Autore: admin

  • La rilevanza istruttoria in sede deontologica delle prove raccolte nel processo penale

    Il giudice disciplinare può utilizzare anche ad esclusiva base del proprio convincimento le prove raccolte nel giudizio penale a carico dell’incolpato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Patelli), sentenza n. 190 del 7 maggio 2026

  • La formazione dell’avvocato non è soddisfatta da un aggiornamento professionale in materie giuridiche

    La formazione dell’avvocato non può in alcun modo esser soddisfatta da un aggiornamento professionale in materie giuridiche finalizzato all’insegnamento in quanto è altra la costante cura della preparazione professionale della quale lo studio delle materie giuridiche è senza dubbio parte essenziale ma non esaustiva anche solo volendo riferirsi all’aspetto della necessaria costante attenzione per la deontologia e l’ordinamento forense, che rappresentano parte essenziale della formazione continua (Nel caso di specie, l’incolpato aveva sostenuto di aver svolto attività formativa costante conseguente all’attività di insegnamento di materie giuridiche in una scuola superiore).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Minervini), sentenza n. 186 del 7 maggio 2026

  • Formazione continua: la ratio dell’obbligo deontologico

    L’obbligo di formazione continua per gli avvocati trova la sua ratio in un insieme di esigenze convergenti: garantire al soggetto assistito una prestazione competente e aggiornata, assicurare l’adeguamento costante della difesa alle riforme legislative e giurisprudenziali, preservare il decoro e la dignità della professione e prevenire, per quanto possibile, responsabilità disciplinari e civili connesse a carenze di preparazione. In quest’ottica, la formazione continua non è un mero adempimento formale ma un dovere sostanziale che dà contenuto concreto ai doveri di diligenza, competenza e lealtà che caratterizzano il rapporto professionale con l’assistito e che sono presidiati, sul piano interno alla categoria, dalle norme deontologiche e, sul piano esterno, dalla responsabilità civile del professionista.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Minervini), sentenza n. 186 del 7 maggio 2026

  • Le espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui né dalla reciprocità delle offese

    L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione (quindi anche nella dimensione privata e non propriamente nell’espletamento dell’attività forense), con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 52 cdfArt. 52 cdf – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenientiL’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi. La ritor…Leggi il testo completo →), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dalla reciprocità delle offese, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare, non trovando applicazione in tale sede l’esimente prevista dall’art. 599 c.p.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Carello), sentenza n. 182 del 7 maggio 2026

  • I limiti al diritto di critica e alla libertà di espressione nei confronti delle istituzioni forensi

    La libertà di manifestare la propria opinione critica sulle Istituzioni Forensi trova un limite invalicabile nei doveri di lealtà, correttezza e rispetto nei confronti dell’Ordine Forense e dell’Avvocatura in generale (art. 70 cdfArt. 70 cdf – Rapporti con il Consiglio dell’OrdineL’avvocato, al momento dell’iscrizione all’albo, ha l’obbligo di dichiarare l’eventuale sussistenza di rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, per i fini voluti dall’ord…Leggi il testo completo →). Integra, pertanto, grave violazione deontologica il comportamento dell’avvocato che rivolga ai Consiglieri dell’Ordine espressioni oggettivamente sconvenienti ed offensive (art. 52 cdfArt. 52 cdf – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenientiL’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi. La ritor…Leggi il testo completo →).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Carello), sentenza n. 182 del 7 maggio 2026

    NOTA
    In senso conforme, per tutte, CNF n. 57 del 27 marzo 2023.

  • Espressioni sconvenienti ed offensive: l’illecito non è scriminato dall’eventuale veridicità dei fatti

    Le espressioni sconvenienti ed offensive (art. 52 cdfArt. 52 cdf – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenientiL’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi. La ritor…Leggi il testo completo →) assumono rilievo di per sé, indipendentemente dal contesto in cui sono usate e dalla veridicità dei fatti che ne costituiscono oggetto, essendo il relativo divieto previsto a salvaguardia della dignità e del decoro della professione, che, anche in presenza di comportamenti criticabili o perfino illeciti dei colleghi o di terzi, impongono all’avvocato di esprimere il proprio biasimo o di formulare la propria denuncia in modo rispettoso della personalità e della reputazione altrui, astenendosi da ingiustificata animosità e da toni irriguardosi, e ciò indipendentemente dalla considerazione delle possibili conseguenze civilistiche o penalistiche della sua condotta. Tale divieto non si pone affatto in contrasto con il diritto, tutelato dall’art. 21 Cost., di manifestare liberamente il proprio pensiero, il quale non è assoluto ed insuscettibile di limitazioni, ma trova concreti limiti nei concorrenti diritti dei terzi e nell’esigenza di tutelare interessi diversi, anch’essi costituzionalmente garantiti.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Carello), sentenza n. 182 del 7 maggio 2026

    NOTA
    In senso conforme, per tutte, CNF n. 135/2026.

