Nel rispetto dei principi di terzietà ed imparzialità che hanno animato la riforma del procedimento disciplinare e imposto specifiche garanzie di incompatibilità per i consiglieri di disciplina, l’art. 58 L. n. 247/2012 conferisce al consigliere istruttore ogni accertamento di natura istruttoria, ma lo esclude da ogni attività decisionale, in conseguenza della netta distinzione dettata tra funzione istruttoria e funzione decisoria (Nel caso di specie, alla Sezione giudicante aveva partecipato il Consigliere che aveva svolto le funzioni di istruttore in uno dei procedimenti riuniti).
NOTA:
In senso conforme, da ultimo, CNF n. 30/2025.
In arg. cfr. pure CNF n. 140/2024, secondo cui “Tale principio ha portata generale e si applica, pertanto, sia alla fase decisoria del CDD (Titolo II, Capo VI Reg. CNF n. 2/2014) sia all’eventuale delibera di sospensione cautelare (art. 60 L. n. 247/2012 e art. 32 Reg. CNF n. 2/2014), la quale ultima non è una decisione disciplinare ma è comunque adottata dal CDD all’esito di un procedimento di indubbia natura disciplinare.”