Autore: admin

  • Le espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui né dalla reciprocità delle offese

    L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione (quindi anche nella dimensione privata e non propriamente nell’espletamento dell’attività forense), con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione (art. 5 e 9 cdf) e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 52 cdfArt. 52 cdf – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenientiL’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi. La ritor…Leggi il testo completo →), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dalla reciprocità delle offese, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare, non trovando applicazione in tale sede l’esimente prevista dall’art. 599 c.p.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Carello), sentenza n. 249 del 3 giugno 2026

  • Espressioni sconvenienti ed offensive: l’illecito non è scriminato dall’eventuale veridicità dei fatti

    Le espressioni sconvenienti ed offensive (art. 52 cdfArt. 52 cdf – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenientiL’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi. La ritor…Leggi il testo completo →) assumono rilievo di per sé, indipendentemente dal contesto in cui sono usate e dalla veridicità dei fatti che ne costituiscono oggetto, essendo il relativo divieto previsto a salvaguardia della dignità e del decoro della professione, che, anche in presenza di comportamenti criticabili o perfino illeciti dei colleghi o di terzi, impongono all’avvocato di esprimere il proprio biasimo o di formulare la propria denuncia in modo rispettoso della personalità e della reputazione altrui, astenendosi da ingiustificata animosità e da toni irriguardosi, e ciò indipendentemente dalla considerazione delle possibili conseguenze civilistiche o penalistiche della sua condotta. Tale divieto non si pone affatto in contrasto con il diritto, tutelato dall’art. 21 Cost., di manifestare liberamente il proprio pensiero, il quale non è assoluto ed insuscettibile di limitazioni, ma trova concreti limiti nei concorrenti diritti dei terzi e nell’esigenza di tutelare interessi diversi, anch’essi costituzionalmente garantiti.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Carello), sentenza n. 249 del 3 giugno 2026

  • Espressioni sconvenienti od offensive: implicito l’“animus iniuriandi”

    Violano l’art. 52 cdfArt. 52 cdf – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenientiL’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi. La ritor…Leggi il testo completo → le espressioni usate dal professionista che rivestano un carattere obiettivamente sconveniente ed offensivo e che si situino ben al di là del normale esercizio del diritto di critica per entrare nel campo, non consentito dalle regole di comportamento professionale, del biasimo e della deplorazione altrui, dovendo peraltro ritenersi implicito l’“animus iniuriandi” nella libera determinazione di introdurre quelle frasi all’indirizzo di terzi.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Carello), sentenza n. 249 del 3 giugno 2026

  • Espressioni sconvenienti ed offensive: illecite anche quelle pronunciate nella dimensione non professionale ovvero della vita privata

    L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione (quindi anche nella dimensione privata e non propriamente nell’espletamento dell’attività forense), con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive, il cui carattere illecito deve essere accertato caso per caso ed alla luce dell’ambito in cui esse sono pronunciate.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Carello), sentenza n. 249 del 3 giugno 2026

  • Espressioni offensive o sconvenienti: l’illecito è istantaneo

    Ai fini dell’individuazione del dies a quo prescrizionale, l’illecito di cui all’art. 52 cdfArt. 52 cdf – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenientiL’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi. La ritor…Leggi il testo completo → ha natura istantanea, giacché si consuma col fatto stesso dell’esternazione delle espressioni offensive o sconvenienti.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Carello), sentenza n. 249 del 3 giugno 2026

  • Procedimento disciplinare avanti al CNF: la tardiva o mancata riassunzione del giudizio interrotto per perdita dello jus postulandi del ricorrente in proprio

    In tema di procedimento disciplinare avanti al CNF, il venir meno dello jus postulandi dell’incolpato dopo la rituale proposizione dell’impugnazione in proprio comporta, ai sensi dell’art. 300 co. 3 c.p.c., l’interruzione del giudizio, da riassumersi entro tre mesi ai sensi dall’art. 305 c.p.c., pena l’estinzione del giudizio stesso e conseguente stabilizzazione della sanzione disciplinare impugnata (Nel caso di specie, dopo la proposizione in proprio del ricorso in sede giurisdizionale, il giudizio stesso veniva interrotto poiché, nelle more, l’incolpato perdeva lo jus postulandi in quanto sospeso dall’esercizio della professione. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato l’estinzione del giudizio non tempestivamente riassunto).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Cosimato), sentenza n. 248 del 3 giugno 2026

    NOTA
    In senso conforme, CNF n. 354/2025, CNF n. 266/2025, CNF n. 218/2025, CNF n. 219/2025, CNF n. 220/2025, CNF n. 221/2025, CNF n. 227/2025.

