L’avere partecipato alla delibera di archiviazione di un esposto correlato ad anche ad altra vicenda disciplinare non integra motivo di ricusazione, giacchè il provvedimento in parola non può in alcun modo essere ritenuto equivalente alla decisione di proscioglimento emessa al termine di un dibattimento, sicché non equivale alla fattispecie prevista dal combinato disposto degli artt. 34 e 36 c.p.p., consistente nell’aver «pronunciato o concorso a pronunciare sentenza in un grado del procedimento». (u.s.)
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Procedimento disciplinare: l’istituto della ricusazione non si applica al C.I.
Conformemente alla disciplina generale della ricusazione prevista dai codici di rito, la previsione dell’art. 6 del Regolamento CNF n. 2/2014 ai sensi della quale “i componenti delle Sezioni del Consiglio Distrettuale di Disciplina possono essere individualmente ricusati”, va riferita ai componenti giudicanti e non al Consigliere istruttore, che è soggetto che pur facendo parte dell’organo non è chiamato al giudizio. (u.s.)
NOTA
In senso conforme, da ultimo, CNF n. 188/2026. -
Procedimento disciplinare: chi ha deciso il cautelare può decidere anche il merito
L’incompatibilità che, ai sensi dell’art. 51 n. 4 e 52 cod. proc. civ., giustifica l’accoglimento dell’istanza di ricusazione per avere il giudice conosciuto del merito della causa in un altro grado dello stesso processo non è ravvisabile nell’ipotesi in cui gli stessi componenti del Collegio investito della decisione sul merito abbiano già deciso sulla sospensione cautelare nei confronti del medesimo incolpato, atteso che la decisione sul provvedimento cautelare appartiene ad una serie processuale autonoma sia per presupposti, sia per ambito di cognizione sia per effetti impugnatori e che essa, di conseguenza, non è in alcun modo riferibile “ad un altro grado dello stesso processo”.
NOTA:
In senso conforme, Cass. SS.UU. n. 19030/2021, nonché CNF n. 384/2024, CNF n. 19/2022, CNF n. 16/2022, CNF n. 246/2021. -
Inammissibile la ricusazione dell’intero Collegio giudicante, ancorché singolarmente nei confronti di ciascun suo componente
L’istituto della ricusazione (finalizzato alla corretta attuazione del principio di imparzialità) opera esclusivamente nei confronti del Giudice inteso come persona fisica e non come Ufficio Giudiziario, dovendosi, nel non probabile caso di sospetto d’imparzialità di tutti i componenti del collegio, allegare per ciascuno di essi le specifiche cause di ricusazione. Conseguentemente, è inammissibile la ricusazione rivolta impersonalmente e collettivamente nei confronti dell’intera Sezione disciplinare, perché l’istituto della ricusazione può essere adoperato per contestare l’imparzialità di singoli componenti del collegio stesso, ma non contro il medesimo nella sua globalità, al fine di metterne in discussione l’idoneità a decidere.
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La ricusazione del giudice disciplinare deve essere proposta tempestivamente
In tema di procedimento disciplinare, l’istanza di ricusazione va proposta, a pena di sua inammissibilità, prima della decisione (ovvero, al più tardi, «prima dell’inizio della trattazione o discussione» ex art. 52, co. 2, c.p.c.) e comunque entro sette giorni dalla conoscenza dei motivi che la giustificano (art. 7 Reg. CNF n. 2/2014). Il predetto termine, invero, è volto ad impedire che la ricusazione possa essere utilizzata per scopi strumentali e diversi rispetto alla ratio dell’istituto, ed evita sia che possano permanere sospetti sulla imparzialità del giudice senza limiti di tempo, sia che vi possa essere un irragionevole prolungamento della definizione del procedimento.
