Ai sensi dell’art. 59 lett. g) L. n. 247/2012 e dell’art. 23 lett c) Reg. CNF n. 2/2014, l’esposto non confermato in dibattimento può senz’altro assurgere ad elemento sufficiente per affermare la responsabilità disciplinare dell’incolpato, se le dichiarazioni dell’esponente citato come teste per il dibattimento trovano comunque conforto nelle risultanze istruttorie altrimenti acquisite agli atti.
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Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare
Anche in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il giudice non ha l’obbligo di confutare esplicitamente le tesi non accolte né di effettuare una particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, essendo sufficiente a soddisfare l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sé sole e idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini non si richiede al giudice di merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata della adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse.
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Procedimento disciplinare: la rilevanza probatoria delle dichiarazioni dell’esponente
Le dichiarazioni dell’esponente possono assumere da sole valore di prova quando trovano riscontro in altri elementi obiettivi e documentali, e siano altresì esenti da lacune e vizi logici. Pertanto, l’attività istruttoria espletata dal consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti, che rappresentano certamente il criterio logico-giuridico inequivocabilmente a favore della completezza e definitività della istruttoria.
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L’appropriazione indebita costituisce illecito deontologico permanente
L’appropriazione sine titulo ovvero la mancata restituzione di somme di competenza altrui costituisce illecito deontologico permanente. Conseguentmenete, la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta, e precisamente allorché: 1) il professionista metta a disposizione del cliente integralmente la somma stessa, ovvero 2) sollecitato alla restituzione, la rifiuti affermando il proprio diritto di trattenerla o negando di averla ricevuta; 3) in ogni caso, al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell’illecito stesso, un “limite alternativo” alla sua permanenza deve essere individuato nella decisione disciplinare di primo grado.
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L’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi
Il comportamento dell’avvocato deve essere adeguato al prestigio della classe forense, che impone comportamenti individuali ispirati a valori positivi, immuni da ogni possibile giudizio di biasimo, etico, civile o morale. Conseguentemente, commette e consuma illecito deontologico l’avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi (art. 64 cdf) e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l’affidamento dei terzi nella capacità dell’avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall’inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull’immagine della classe forense. La violazione deontologica, peraltro, sussiste anche a prescindere dalla notorietà dei fatti ma è ancora più grave risulta essere l’illecito deontologico nel caso in cui il professionista, non adempiendo ad obbligazioni titolate, giunga a subire sentenze, atti di precetto e richieste di pignoramento, considerato che l’immagine dell’avvocato risulta in tal modo compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto quali giudici ed ufficiali giudiziari.
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L’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi è illecito permanente
Ai fini della prescrizione dell’azione disciplinare, l’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi (art. 64 cdf) è illecito di natura permanente.
NOTA
In senso conforme, da ultimo, Cass. n. 14701/2025, CNF n. 245/2025, CNF n. 102/2025. -
La rilevanza (anche) deontologica del coinvolgimento dell’avvocato in reati di bancarotta
Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che sia coinvolto nella commissione dei reati di bancarotta, in violazione dei principi di lealtà, correttezza, probità e dignità (art. 9 cdf) e conseguente lesione della immagine della avvocatura quale inevitabile ricaduta del comportamento stesso.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cassi), sentenza n. 396 del 22 dicembre 2025
NOTA
In senso conforme, CNF n. 264/2025, CNF n. 443/2024, CNF n. 35/2024, CNF n. 66/2016. -
La rilevanza (anche) deontologica dell’accordo illecito col cancelliere per turbare il regolare iter processuale di un giudizio
Costituisce grave illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che si accordi con il cancelliere affinché, pure in cambio di una somma di denaro, venga occultato il fascicolo processuale di un proprio assistito al fine di ottenere un rinvio dell’udienza o comunque turbarne il regolare iter giudiziario (Nel caso di specie, l’avvocato e gli altri soggetti coinvolti nella vicenda erano stati condannati in sede penale con sentenza passata in giudicato).
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Procedimento disciplinare: l’accertamento definitivo dei fatti in sede penale
La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento del fatto, alla sua eventuale illiceità penale ed all’affermazione che l’imputato lo ha commesso (art. 653 co. 1-bis cpp), pur restando di competenza del giudice disciplinare verificare se il comportamento accertato sia deontologicamente sanzionabile, alla luce dell’autonomia dei rispettivi ordinamenti, penale e disciplinare (art. 54 co. 1 L. n. 247/2012).
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Inneggiare agli estremismi politici costituisce illecito disciplinare
Costituisce illecito disciplinare, per violazione dell’art. 9 cdf, il comportamento dell’avvocato che pubblichi un post sui social avente un contenuto riconducibile alla simbologia più violenta del disciolto partito fascista, trattandosi di condotta contraria ai doveri di probità e decoro previsti a salvaguardia dell’immagine della professione forense (Nel caso di specie, l’incolpato aveva pubblicato una foto su Facebook che lo ritraeva in abbigliamento assimilabile a una divisa fascista, esponendo fucile e manganello con la scritta “credere, obbedire, combattere”. Il post, originariamente destinato agli “amici”, era poi finito sui giornali nazionali nonché ripreso da una trasmissione televisiva di un certo successo).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 394 del 22 dicembre 2025