Autore: admin

  • Illecito offrire prestazioni professionali in abbonamento a forfait

    La pubblicità informativa dell’avvocato deve essere svolta con modalità che non siano lesive della dignità e del decoro, sicché è da ritenersi deontologicamente vietata una pubblicità indiscriminata (ed in particolare quella comparativa ed elogiativa) così come una proposta commerciale che offra servizi professionali a costi molto bassi ovvero determinati forfettariamente senza alcuna proporzione all’attività svolta, a prescindere dalla corrispondenza o meno alle indicazioni tariffarie. Peraltro, nel caso delle consulenze legali in abbonamento, si viene a creare un ingiustificato sbilanciamento tra le prestazioni delle parti: il cliente, infatti, paga anticipatamente una somma per una consulenza solo eventuale, mentre il professionista si garantisce un compenso anche in assenza di prestazione, con palese azzeramento del sinallagma contrattuale che contraddistingue la prestazione d’opera intellettuale e ne costituisce un elemento costitutivo ed imprescindibile (Nel caso di specie, l’avvocato aveva pubblicizzato sui social il proprio studio professionale offrendo una “card” in abbonamento flat annuale che, a fronte di un pagamento unico predeterminato e standard nonché “in sconto fino al 50%”, consentiva all’abbonato e ai suoi familiari di ottenere pareri legali su questioni penali, civili, di lavoro, amministrative “per un intero anno… quando si vuole e quante volte si vuole”).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Carello), sentenza n. 134 del 8 aprile 2026

  • Promo, coupon, card e abbonamenti: la rilevanza deontologica della pubblicità professionale prettamen­te ‘commerciale’ o ‘reclamistica’

    In considerazione della specificità della professione forense, della sua funzione sociale e del suo ruolo di necessario partecipe dell’esercizio diffuso della giurisdizione, la normativa italiana ed europea in tema di pubblicità, anche per come interpretata dalla Corte di Giustizia, consente all’avvocato di fornire specifiche informazioni sull’attività ed i servizi professionali offerti, ma non lo legittima ad una pubblicità indiscriminata avulsa dai dettami deontologici. A tal fine, l’art. 17 cdfArt. 17 cdf – Informazione sull’esercizio dell’attività professionaleÈ consentita all’avvocato, a tutela dell’affidamento della collettività, l’informazione sulla propria attività professionale, sull’organizzazione e struttura dello studio, sulle eventuali specializzaz…Leggi il testo completo → e l’art. 35 cdfArt. 35 cdf – Dovere di corretta informazioneL’avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale, quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse, deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza…Leggi il testo completo → tracciano appunto il confine tra la pubblicità finalizzata all’informazione dell’attività professionale, con­sentita all’avvocato, e la pubblicità prettamen­te ‘commerciale’ o ‘reclamistica’ finalizzata alla promozione di ‘prodotti’ o ‘servizi’ offerti al pubblico, non consentita all’avvocato per il peculiare ruolo riconosciutogli nella tutela dei diritti. Consegue che la pubblicità non è lecita se realizzata con la promozione della figura professionale attraverso i metodi propri del marketing aggressivo o commerciale e le tipiche strategie che le aziende utilizzano per aumentare la visibilità, la domanda e le vendite dei propri prodotti, poiché tali modalità violano i doveri di dignità e decoro, nonché il divieto di accaparramento della clientela, che è posto a tutela dell’affidamento della collettività e della clientela ed è sancito all’art. 37 cdfArt. 37 cdf – Divieto di accaparramento di clientelaL’avvocato non deve acquisire rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi a correttezza e decoro. L’avvocato non deve offrire o corrispondere a colleghi o a terzi…Leggi il testo completo →, il cui primo comma vieta l’acquisizione di rapporti di clientela con modi non conformi a correttezza e decoro.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Carello), sentenza n. 134 del 8 aprile 2026

  • Ricorso in Cassazione: il sindacato di legittimità sulla motivazione delle sentenze disciplinari del CNF

