Come correttamente prospettato dal COA rimettente, la disposizione evocata configura una eccezione alla disciplina generale dell’interruzione del tirocinio e, in particolare, autorizza una sospensione legale del tirocinio “anticipato” per due anni, allo scadere dei quali – in caso di mancato conseguimento del titolo di laurea – il praticamente potrà richiedere una ulteriore interruzione per un […]