI MARINI. Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 21 ottobre 2013, n. 191; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Picchioni), sentenza del 27 maggio 2013, n. 80.

  • Il principio del libero convincimento del giudice vale anche in sede disciplinare

    In tema di valutazione delle deposizioni testimoniali nell’ambito del procedimento disciplinare dinanzi al Collegio territoriale, il Consiglio dell’Ordine ha un ampio potere discrezionale sia sulla valutazione dell’ammissibilità di una prova orale sia sulla interpretazione della stessa e sulla valutazione di attendibilità dei testimoni.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Del Paggio), sentenza del 24 novembre 2014, n. 162

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Merli), sentenza del 26 settembre 2014, n. 118, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 16 aprile 2014, n. 65, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Damascelli), sentenza del 16 aprile 2014, n. 52; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Morlino), sentenza del 19 febbraio 2014, n. 4; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Morlino), sentenza del 19 febbraio 2014, n. 3; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Morlino, rel. Borsacchi), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 225.

  • La mancata audizione dell’incolpando nella fase preliminare al procedimento disciplinare

    Il diritto di difesa ex art. 24 Cost. non viene compromesso dalla mancata audizione dell’interessato nella fase delle indagini preliminari al procedimento disciplinare, atteso che la fase istruttoria delle indagini conoscitive non è indispensabile e la comunicazione e l’audizione dell’interessato vanno pertanto ritenute auspicabili, ma non obbligatorie.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Del Paggio), sentenza del 24 novembre 2014, n. 162

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 16 aprile 2014, n. 66, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 16 aprile 2014, n. 65; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 188 nonché Cons. Naz. Forense 13-07-2011, n. 94 e Cons. Naz. Forense 25-10-2010, n. 143.

  • La notifica della decisione disciplinare al domicilio eletto presso il difensore

    Nel caso l’incolpato abbia, nel corso del procedimento disciplinare, eletto domicilio nello studio del proprio difensore, in tale luogo soltanto deve effettuarsi la valida ed efficace notificazione della decisione e dalla data della notifica in siffatto modo eseguita decorre il termine della impugnazione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Del Paggio), sentenza del 24 novembre 2014, n. 162

  • La valutazione della condotta irreprensibile ai fini dell’iscrizione all’albo o registro

    La sussistenza del requisito della condotta “specchiatissima e illibata” (nel nuovo Ordinamento Forense: “irreprensibile”), necessaria al fine di ottenere l’iscrizione al registro speciale dei praticanti avvocati non abilitati, deve essere esclusa in tutte le ipotesi in cui il richiedente abbia tenuto condotte non conformi alla disciplina normativa o alle regole deontologiche della professione forense, tali da incidere sull’affidabilità del soggetto che aspira a svolgere il ruolo attribuito dall’ordinamento al professionista forense. Tuttavia, non possono essere considerate come ostative quelle condotte che, per la loro natura, l’occasionalità, la risalenza nel tempo, non appaiano ragionevolmente suscettibili di incidere attualmente sulla suddetta affidabilità (Nel caso di specie, il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello aveva proposto ricorso avverso il provvedimento con cui il COA aveva disposto l’iscrizione nel Registro speciale dei praticanti avvocati senza patrocinio di soggetto che, all’età di 18 anni, era stato condannato, a seguito di patteggiamento, per il reato di cui all’art. 648 c.p. – i.e. ricettazione. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Allorio), sentenza del 24 novembre 2014, n. 161