L’applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale in via suppletiva al procedimento disciplinare che si svolge innanzi al CDD è limitata dall’art. 59, comma 1, lett. n) della l. n. 247/2012 alla fase della cognizione dell’illecito e non si estende alla fase di esecuzione, di esclusiva competenza del COA, sicchè l’art. 649 c.p.p. non può in ogni caso fondare il potere del CDD di revoca e annullare in autotutela propri precedenti provvedimenti disciplinari divenuti irrevocabili.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stefanì), sentenza n. 94 del 24 marzo 2026