NOTA
In senso conforme, da ultimo, CNF n. 2029/2026, CNF n. 53/2026. -
Procedimento disciplinare: della Sezione che decide la ricusazione possono far parte consiglieri iscritti allo stesso ordine dell’incolpato
L’art. 50 co. 3 L. n. 247/2012 (secondo cui “non possono fare parte delle sezioni giudicanti membri appartenenti all’Ordine a cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si deve procedere”) non si applica alla sezione che decide sull’istanza di ricusazione, per la quale occorre far riferimento agli artt. 2 e 6 co. 2 Reg. CNF n. 2/2014.
NOTA
In senso conforme, CNF n. 133/2024. -
Autonomia illecito disciplinare – Apparenza di estraneità
Il giudizio disciplinare è autonomo rispetto alla valutazione processuale dell’atto o dell’attività compiuta sicchè, ciò che sul piano del rito costituisce esercizio di una facoltà legittima può nondimeno assumere rilievo deontologico quando incida negativamente sui doveri di dignità e decoro e sull’immagine della professione, ai sensi dell’art. 9 CDFArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo → (fattispecie nella quale l’incolpato produceva, quale difensore di parte civile, il verbale della deposizione resa dal medesimo come testimone su fatti sostanzialmente coincidenti, cumulando, nello stesso contesto processuale e sulla medesima materia, il ruolo soggettivo di difensore e la funzione oggettiva di fonte di prova). (u.s.)
Il difensore che introduce nel giudizio la propria testimonianza sui fatti di causa resa in altro processo depositando il relativo verbale viola l’art. 9 CDF in quanto, confondendosi con la parte e con i fatti controversi, fa venir meno l’apparenza di estraneità rispetto alla materia del contendere, che costituisce presidio del decoro e della dignità della funzione difensiva. (u.s.)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Angelini), sentenza n. 274 del 16 giugno 2026
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Procedimento disciplinare dinanzi al CDD: su proposta del C.I., la Sezione può deliberare solo l’archiviazione o la citazione a giudizio (non pure il richiamo verbale)
A conclusione della fase istruttoria successiva alla formulazione del capo di incolpazione (art. 18 Reg. CNF 2/2014), la Sezione competente può deliberare esclusivamente l’archiviazione del procedimento ovvero la citazione a giudizio dell’incolpato. Una lettura garantista dell’istituto lascia concludere per la nullità del richiamo verbale irrogato in contrasto con la proposta di archiviazione del Consigliere Istruttore.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Santinon), sentenza n. 257 del 16 giugno 2026
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La ricusazione del giudice disciplinare deve essere proposta tempestivamente
In tema di procedimento disciplinare, l’istanza di ricusazione va proposta, a pena di sua inammissibilità, prima della decisione (ovvero, al più tardi, «prima dell’inizio della trattazione o discussione» ex art. 52, co. 2, c.p.c.) e comunque entro sette giorni dalla conoscenza dei motivi che la giustificano (art. 7 Reg. CNF n. 2/2014). Il predetto termine, invero, è volto ad impedire che la ricusazione possa essere utilizzata per scopi strumentali e diversi rispetto alla ratio dell’istituto, ed evita sia che possano permanere sospetti sulla imparzialità del giudice senza limiti di tempo, sia che vi possa essere un irragionevole prolungamento della definizione del procedimento.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cassi), sentenza n. 209 del 13 maggio 2026
NOTA
In senso conforme, da ultimo, CNF n. 53/2026. -
Il procedimento di ricusazione non prevede la fissazione di un’udienza di discussione, né alcuna comunicazione al ricusante
Conformemente a quanto previsto per la ricusazione dei giudici ordinari, il procedimento di ricusazione che si svolge innanzi al CDD è caratterizzato da particolare celerità e, ai sensi degli artt. 7 e 8 Reg. CNF n. 2/2014, non prevede la fissazione di un’udienza di discussione, né alcuna comunicazione al ricusante, garantendo a quest’ultimo l’impugnazione al CNF della decisione di inammissibilità o di rigetto e al consigliere ricusato la possibilità di articolare deduzioni sui motivi della ricusazione. (u.s.)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cassi), sentenza n. 209 del 13 maggio 2026
NOTA
In senso conforme, CNF n. 175/2026.