L’art. 25, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 150/2022 (c.d. ‘riforma Cartabia’ della giustizia penale), che -novellando l’art. 444 cpp- ha stabilito che la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non abbia (più) efficacia di giudicato nei giudizi civili, disciplinari, tributari e amministrativi, trova potenziale applicazione per le sole decisioni pronunciate dal 30 dicembre 2022 (data di entrata in vigore della norma, per la quale non è stata prevista una specifica disciplina transitoria), giacché -attesane la natura processuale- non opera il principio di retroattività della lex mitior ma il criterio generale del tempus regit actum. Ciò non esclude, tuttavia, che il giudice della deontologia possa utilizzare anche ad esclusiva base del proprio convincimento le prove raccolte in quel giudizio penale, ancorché concluso con sentenza non avente efficacia di giudicato in sede disciplinare.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Feliziani), sentenza n. 256 del 9 giugno 2026
NOTA:
In senso conforme, Cass. SSUU n. 6548/2025, CNF n. 115/2025, CNF n. 89/2025, CNF n. 369/2024, CNF n. 365/2024, CNF n. 167/2024, CNF n. 40/2024, CNF n. 26/2024, nonché CNF n. 280/2023 (non massimata in parte qua). In arg. v. pure CNF n. 56/2022.