Autore: admin

  • Patrocinio a spese dello Stato: il difensore non risponde disciplinarmente delle false autocertificazioni del cliente che richiede l’ammissione al beneficio

    Le dichiarazioni rese nell’ambito della istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sono autocertificazioni, sottoscritte dal cliente e semplicemente autenticate dall’avvocato, che non è tenuto, né potrebbe svolgere attività di controllo e verifica delle dichiarazioni sul reddito dichiarato dal cliente, non avendone né gli strumenti, né il potere, salvo quello di chiedere al cliente di dichiarare quali siano i suoi redditi effettivi (specie quando si tratti di clienti che producono il semplice certificato Isee e non siano obbligati ex lege alla presentazione della dichiarazione dei redditi), come invece potrebbe fare l’Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza nell’ambito delle procedure previste ex lege.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Talerico), sentenza n. 160 del 22 aprile 2026

  • Patrocinio a spese dello Stato e contemporanea richiesta di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c.: l’illecito deontologico non è automatico ma richiede l’allegazione di una frode

    Non sussiste un’incompatibilità assoluta tra la dichiarazione di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. e l’ammissione dell’assistito al patrocinio a spese dello Stato giacché, se è pur vero che l’istanza di distrazione quando formulata va accolta, essa può essere successivamente revocata su richiesta dell’assistito che, allegandone la frode, evidenzi la insussistenza dei presupposti per la distrazione delle spese. In questa prospettiva la richiesta di distrazione viene confermata nella sua espressione di un diritto del solo difensore che allo stesso spetta in virtù del fatto che egli ha erogato le somme necessarie alle spese e non può pregiudicare i diritti soggettivi del suo assistito non abbiente per la considerazione preliminare che egli è privo del potere di disporne, oltre a tacere del fatto che esclusivamente l’ammissione al beneficio garantisce il non abbiente dalla copertura integrale delle spese non soltanto del professionista che lo assiste, ma anche degli altri costi ex art. 131 T.U. cit. Da tanto emerge che l’illecito disciplinare non è configurato per il solo fatto della coesistenza della dichiarazione di distrazione e l’ammissione a patrocinio a spese dello Stato, ma che occorra un’iniziativa del cliente che non può consistere nel mero esposto disciplinare e che richiede l’allegazione di una frode.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Talerico), sentenza n. 160 del 22 aprile 2026

  • [importante] La mancata citazione al dibattimento dell’esponente rende inutilizzabile l’esposto, ma non l’eventuale documentazione allegata allo stesso

    Ai sensi dell’art. 59 co. 6 lett. g L. n. 247/2012 sono utilizzabili per la decisione:
    1) le dichiarazioni e i documenti provenienti dall’incolpato, gli atti formati e i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria e del dibattimento (conformemente, art. 23, lett. a e b Reg. CNF n. 2/2014)
    2) gli esposti e le segnalazioni inerenti alla notizia di illecito disciplinare e i verbali di dichiarazioni testimoniali redatti nel corso dell’istruttoria, purché la persona dalla quale provengono sia stata citata per il dibattimento (conformemente, art. 23, lett. c Reg. CNF n. 2/2014).
    Si tratta di emergenze istruttorie differenti, che hanno un diverso trattamento ai fini della decisione: per espressa previsione normativa, quelle di cui al numero 2 sono utilizzabili soltanto se confermate in dibattimento ovvero se l’esponente sia stato ivi citato come teste(1), fermo restando che, in ogni caso, tali dichiarazioni devono comunque trovare conforto nelle risultanze istruttorie altrimenti acquisite agli atti, giacché le sole (e mere) dichiarazioni dell’esponente non bastano a ritenere provato l’addebito(2); invece, poiché il procedimento disciplinare ha natura officiosa (artt. 50 co. 4 e 51 co. 3 L. n. 247/2012; art. 11 Reg. CNF 2/2014) e quindi la mancanza originaria o sopravvenuta dell’esposto non incide sullo stesso(3), quelle di cui al numero 1 sono sempre utilizzabili ai fini della decisione disciplinare, qualora siano acquisite al procedimento in quanto allegate all’esposto, anche nell’ipotesi che questo venga eventualmente considerato inutilizzabile(4).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Patelli), sentenza n. 158 del 22 aprile 2026

    NOTE:
    (1) Cfr. CNF n. 133/2024, CNF n. 213/2022.
    (2) Per tutte, CNF n. 135/2024.
    (3) In senso conforme, da ultimo, CNF n. 28/2024.
    (4) In senso conforme, CNF n. 30/2025, CNF n. 298/2024. Peraltro, nella fattispecie di cui alla massima il procedimento disciplinare traeva origine da una segnalazione del COA.

