Autore: admin

  • Le conseguenze del mancato invio del Modello 5

    Il mancato invio del Mod. 5 comporta un rilevante vulnus per il sistema previdenziale e assistenziale di Cassa Forense, perché non consente a quest’ultima di valutare il volume d’affari dei propri iscritti e conseguentemente di poter valutare gli introiti su cui potrà contare, al fine di predisporre ogni necessario adempimento, tra cui il bilancio, e di conseguenza le spese che potrà supportare, e pertanto le prestazioni previdenziali e assistenziali da erogare. Tale condotta comporta la sospensione (non disciplinare) dell’iscritto a tempo indeterminato da parte del Consiglio dell’Ordine (art. 17, co. 5, L. n. 576/1980), ferma restando l’autonoma e ulteriore rilevanza deontologica del comportamento stesso per violazione degli art. 16 cdfArt. 16 cdf – Dovere di adempimento fiscale, previdenziale, assicurativo e contributivoL’avvocato deve provvedere agli adempimenti fiscali e previdenziali previsti dalle norme in materia. L’avvocato deve adempiere agli obblighi assicurativi previsti dalla legge. L’avvocato deve corrispo…Leggi il testo completo → e art. 70 co. 4 cdfArt. 70 cdf – Rapporti con il Consiglio dell’OrdineL’avvocato, al momento dell’iscrizione all’albo, ha l’obbligo di dichiarare l’eventuale sussistenza di rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, per i fini voluti dall’ord…Leggi il testo completo →, sicché l’invio tardivo del Mod. 5 fa venir meno la sospensione amministrativa ma non scrimina l’illecito deontologico.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cosimato), sentenza n. 109 del 31 marzo 2026

  • Il rapporto (di specialità) tra gli articoli 63 e 64 cdf

    Gli articoli 63 cdf (“Rapporti con i terzi”) e 64 cdf (“Obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi”) si pongono su piani diversi nei rapporti con i terzi: mentre la prima norma impone al professionista un comportamento rispettoso e corretto con chiunque venga a contatto nell’espletamento dell’attività professionale, la seconda norma, ponendosi in rapporto di specialità rispetto alla precedente, sanziona in modo specifico la condotta dell’avvocato che non adempie alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi; entrambi i dettami normativi esprimono comunque il medesimo principio secondo cui il contegno cui deve attenersi l’avvocato deve essere necessariamente adeguato al prestigio della classe forense, che impone comportamenti individuali ispirati a valori positivi, immuni da ogni possibile giudizio di biasimo, etico, civile o morale. Da ciò consegue che l’avvocato che non adempie puntualmente alle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi commette illecito deontologico a prescindere dalla natura, privata o meno, del debito, poiché il fine precipuo di tale onere di natura deontologica si sostanzia nella tutela dell’affidamento dei terzi e nella capacità dell’avvocato al rispetto dei propri doveri professionali, riflettendosi la pubblicità negativa discendente dall’inadempimento non solo sulla reputazione del singolo professionista, ma soprattutto sull’immagine dell’intera classe forense.
    cdf (nuovo) art. 63, cdf (nuovo) art. 64,

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. D’Agostino), sentenza n. 108 del 31 marzo 2026

  • Sospeso l’avvocato che oltraggi l’Arma

    L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione (quindi anche nella dimensione privata e non propriamente nell’espletamento dell’attività forense), con la dignità ed il decoro imposto dalla funzione che l’Avvocatura svolge nella giurisdizione, la quale comporta doveri additivi rispetto al comune cittadino, a salvaguardia della sua reputazione e dell’immagine dell’Avvocatura stessa. Conseguentemente, costituisce illecito deontologico, meritevole di sanzione disciplinare aggravata, il comportamento dell’avvocato che rivolga espressioni gratuitamente offensive e biasimevolmente provocatorie all’indirizzo di carabinieri nell’esercizio delle loro funzioni ed al cospetto di una pluralità di astanti, trattandosi di condotta che lede gravemente l’immagine dell’Avvocatura (Nel caso di specie, l’avvocato, in stato di ebbrezza, aveva dapprima arrecato molestia e disturbo ai clienti del bar in cui si trovava, e successivamente aveva rivolto ai carabinieri ivi intervenuti mentre, nell’esercizio delle loro funzioni, tentavano di acquisire le generalità dello stesso, le seguenti espressioni: “siete sbirri di me..a, sbirri del ca..o, a te invece devo darti lezioni di codice penale perché non capisci un ca..o, ma hai le scarpe coi lacci o con gli strappi? Non sapresti neanche fare un nodo. Sono un avvocato, so come funziona”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della sospensione disciplinare per mesi due).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Feliziani), sentenza n. 107 del 31 marzo 2026

  • Legittimo impedimento: un concomitante impegno non impone, di per sè solo, il rinvio dell’udienza disciplinare

    In applicazione dell’art. 420 ter cpp in combinato disposto con l’art. 59 lett. n) della L. n. 247/2012, l’assenza dell’incolpato o del suo difensore all’udienza dibattimentale comporta il necessario rinvio qualora sia comprovata l’assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato ed avente carattere assoluto. In particolare, la prova del legittimo impedimento deve essere fornita dall’incolpato, mentre il giudice non ha alcun obbligo di disporre accertamenti al fine di completare l’insufficiente documentazione prodotta (Nel caso di specie, l’incolpato aveva richiesto il rinvio dell’udienza limitandosi ad addurre un concomitante appuntamento con un altissimo prelato indicato quale “direttore spirituale”, senza tuttavia produrre alcun riscontro documentale, neppure con riferimento alla prova dell’indifferibilità dell’incontro stesso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Feliziani), sentenza n. 107 del 31 marzo 2026

