Il giudice disciplinare può utilizzare anche ad esclusiva base del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 92 del 24 marzo 2026
Il giudice disciplinare può utilizzare anche ad esclusiva base del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 92 del 24 marzo 2026
In sede disciplinare, la sentenza penale che dichiari la intervenuta prescrizione del reato non può essere equiparata ad un giudizio di pieno accertamento della responsabilità per il sol fatto che nel corso del procedimento non sia emersa l’evidenza della innocenza dell’imputato (art. 129 c.p.p.): infatti, la formula di proscioglimento investe un diverso ambito valutativo di competenza del Giudice penale che, nel caso in cui rilevi una causa immediata di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, al fine di pervenire ad un eventuale proscioglimento nel merito, deve verificare se dagli atti processuali in suo possesso e senza necessità di svolgere ulteriori accertamenti, emerga la estraneità dell’imputato a quanto oggetto di contestazione, nel senso che si evidenzi la assoluta assenza della prova di colpevolezza, ovvero la prova positiva della sua innocenza, non rilevando la eventuale mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede il compimento di un apprezzamento ponderato fra opposte risultanze.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 92 del 24 marzo 2026
La sentenza penale di condanna divenuta definitiva ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, pur restando di competenza del giudice disciplinare verificare se il comportamento accertato sia deontologicamente sanzionabile. Di contro, privo di corrispondenti effetti è il proscioglimento dell’imputato per prescrizione del reato, ovvero per impossibilità di assoluzione nel merito ex art. 129 c.p.p., giacché un fatto commesso dall’imputato, ma ciononostante ritenuto privo di conseguenze penali può comunque mantenere rilievo disciplinare.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 92 del 24 marzo 2026
In caso di mancato spontaneo pagamento da parte del cliente, l’avvocato può richiedere un compenso maggiore di quello previamente indicatogli solo ove ne abbia fatto espressa riserva (art. 29 co. 5 cdfArt. 29 cdf – Richiesta di pagamentoL’avvocato, nel corso del rapporto professionale, può chiedere la corresponsione di anticipi, ragguagliati alle spese sostenute e da sostenere, nonché di acconti sul compenso, commisurati alla quantit…Leggi il testo completo →), la quale, per poter valere come tale, deve contenere la chiara ed espressa previsione di una maggiorazione dell’importo in mancanza di tempestivo integrale pagamento della somma richiesta(1). Peraltro, l’eventuale rapporto di amicizia tra avvocato e cliente – per quanto possa aver motivato una quantificazione iniziale più favorevole – non elimina, né attenua, l’obbligo deontologico di formulare tale riserva(2). (Nel caso di specie il professionista aveva inviato al cliente una parcella di un certo importo e successivamente, non avendo ricevuto il pagamento di quanto richiesto, aveva trasmesso una nuova nota di importo maggiore pur in assenza di previa espressa riserva, ritenendo che l’art. 29 co. 5 cdf non sarebbe applicabile quando tra avvocato e cliente ci fosse un rapporto personale di amicizia -poi venuto meno- che determinasse l’iniziale sconto sui compensi. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso, confermando la sanzione disciplinare irrogata dal CDD).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Talerico), sentenza n. 91 del 24 marzo 2026
NOTE
(1) In senso conforme, CNF n. 42/2023, CNF n. 36/2023, CNF n. 129/2021.
(2) A quanto consta, con riferimento a questo secondo specifico aspetto, non vi sono precedenti editi in termini.
Anche in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il giudice non ha l’obbligo di confutare esplicitamente le tesi non accolte né di effettuare una particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, essendo sufficiente a soddisfare l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Talerico), sentenza n. 91 del 24 marzo 2026
La formazione e l’uso di un atto falso sono comportamenti suscettibili di produrre effetti illecitamente pregiudizievoli che, ai fini dell’individuazione del dies a quo prescrizionale, si protraggono nel tempo. In sede deontologica, pertanto, la condotta costituisce illecito permanente, sebbene penalisticamente integri un reato istantaneo in quanto la sua consumazione si esaurisce con l’uso, mentre la protrazione nel tempo degli effetti da questo prodotti rappresenta il risultato dell’azione criminosa. Infatti, il procedimento disciplinare deve fondarsi su autonome valutazioni rispetto al processo penale (ex art. 54 L. n. 247/2012), anche con riguardo alla decorrenza del termine di prescrizione dell’azione, con conseguente necessità, per l’organo disciplinare, di accertare la data di commissione del fatto, la quale, in caso di illecito permanente, si identifica con quella di cessazione della permanenza (Nel caso di specie trattavasi di testamento falso).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 90 del 24 marzo 2026
NOTA
In senso conforme, Cass. n. 32824/2025, Cass. n. 26473/2025, CNF n. 256/2025, CNF n. 67/2025, CNF n. 370/2024, CNF n. 315/2024, CNF n. 250/2022, Cass. n. 24378/2020, CNF n. 142/2019.
Costituisce illecito disciplinare, per violazione dell’art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo →, il comportamento dell’avvocato che, utilizzi un testamento che sappia essere falso per appropriarsi di un’eredità, in quanto tale condotta mina alla radice l’affidamento che la collettività deve poter riporre nella figura del legale quale garante della legalità (Nel caso di specie, l’incolpato era stato condannato in sede penale, ritenendo provata la falsificazione del testamento e la conseguente appropriazione indebita del patrimonio del defunto. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per tre anni).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 90 del 24 marzo 2026
In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, il Consiglio territoriale ha il potere di valutare la convenienza a procedere all’esame di tutti o di parte dei testimoni ammessi e, quindi, di revocare l’ordinanza ammissiva e di dichiarare chiusa la prova, quando ritenga superflua la loro ulteriore assunzione perchè in possesso, attraverso la valutazione delle risultanze acquisite, di elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 90 del 24 marzo 2026
Costituisce grave illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che agisca in giudizio all’insaputa dei clienti, specie al fine di lucrare sulle spese legali ivi liquidate (Nel caso di specie, il professionista aveva depositato circa 3mila ricorsi per D.I. “seriali” all’anno, e ciò per diversi anni, nei confronti di società di telefonia, tutti aventi ad oggetto la consegna della documentazione in favore di vari ignari clienti che non gli avevano mai conferito mandato e di cui aveva contraffato la sottoscrizione della procura alle liti).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 89 del 24 marzo 2026
In ossequio al principio enunciato dall’art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo → (già art. 3 cod. prev.Art. 3 cod. prev. – Volontarietà dell’azione.La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e dalla volontarietà della condotta, anche se omissiva. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato. Quan…Leggi il testo completo →), nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, che non potrà se non essere l’unica nell’ambito dello stesso procedimento, nonostante siano state molteplici le condotte lesive poste in essere. Tale sanzione, quindi, non è la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, quanto invece il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato, tenendo conto: della gravità del fatto, del grado della colpa, della eventuale sussistenza del dolo e della sua intensità, del comportamento dell’incolpato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, oggettive e soggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione (comma 3), del pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, della compromissione dell’immagine della professione forense, della vita professionale dell’incolpato, dei suoi precedenti disciplinari (comma 4).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 89 del 24 marzo 2026