Autore: admin

  • Abilitazione forense: incompatibile il commissario che abbia propri praticanti o addirittura parenti tra i candidati all’esame di Stato

    Ancorché la legge professionale non preveda espressamente una specifica incompatibilità, deve ciononostante ritenersi che, ai sensi del principio generale scolpito all’art. 6-bis L. 242/1990 sul procedimento amministrativo, il rapporto di parentela tra commissario d’esame e candidato comporti una situazione oggettiva di incompatibilità evidente, con conseguente dovere di astensione dell’avvocato, a pena di illecito deontologico ai sensi dell’art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo →. Infatti, l’avvocato nominato componente della commissione d’esame è tenuto a verificare preventivamente quantomeno la presenza o meno di un proprio praticante tra gli esaminandi, a fortiori laddove sappia che tra questi vi potrebbe essere finanche un parente o addirittura il figlio (Nel caso di specie, l’avvocato non si era astenuto dall’incarico di commissario d’esame nonostante fra i candidati vi fosse i figlio, che peraltro era stato pure suo praticante, asserendo di non essere a conoscenza della circostanza; peraltro non si era astendenuto neppure dopo che la circostanza stessa gli veniva ufficiamente comunicata dalla Commissione, ritenendo che la situazione di incompatibilità si potesse porre solo per l’orale se il figlio avesse superato lo scritto).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Galletti), sentenza n. 221 del 18 maggio 2026

  • Prescrizione dell’azione disciplinare e illecito permanente

    In tema di prescrizione dell’azione disciplinare in ipotesi di illecito deontologico permanente (nella specie, appropriazione indebita di somme spettanti al cliente), il dies a quo va individuato nel momento cui: 1) il professionista ponga fine all’omissione ovvero effettui il comportamento positivo dovuto, oppure 2) sollecitato in tal senso, opponga il rifiuto affermando l’asserita legittimità del proprio contegno, con la precisazione che tale diritto debba essere rivendicato espressamente nei confronti dell’altra parte contrattuale (cliente/parte assistita) e non nelle difese contro la pretesa punitiva dello Stato esercitata con il processo penale ovvero in sede disciplinare; 3) in ogni caso, al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell’illecito stesso, un “limite alternativo” alla sua permanenza deve essere individuato nella decisione disciplinare di primo grado.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Gagliano), sentenza n. 219 del 18 maggio 2026

  • La truffa ai danni del cliente costituisce illecito deontologico permanente

    Il comportamento dell’avvocato che, con condotta penalmente rilevante ex art. 640 c.p., omette di gestire con diligenza il denaro ricevuto dalla parte assistita o da terzi nell’adempimento dell’incarico professionale ovvero quello ricevuto nell’interesse della parte assistita nonché di renderne conto sollecitamente (art. 30 co. 1 cdfArt. 30 cdf – Gestione di denaro altruiL’avvocato deve gestire con diligenza il denaro ricevuto dalla parte assistita o da terzi nell’adempimento dell’incarico professionale ovvero quello ricevuto nell’interesse della parte assistita e dev…Leggi il testo completo →), costituisce illecito deontologico permanente che non si esaurisce, come in ambito penalistico, con la induzione in errore attraverso l’artifizio ed il conseguimento del profitto, di norma attraverso una dazione o promessa, ma permane per tutto il tempo in cui l’avvocato non abbia gestito con diligenza il denaro, o i conti correnti o i rapporti bancari della parte assistita e, ancora, per tutto il tempo in cui non ne abbia dato il dovuto rendiconto e consegnato\restituito al cliente il risultato positivo del rendiconto.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Gagliano), sentenza n. 219 del 18 maggio 2026

  • Omessa o tardiva fatturazione di compensi percepiti: l’individuazione del dies a quo prescrizionale

    L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato (anche) in sede disciplinare dagli artt. 16 e 29 cdf, di emettere fattura fiscale entro dodici giorni dal pagamento della prestazione (art. 6 co. 3 e art. 21 co. 4 del DPR n. 633/1972) e, quindi, di registrare il documento stesso entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello della sua emissione (art. 23 DPR n. 633/1972). In sede disciplinare, la violazione di tale dovere costituisce illecito permanente, che tuttavia si protrae non oltre lo spirare del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno in cui il compenso non fatturato è stato percepito (art. 1 DPR n. 600/1973 e DPR n. 322/1998), quindi il 31 dicembre dell’anno successivo. Conseguentemente, al più tardi in tale data va collocato il dies a quo della prescrizione dell’azione disciplinare.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Gagliano), sentenza n. 219 del 18 maggio 2026

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, CNF n. 162/2025, CNF n. 65/2025.