    Anche in tema di procedimento disciplinare, la motivazione affetta da anomalia che la rende al di sotto del “minimo costituzionale”, così da integrare violazione di legge (artt. 111, comma sesto, Cost., art 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), è vizio – attinente all’esistenza della motivazione in sé e deve risultare dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali – che si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nella manifesta e irriducibile contraddittorietà, ovvero motivazione incomprensibile o perplessa. Ed è solo apparente – e, dunque, nulla perché affetta da error in procedendo – la sentenza, benché graficamente esistente, che, priva di riferimenti ai fatti dedotti in causa e fondata esclusivamente su una valutazione astratta dei principi generali della materia e della relativa normativa applicabile, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture. Con la precisazione, tuttavia, che il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessaria e sufficiente, in base all’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo seguito (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha rigettato l’impugnazione proposta avverso la sentenza CNF, in quanto ” ben al di sopra del ‘minimo costituzionale’, giacché dà conto, in modo adeguato ed intelligibile, delle ragioni della affermata responsabilità dell’incolpato per l’illecito disciplinare contestatogli e, in particolare, dei criteri di determinazione della sanzione irrogata”).

    Corte di Cassazione (pres. Esposito, rel. Vincenti), SS.UU., ordinanza n. 23165 del 14 luglio 2026

  • Il rapporto tra giudizio penale e disciplinare sui medesimi fatti

    L’art. 54 l. n. 247 del 2012 (diversamente da quanto previsto dalla previgente normativa, novellata dall’art. 1 della l. n. 97 del 2001) disciplina in termini di reciproca autonomia i rapporti tra il procedimento disciplinare nei confronti di avvocati e quello penale avente ad oggetto gli stessi fatti: pertanto, in deroga alla generale previsione dell’art. 653 c.p.p., soltanto l’accertamento con sentenza penale irrevocabile che “il fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” ha efficacia di giudicato, preclusivo di un’autonoma valutazione dei fatti ascritti all’incolpato da parte del Consiglio Nazionale Forense, effetto che non determinano, invece, le diverse formule assolutorie “il fatto non costituisce reato o illecito penale” o il fatto “non è previsto dalla legge come reato”. In particolare, la preclusione di una autonoma valutazione in sede disciplinare attiene alla “ontologia del fatto” o alla “sua commissione da parte dell’imputato” e cioè alla “materialità del fatto” o alla sua “riferibilità” all’incolpato. In altri termini, al giudice disciplinare è inibito di ricostruire l’episodio posto a fondamento dell’incolpazione in modo diverso da quello risultante dalla sentenza penale di assoluzione con le formule “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso”, passata in giudicato, dovendo egli rispettare il limite dell’immutabilità dell’accertamento dei fatti nella loro materialità operato nel giudizio penale; ma rispettato tale limite, non è impedito allo stesso giudice disciplinare di valutare i medesimi accadimenti nell’ottica propria dell’illecito disciplinare.

    Corte di Cassazione (pres. Esposito, rel. Vincenti), SS.UU., ordinanza n. 23165 del 14 luglio 2026

  • Richiesta di compensi eccessivi o sproporzionati – Illecito istantaneo – Momento di consumazione – Fondamento.

    In tema di responsabilità disciplinare degli avvocati, la richiesta da parte del professionista di compensi eccessivi o sproporzionati integra un illecito istantaneo, che si consuma ed esaurisce i suoi effetti nel momento in cui la richiesta di compenso non dovuto è formulata al cliente, integrando tale atto la lesione dell’interesse protetto dalla norma deontologica, mentre non assume alcuna rilevanza la data della sua effettiva dazione. (mass.uff.)

    Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Luciotti), ordinanza n. 89 del 2 gennaio 2026

  • Il disconoscimento della transazione raggiunta con il Collega ha rilevanza deontologica

    Costituisce illecito disciplinare, per violazione dell’art. 44 cdfArt. 44 cdf – Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collegaL’avvocato che abbia raggiunto con il collega avversario un accordo transattivo, accettato dalle parti, deve astenersi dal proporne impugnazione, salvo che la stessa sia giustificata da fatti sopravve…Leggi il testo completo →, il comportamento dell’avvocato che, dopo aver raggiunto con il collega avversario un accordo transattivo accettato dalle parti, proponga impugnazione della transazione stessa disconoscendone le sottoscrizioni e la conformità all’originale, in piena consapevolezza del contrario (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha confermato la sanzione disciplinare della censura irrogata dal CDD).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Minervini), sentenza n. 117 del 4 aprile 2026

  • La recidiva, che rileva ai fini della determinazione della sanzione disciplinare, non presuppone una contestazione esplicita all’incolpato

    Se è pur vero che – ai sensi del Reg. CNF n. 2/2014 – i fatti (di rilevanza disciplinare) ascritti all’incolpato devono essere sufficientemente riportati con l’indicazione delle norme violate, ciò non è ostativo alla configurabilità della contestazione implicita della recidiva, ovvero allorquando essa emerga, comunque, dal contenuto della descrizione degli addebiti e venga ritenuta, come tale, in esso ricompresa all’atto della decisione disciplinare.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cosimato), sentenza n. 109 del 31 marzo 2026

    NOTA:
    In senso conforme, per tutte, Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. Carrato), SS.UU, sentenza n. 2506 del 4 febbraio 2020.

