Ai fini della prescrizione dell’azione disciplinare, l’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi (art. 64 cdfArt. 64 cdf – Obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terziL’avvocato deve adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. L’inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare quando,…Leggi il testo completo →) è illecito di natura permanente.
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Violazione dei doveri familiari: la (potenziale) rilevanza deontologica della vita privata del professionista
Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l’avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l’esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro e, riflettendosi negativamente sull’attività professionale, compromettono l’immagine dell’avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria. La violazione deontologica, peraltro, sussiste anche a prescindere dalla notorietà dei fatti, poiché in ogni caso l’immagine dell’avvocato risulta compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto (Nel caso di specie, il professionista ometteva di versare il mantenimento della prole. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale).
NOTA
In senso conforme, CNF n. 420/2024, CNF n. 177/2018. -
Il termine per il deposito delle decisione disciplinare è ordinatorio
Il termine per il deposito delle motivazioni (decorrente dalla lettura del dispositivo all’esito del dibattimento: art. 26 Regolamento CNF n. 2/2014) è ordinatorio e non perentorio, dal momento che il mancato rispetto non è correlato ad alcuna sanzione e non determina alcun vizio procedurale che si ripercuota sulla validità della deliberazione. In ogni caso, la diversa formulazione delle ragioni della fissazione del raddoppio del termine di 30 giorni per il deposito della decisione non inficia in alcun modo la validità della stessa (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito l’asserita invalidità della decisione perché nel dispositivo il termine di 60 giorni per il deposito era stato motivato con “il carico di lavoro del ruolo”, mentre nella motivazione della decisione si era fatto riferimento alla “complessità della decisione”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).
NOTA
In senso conforme, CNF n. 425/2024, CNF n. 11/2023, CNF n. 5/2022. -
La discrezionalità del Giudice disciplinare nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte
Il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte in virtù del principio del libero convincimento, con la conseguenza che la decisione assunta in base alle testimonianze ed agli atti acquisiti in conseguenza degli esposti deve ritenersi legittima, allorquando risulti coerente con le risultanze documentali acquisite al procedimento, né determina nullità del provvedimento la mancata audizione di testimonianze ininfluenti ai fini del giudizio, per essere il collegio già pervenuto all’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite in sede di istruttoria.
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Procedimento disciplinare: le notifiche e comunicazioni PEC del CDD non richiedono relata e attestazione di conformità
Il Consiglio distrettuale di disciplina ben può provvedere direttamente alla notifica dei propri atti mediante posta elettronica certificata (che è un valido equipollente della notifica a mezzo ufficiale giudiziario), senza peraltro bisogno delle formalità previste per il processo civile (relata e attestazione di conformità).
NOTA:
In senso conforme, CNF n. 126/2025, CNF n. 254/2022, CNF n. 171/2021 e CNF n. 194/2020, nonché, in sede di Legittimità, Cass. SSUU n. 3449/2019. -
La mancata conferma dell’esposto in sede dibattimentale
Ai sensi dell’art. 59 lett. g) L. n. 247/2012 e dell’art. 23 lett c) Reg. CNF n. 2/2014, l’esposto non confermato in dibattimento può senz’altro assurgere ad elemento sufficiente per affermare la responsabilità disciplinare dell’incolpato, se le dichiarazioni dell’esponente citato come teste per il dibattimento trovano comunque conforto nelle risultanze istruttorie altrimenti acquisite agli atti.
NOTA
In senso conforme, per tutte, CNF n. 211/2025, CNF n. 135/2024 e CNF n. 152/2023. -
La discrezionalità del Giudice disciplinare nel valutare la rilevanza delle prove
Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare, sicché il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte. Non è pertanto censurabile, né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati ovvero la mancata acquisizione di documenti, quando risulti che il Consiglio stesso abbia ritenuto le testimonianze e/o i contenuti del documento del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite nel procedimento.
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Procedimento disciplinare: i verbali d’udienza non devono essere notificati all’incolpato non comparso
Come si evince dalle lettere l) e m) dell’art. 59 L. n. 247/2012 e dall’art. 26 Reg. CNF n. 2/2014, non sussiste alcun obbligo di notificare all’incolpato il verbale dell’udienza, giacché le deliberazioni del Consiglio distrettuale di disciplina sono tutte pubblicate mediante deposito presso gli uffici di Segreteria.
NOTA
In senso conforme, CNF n. 3/2026. -
Rinvio dell’udienza disciplinare per concomitante impegno professionale: escluso il legittimo impedimento se l’incolpato è un codifensore
Perché possa ritenersi sussistente l’impedimento dell’avvocato difensore a comparire in udienza, e quindi possa concedersi il dovuto rinvio, è necessario che l’impegno professionale concomitante sia non soltanto comunicato tempestivamente, ma documentato ed esplicitato anche in riferimento alla essenzialità e non sostituibilità della presenza del difensore in altro processo. Infatti, non è la mera concomitanza di impegni professionali ad integrare un legittimo impedimento – altrimenti verrebbe attribuita al difensore la scelta arbitraria di quale dei due procedimenti privilegiare – quanto, piuttosto, la condizione obiettiva, scrutinata dal giudice, di impossibilità assoluta di prestare la propria opera in una sede processuale, perché compromessa da un concomitante e (in quel momento) ‘prevalente’ impegno difensivo. Conclusivamente, l’impegno professionale del difensore in un altro procedimento costituisce legittimo impedimento a condizione che il difensore prospetti l’impedimento appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni, indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo e rappresenti l’assenza in detto procedimento di altro codifensore, nonché l’impossibilità di avvalersi di un sostituto sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio.
NOTA:
In senso conforme, per tutte, CNF n. 102/2024. -
Procedimento disciplinare: la notifica PEC della decisione disciplinare non sottoscritta digitalmente
La notifica di copia della decisione disciplinare del CDD è da considerarsi valida ed efficace seppur non recante la sottoscrizione digitale del Presidente e del Segretario, se presenti nell’originale quand’anche in formato analogico, non foss’altro per raggiungimento dello scopo, giacché l’atto amministrativo del Consiglio territoriale non è invalido solo perché privo di sottoscrizione, ove la sua riferibilità all’ente possa comunque essere desunta dal contesto dell’atto stesso (Nel caso di specie, il ricorrente aveva eccepito l’inesistenza/invalidità della decisione disciplinare del CDD notificata a mezzo PEC e sottoscritta soltanto analogicamente. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).
NOTA:
In senso conforme, CNF n. 126/2025, CNF n. 239/2024, CNF n. 46/2023, CNF n. 254/2022, CNF n. 197/2021.