  • Finte assunzioni finalizzate ai permessi di soggiorno: la rilevanza (anche) deontologica della violazione fraudolenta delle norme in tema di immigrazione

    Costituisce grave illecito disciplinare, per violazione degli artt. 9 e 23 co. 6 cdf, il comportamento dell’avvocato che offra a cittadini extracomunitari la propria consulenza legale affinché, attraverso un sistema fraudolento di finte assunzioni e in frode alla normativa vigente (c.d. decreto flussi), questi possano ottenere il permesso di soggiorno in Italia, in cambio di cospicui compensi, divisi in percentuale tra il legale stesso e gli altri soggetti conniventi (procacciatori, imprenditori, ecc.).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Patelli), sentenza n. 158 del 22 aprile 2026

  • I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti

    La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo →), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, ai precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Patelli), sentenza n. 158 del 22 aprile 2026

  • L’individuazione della sanzione disciplinare nel caso di illecito deontologico a forma libera o atipico

    Nel caso di illecito tipico, la sanzione applicabile è quella indicata dalla stessa norma deontologica incriminatrice, mentre negli altri casi spetta al giudicante determinare la sanzione da irrogarsi in concreto tenendo conto del grado di offensività della condotta illecita e da scegliersi tra una di quelle tipizzate dall’Ordinamento professionale (artt. 52 e 53 L. n. 247/2012) e dallo stesso codice in via generale (art. 22 cdfArt. 22 cdf – SanzioniLe sanzioni disciplinari sono:a) Avvertimento: consiste nell’informare l’incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere al…Leggi il testo completo →). In particolare, nel caso di illecito a forma libera, il metodo più adeguato, ragionevole e prudente con cui procedere per determinare la sanzione applicabile in concreto appare quello di individuare norme deontologiche tipiche volte alla tutela di interessi e di valori almeno simili a quelli che la violazione in contestazione abbia pregiudicato e, quindi, a commisurare la sanzione da applicare nel caso oggetto di giudizio alle previsioni sanzionatorie previste nelle norme tipizzate così individuate.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Patelli), sentenza n. 158 del 22 aprile 2026

  • Inapplicabilità del principio di stretta tipicità dell’illecito penale alla materia disciplinare forense e norma di chiusura dell’art. 9 CDF

    Il principio di stretta tipicità dell’illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare forense, nell’ambito della quale non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, giacché il nuovo sistema deontologico forense — governato dall’insieme delle norme, primarie (artt. 3 c. 3, 17 c. 1 e 51 c. 1 della L. 247/2012) e secondarie (artt. 4 c. 2, 20 e 21 del C.D.) — è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, cit.), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, l’eventuale mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, giacché è comunque possibile contestare l’illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Patelli), sentenza n. 158 del 22 aprile 2026

  • [importante] Procedimento disciplinare: l’incolpato deve citare i testi senza attendere il provvedimento di ammissione della prova (che riguarda la sola escussione)

    In virtù del combinato disposto degli artt. 21, comma 2 lett. d), e 22 del Reg. CNF n. 2/2014, l’intimazione dei testi a comparire all’udienza dibattimentale non presuppone un provvedimento del CDD che ammetta la prova stessa, sicché l’incolpato decade dalla prova se non provvede ad intimarli e di procurarne la comparizione all’udienza dibattimentale, non trovando quivi applicazione le norme che regolano il processo penale (Nel caso di specie, l’incolpato aveva richiesto l’ammissione di una lista testi, senza tuttavia provvedere, intanto, alla citazione degli stessi per l’udienza dibattimentale, ritenendo all’uopo necessario un previo provvedimento di ammissione da parte del CDD. In assenza dei testi ed in mancanza della relativa intimazione a comparire all’udienza, l’incolpato veniva quindi dichiarato decaduto dalla prova. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha confermato la correttezza della decisione del Consiglio territoriale).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Patelli), sentenza n. 158 del 22 aprile 2026

    NOTA
    A quanto consta, non vi sono precedenti editi in termini.

  • Procedimento disciplinare: l’omesso avviso del COA all’iscritto non è causa di nullità

    Acquisita una notizia di (potenziale) illecito disciplinare, immediatamente il COA ne dà notizia all’iscritto invitandolo a presentare sue deduzioni entro il termine di venti giorni, e trasmette gli atti unitamente a una scheda riassuntiva dei provvedimenti disciplinari a carico dell’iscritto al CDD, che è competente, in via esclusiva, per ogni ulteriore atto procedimentale (art. 50 co. 4 L. n. 247/2012, art. 11 co. 1 Reg. CNF n. 2/2014). Tuttavia, l’omesso avviso all’iscritto con contestuale invito a presentare sue deduzioni non costituisce motivo di nullità del procedimento giacché giacché il procedimento disciplinare dinanzi al CDD ha natura amministrativa e, come tale, improntato alla semplicità e libertà di forme, con l’unico limite della non comprimibilità del diritto di difesa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Patelli), sentenza n. 158 del 22 aprile 2026

    NOTA:
    In senso conforme, CNF n. 87/2025, CNF n. 445/2024, CNF n. 28/2024, Cass. n. 19526/2018.

  • L’indicazione dei fatti contestati all’incolpato

    Le norme che regolamentano la fase sommaria disciplinare o pre-procedimentale non impongono la minuziosa e specifica indicazione dei fatti contestati all’incolpando, essendo sufficiente l’enunciazione sommaria dei fatti stessi e solo successivamente, con l’eventuale citazione a comparire dell’incolpato davanti al Consiglio dell’Ordine, la menzione circostanziata degli addebiti.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Patelli), sentenza n. 158 del 22 aprile 2026