  • La rilevanza (anche) disciplinare dell’uso di marche da bollo e contributi unificati già adoperati ovvero contraffatti

    Si rende responsabile della violazione dei doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo →), nonché del dovere di adempimento fiscale (art. 16 cdfArt. 16 cdf – Dovere di adempimento fiscale, previdenziale, assicurativo e contributivoL’avvocato deve provvedere agli adempimenti fiscali e previdenziali previsti dalle norme in materia. L’avvocato deve adempiere agli obblighi assicurativi previsti dalla legge. L’avvocato deve corrispo…Leggi il testo completo →), l’Avvocato che, per l’iscrizione a ruolo telematica di due giudizi, utilizza bolli e contributo unificato già adoperati, anche in ragione dell’idoneità della condotta ad ingenerare nel personale giudiziario un giudizio negativo sulla figura del professionista e dell’intera classe forense.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Consales), sentenza n. 214 del 18 maggio 2026

    NOTA:
    In senso conforme, CNF n. 110/2025, CNF n. 93/2025.

  • L’estinzione del giudizio d’impugnazione al CNF per rinuncia al ricorso

    La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento per cessazione della materia del contendere, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte dell’appellato, con conseguente stabilizzazione della decisione gravata. In particolare, la dichiarazione di rinuncia al ricorso, pur non accettata dalla controparte, è idonea a determinare l’inammissibilità del medesimo, rilevando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente alla prosecuzione della lite, in quanto l’interesse stesso deve sussistere non soltanto al momento dell’impugnazione, ma anche successivamente fino alla decisione della causa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cassi), sentenza n. 210 del 13 maggio 2026

  • Agire contro l’ex cliente “per mera dimenticanza” non scrimina l’illecito

    L’illecito di cui all’art. 68 cdfArt. 68 cdf – Assunzione di incarichi contro una parte già assistitaL’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale. L’avvocato non deve assumere u…Leggi il testo completo → (“Assunzione di incarichi contro una parte già assistita”) non è scriminato dall’asserita dimenticanza dell’incolpato del precedente incarico, giacché ai fini dell’imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità della condotta, ma è sufficiente la volontà consapevole dell’atto che si compie (c.d. suitas) e che ha dato luogo al compimento di un atto deontologicamente scorretto (Nel caso di specie, l’incolpato aveva agito “per mera dimenticanza” nei confronti dell’ex cliente dopo appena un anno dalla conclusione dell’incarico).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cassi), sentenza n. 208 del 13 maggio 2026
    http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2026/2026-208.pdf

  • Inapplicabilità ratione temporis dell’art. 182, comma 2, c.p.c. (testo novellato dalla riforma Cartabia) ai ricorsi proposti anteriormente al 28 febbraio 2023

    L’art. 182, comma 2, c.p.c., nel testo novellato dalla c.d. riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022, conv. L. 197/2022), che estende il meccanismo della sanatoria anche all’ipotesi di mancanza (e non solo di nullità) della procura alla lite, non è applicabile ai ricorsi proposti anteriormente al 28 febbraio 2023, data di entrata in vigore delle relative modifiche. Pertanto, l’art. 182 c.p.c. nella formulazione anteriore alla riforma Cartabia — che fa espresso riferimento a “un vizio che determina la nullità della procura” — non consente di sanare l’inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stefanì), sentenza n. 207 del 13 maggio 2026

  • Il peculato è un illecito deontologico permanente

    Ai fini della prescrizione dell’azione disciplinare, il peculato è un illecito deontologico permanente e non istantaneo, giacché la condotta disciplinarmente rilevante posta in essere da un avvocato nelle ipotesi appropriative non si esaurisce nell’incasso delle somme destinate a clienti e a terzi, ma si accompagna alla mancata messa a disposizione delle somme riscosse (Nel caso di specie, l’avvocato era stato condannato in sede penale perché, quale Consigliere Regionale, si era appropriato delle somme di denaro pubblico ricevute con il vincolo di destinazione “funzionamento del gruppo consiliare” ex L. reg. 54/73 e 35/96).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 206 del 13 maggio 2026

  • La rilevanza (anche) disciplinare del peculato

    L’appropriazione indebita di somme pubbliche da parte di un avvocato investito di funzioni pubbliche lede gravemente il decoro della professione forense (Nel caso di specie, l’avvocato era stato condannato in sede penale perché, quale Consigliere Regionale, si era appropriato delle somme di denaro pubblico ricevute con il vincolo di destinazione “funzionamento del gruppo consiliare” ex L. reg. 54/73 e 35/96).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 206 del 13 maggio 2026