L’esercizio del diritto di critica, anche se aspro e veemente, è consentito quando funzionale alla tutela degli interessi del proprio assistito e non si risolva in una gratuita aggressione alla sfera morale e professionale altrui. Sono pertanto lecite le espressioni che, per quanto severe, si mantengano nell’alveo della dialettica processuale e della qualificazione giuridica dei fatti, senza violare i limiti della continenza e del rispetto della funzione difensiva altrui.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Di Campli), sentenza n. 187 del 7 maggio 2026
NOTA
In senso conforme, da ultimo, CNF n. 103/2026.