  • Sullo jus postulandi per l’impugnazione al CNF

    Nel giudizio dinanzi al CNF (o alla Cassazione), l’incolpato può difendersi personalmente, purché iscritto nell’albo professionale ed in possesso dello ius postulandi, ovvero farsi assistere da altro avvocato, purché iscritto all’albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori e munito di mandato speciale, ovvero espressamente conferito per la fase di gravame in via autonoma e successiva alla decisione da impugnarsi, non potendosi fare riferimento a precedenti procure, quindi anche rilasciate per ogni fase e grado del giudizio.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Cosimato), sentenza n. 248 del 3 giugno 2026

  • Inadempimento al mandato: l’omessa partecipazione all’udienza

    In difetto di un legittimo impedimento, ovvero di una comprovata strategia difensiva concordata con il cliente (con relativo onere probatorio a carico di chi intenda addurla), pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il difensore che, per “non scusabile e rilevante trascuratezza” (art. 26 cdfArt. 26 cdf – Adempimento del mandatoL’accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo. L’avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e…Leggi il testo completo →), non partecipi all’udienza né nomini un proprio sostituto processuale o di udienza, a nulla rilevando, peraltro, l’eventuale assenza di concrete conseguenze negative o addirittura la presenza di vantaggi per il proprio assistito giacché ciò non varrebbe a privare di disvalore il comportamento negligente del professionista, e tutto ciò a prescindere dall’eventuale irrilevanza penale della condotta ai fini del reato di abbandono di difesa ed a prescindere altresì dall’eventuale assenza di concrete conseguenze negative per il proprio assistito giacché ciò non varrebbe a privare di disvalore il comportamento negligente del professionista, potendo al più comportare un’attenuazione della sanzione disciplinare.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Stefanì), sentenza n. 246 del 3 giugno 2026

  • La prorogatio nel caso di rinuncia o revoca del mandato professionale

    Alla luce dei principi che sovraintendono al rapporto professionale dell’avvocato e consacrati non soltanto nelle norme deontologiche ma anche in specifiche norme processuali, la rinuncia e la revoca del mandato non hanno effetto finché la parte non risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia o da un difensore di ufficio o sia decorso l’eventuale termine a difesa (art. 107 cpp). La ratio di tale disposizione è insita nel ritenere assolutamente preminente, soprattutto per l’avvocato che abbia ricevuto incarico nell’ambito penale, di assicurare all’indagato/imputato la continuità della difesa, con la conseguenza che lo stesso professionista potrà considerarsi liberato dagli oneri difensivi soltanto allorquando la parte assistita abbia nominato il nuovo difensore.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Stefanì), sentenza n. 246 del 3 giugno 2026

    NOTA
    In senso conforme, per tutte, CNF n. 127/2023, secondo cui “Al pari della revoca da parte del cliente, la rinuncia al mandato da parte dell’avvocato non produce effetto immediato: in capo al difensore permangono, in via esemplificativa, l’elezione di domicilio e l’obbligo di informare l'(ex) assistito di eventuali notifiche e comunicazioni ricevute, fino a quando non intervenga un nuovo difensore o sia decorso l’eventuale termine a difesa, sicché non è corretto disinteressarsi dell’assistito prima che ciò si verifichi.”.

  • Procedimento disciplinare: la rilevanza probatoria delle dichiarazioni dell’esponente

    Le dichiarazioni dell’esponente possono assumere da sole valore di prova quando trovano riscontro in altri elementi obiettivi e documentali, e siano altresì esenti da lacune e vizi logici. Pertanto, l’attività istruttoria espletata dal consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti, che rappresentano certamente il criterio logico-giuridico inequivocabilmente a favore della completezza e definitività della istruttoria.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Angelini), sentenza n. 245 del 3 giugno 2026