  • Espressioni sconvenienti ed offensive: illecite anche quelle pronunciate nella dimensione non professionale ovvero della vita privata

    L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione (quindi anche nella dimensione privata e non propriamente nell’espletamento dell’attività forense), con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione, Conseguentemente, il “Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti” (art. 52 cdfArt. 52 cdf – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenientiL’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi. La ritor…Leggi il testo completo →), ancorché collocato nel Titolo IV dedicato ai «doveri dell’avvocato nel processo» e sebbene riferito agli “scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale” riguarda l’uso delle parole degli iscritti all’albo anche nella dimensione privata e non propriamente nell’espletamento dell’attività forense.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Carello), sentenza n. 182 del 7 maggio 2026

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, CNF n. 64/2025, CNF n. 23/2025, CNF n. 311/2024, CNF n. 191/2022, Cass. n. 20383/2021, CNF n. 232/2020, CNF n. 141/2020.
    Contra, CNF n. 68/2025, secondo cui l’applicazione dell’art. 52 cdf andrebbe limitata alle espressioni contenute negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale mentre “Al di fuori di tale ambito, pertanto, stante il principio di solo tendenziale tipicità dell’illecito deontologico, viene in rilievo l’art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo → relativo ai Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza cui l’avvocato deve ispirare la propria attività sia professionale (comma 1) sia comune (comma 2)”.

  • Inapplicabilità del principio di stretta tipicità dell’illecito penale alla materia disciplinare forense e norma di chiusura dell’art. 9 CDF

    Il principio di stretta tipicità dell’illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare forense, nell’ambito della quale non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, giacché il nuovo sistema deontologico forense — governato dall’insieme delle norme, primarie (artt. 3 c. 3, 17 c. 1 e 51 c. 1 della L. 247/2012) e secondarie (artt. 4 c. 2, 20 e 21 del C.D.) — è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, cit.), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, l’eventuale mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, giacché è comunque possibile contestare l’illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Carello), sentenza n. 182 del 7 maggio 2026

  • Procedimento disciplinare: l’omesso avviso del COA all’iscritto non è causa di nullità

    Acquisita una notizia di (potenziale) illecito disciplinare, immediatamente il COA ne dà notizia all’iscritto invitandolo a presentare sue deduzioni entro il termine di venti giorni, e trasmette gli atti unitamente a una scheda riassuntiva dei provvedimenti disciplinari a carico dell’iscritto al CDD, che è competente, in via esclusiva, per ogni ulteriore atto procedimentale (art. 50 co. 4 L. n. 247/2012, art. 11 co. 1 Reg. CNF n. 2/2014). Tuttavia, l’omesso avviso all’iscritto con contestuale invito a presentare sue deduzioni non costituisce motivo di nullità del procedimento giacché giacché il procedimento disciplinare dinanzi al CDD ha natura amministrativa e, come tale, improntato alla semplicità e libertà di forme, con l’unico limite della non comprimibilità del diritto di difesa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Carello), sentenza n. 182 del 7 maggio 2026

    NOTA:
    In senso conforme, CNF n. 158/2026, CNF n. 87/2025, CNF n. 445/2024, CNF n. 28/2024, Cass. n. 19526/2018.

  • Procedimento disciplinare: quando trasmette gli atti al CDD, il COA non effettua valutazioni disciplinari

    Ai sensi degli artt. 50 e 51 L. n. 247/2012 e dell’art. 11 Reg. CNF n. 2/2014, il Consiglio territoriale ha il potere-dovere di promuovere d’ufficio l’azione disciplinare anche sul presupposto della sola conoscenza dei fatti di pubblica notorietà o di semplici informazioni, sicché l’esercizio di tale potere non è condizionato dalla tipologia della fonte della notizia dell’illecito disciplinare rilevante, che può essere costituita anche dalla denuncia di persona non direttamente coinvolta nella situazione nel cui ambito l’illecito è stato posto in essere o addirittura rimasta sostanzialmente anonima ovvero che non abbia firmato l’esposto o lo abbia sottoscritto con firma illeggibile. Tuttavia, il COA ai sensi dell’art. 29, c. 1, lett. f) della L. n. 247/2012 «vigila sulla condotta degli iscritti e deve trasmettere al consiglio distrettuale di disciplina gli atti relativi ad ogni violazione di norme deontologiche di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dall’articolo 50, comma 4 […]»: consegue che la segnalazione al CDD del possibile comportamento illecito di un proprio iscritto non si fonda sull’attribuzione di potestà disciplinare, effettivamente carente in capo all’Ordine, bensì sulla funzione di vigilanza sua propria.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Carello), sentenza n. 182 del 7 maggio 2026