  • Favor rei: l’incolpato deve essere assolto quando non è raggiunta la prova certa della sua colpevolezza

    Il procedimento disciplinare è governato dal principio del favor per l’incolpato, che è stato mutuato dai principi di garanzia che il processo penale riserva all’imputato, per cui la sanzione disciplinare può essere irrogata, all’esito del relativo procedimento, solo quando sussista prova sufficiente dei fatti contrastanti la regola deontologica addebitati all’incolpato, dovendosi per converso assolversi in assenza di certezza nella ricostruzione del fatto e dei comportamenti. Conseguentemente, l’incolpato deve essere assolto in ordine all’illecito contestatogli, quando non è stata raggiunta la prova certa della colpevolezza.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Feliziani), sentenza n. 107 del 31 marzo 2026

  • Istruttoria esperita in sede penale: il principio delle cc.dd. prove atipiche vale anche in sede disciplinare

    Anche in sede disciplinare opera il principio di “acquisizione della prova”, in forza del quale un elemento probatorio, legittimamente acquisito, una volta introdotto nel processo, è acquisito agli atti e, quindi, è ben utilizzabile da parte del giudice al fine della formazione del convincimento. Conseguentemente, le risultanze probatorie acquisite, pur se formate in un procedimento diverso ed anche tra diverse parti, sono utilizzabili da parte del giudice disciplinare, ferma la libertà di valutarne la rilevanza e la concludenza ai fini del decidere, senza che, tuttavia, si possa negare ad esse pregiudizialmente ogni valore probatorio solo perché non “replicate” e “confermate” in sede disciplinare. Ciò, peraltro, non incide in alcun modo sul diritto di difesa dell’incolpato il quale, nel corso del procedimento, può: a) produrre documenti; b) interrogare o far interrogare i testimoni indicati; c) rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, sottoporsi all’esame della sezione competente per il dibattimento; d) avere la parola per ultimo, prima del proprio difensore.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Palma), sentenza n. 106 del 31 marzo 2026

  • La rilevanza istruttoria in sede deontologica delle prove raccolte nel processo penale

    Il giudice della deontologia può utilizzare anche ad esclusiva base del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale, ferma restando l’autonomia della valutazione sulla rilevanza disciplinare del fatto.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Palma), sentenza n. 106 del 31 marzo 2026

  • Procura alle liti: l’autenticazione di sottoscrizione apocrifa

    Costituisce illecito disciplinare, per violazione degli artt. 9 e 50 cdf, il comportamento dell’avvocato che autentichi la firma del cliente poi risultata falsa, vieppiù se utilizzi tali mandati per introdurre giudizi senza darne notizia al cliente, integrando così anche la violazione dell’art. 10 CDFArt. 10 cdf – Dovere di fedeltàL’avvocato deve adempiere fedelmente il mandato ricevuto, svolgendo la propria attività a tutela dell’interesse della parte assistita e nel rispetto del rilievo costituzionale e sociale della dif…Leggi il testo completo → dovere di fedeltà della parte assistita.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Palma), sentenza n. 106 del 31 marzo 2026

    NOTA
    In senso conforme, CNF n. 96/2021, CNF n. 178/2020, CNF n. 97/2013, CNF n. 176/2012, CNF n. 149/2010, CNF n. 174/2006, CNF n. 114/1992.

  • Inammissibile l’impugnazione depositata al CNF anziché presso il Consiglio locale

    Ai sensi dell’art. 59 R.D. n. 37/1934 (espressamente richiamato dall’art. 36 co. 1 L. n. 247/2012), il ricorso giurisdizionale al Consiglio Nazionale Forense va depositato (materialmente o per notifica) presso la segreteria del Consiglio territoriale gravato (COA e/o, nel caso di decisione disciplinare, CDD ex art. 33 co. 3 Reg. CNF n. 2/2014), a pena di sua inammissibilità, non trattandosi di ricorso amministrativo-gerarchico (da proporsi all’autorità amministrativa sovraordinata) né operando il meccanismo della translatio iudicii (che presuppone la proposizione del ricorso ad altro organo giurisdizionale, seppure difettoso della competenza). Tale principio, peraltro, non è superato dall’art. 17 co. 14 L. n. 247/2012 (“L’interessato può presentare ricorso al CNF”), che infatti si limita ad individuare nel Consiglio Nazionale Forense l’organo giurisdizionale competente a decidere sul ricorso, non ponendosi quindi un profilo di successione di norme. Tuttavia, l’eventuale deposito del ricorso direttamente presso il Consiglio Nazionale Forense – di per sé irrituale e inidoneo a soddisfare le condizioni di legge – non comporta l’intempestività del ricorso stesso ove tale attività si accompagni, anche in un momento successivo purché nei termini per la proposizione del gravame, al deposito (o alla notifica) al Consiglio territoriale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cassi), sentenza n. 162 del 22 aprile 2026

  • L’estinzione del giudizio d’impugnazione al CNF per rinuncia al ricorso

    La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento per cessazione della materia del contendere, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte dell’appellato, con conseguente stabilizzazione della decisione gravata. In particolare, la dichiarazione di rinuncia al ricorso, pur non accettata dalla controparte, è idonea a determinare l’inammissibilità del medesimo, rilevando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente alla prosecuzione della lite, in quanto l’interesse stesso deve sussistere non soltanto al momento dell’impugnazione, ma anche successivamente fino alla decisione della causa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 128 del 8 aprile 2026

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 129 del 8 aprile 2026

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 151 del 8 aprile 2026

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 171 del 29 aprile 2026