  • La citazione a giudizio dell’incolpato deve contenere l’enunciazione in forma chiara e precisa degli addebiti

    In tema di procedimento disciplinare, la citazione a giudizio dell’incolpato deve contenere “l’enunciazione in forma chiara e precisa degli addebiti” (art. 59 co. 1 lett. d n. 2 L. n. 247/2012 e art. 21 n. 2, lett. b) Reg. CNF n. 2/2014). Conseguentemente, deve affermarsi la violazione della regola della corrispondenza tra la contestazione e la pronuncia disciplinare allorquando vi sia incertezza sui fatti contestati, con la conseguente impossibilità per l’incolpato di svolgere le proprie difese, a nulla rilevando l’individuazione delle precise norme deontologiche che si asseriscono essere state violate. Infatti, il procedimento disciplinare deve rispondere all’esigenza di garantire pienezza ed effettività di contraddittorio sul contenuto dell’accusa, al fine di evitare che l’incolpato sia condannato per un fatto rispetto al quale non abbia potuto esplicare difesa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cosimato), sentenza n. 109 del 31 marzo 2026

  • Le conseguenze del mancato invio del Modello 5

    Il mancato invio del Mod. 5 comporta un rilevante vulnus per il sistema previdenziale e assistenziale di Cassa Forense, perché non consente a quest’ultima di valutare il volume d’affari dei propri iscritti e conseguentemente di poter valutare gli introiti su cui potrà contare, al fine di predisporre ogni necessario adempimento, tra cui il bilancio, e di conseguenza le spese che potrà supportare, e pertanto le prestazioni previdenziali e assistenziali da erogare. Tale condotta comporta la sospensione (non disciplinare) dell’iscritto a tempo indeterminato da parte del Consiglio dell’Ordine (art. 17, co. 5, L. n. 576/1980), ferma restando l’autonoma e ulteriore rilevanza deontologica del comportamento stesso per violazione degli art. 16 cdfArt. 16 cdf – Dovere di adempimento fiscale, previdenziale, assicurativo e contributivoL’avvocato deve provvedere agli adempimenti fiscali e previdenziali previsti dalle norme in materia. L’avvocato deve adempiere agli obblighi assicurativi previsti dalla legge. L’avvocato deve corrispo…Leggi il testo completo → e art. 70 co. 4 cdfArt. 70 cdf – Rapporti con il Consiglio dell’OrdineL’avvocato, al momento dell’iscrizione all’albo, ha l’obbligo di dichiarare l’eventuale sussistenza di rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, per i fini voluti dall’ord…Leggi il testo completo →, sicché l’invio tardivo del Mod. 5 fa venir meno la sospensione amministrativa ma non scrimina l’illecito deontologico.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cosimato), sentenza n. 109 del 31 marzo 2026

  • Il rapporto (di specialità) tra gli articoli 63 e 64 cdf

    Gli articoli 63 cdf (“Rapporti con i terzi”) e 64 cdf (“Obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi”) si pongono su piani diversi nei rapporti con i terzi: mentre la prima norma impone al professionista un comportamento rispettoso e corretto con chiunque venga a contatto nell’espletamento dell’attività professionale, la seconda norma, ponendosi in rapporto di specialità rispetto alla precedente, sanziona in modo specifico la condotta dell’avvocato che non adempie alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi; entrambi i dettami normativi esprimono comunque il medesimo principio secondo cui il contegno cui deve attenersi l’avvocato deve essere necessariamente adeguato al prestigio della classe forense, che impone comportamenti individuali ispirati a valori positivi, immuni da ogni possibile giudizio di biasimo, etico, civile o morale. Da ciò consegue che l’avvocato che non adempie puntualmente alle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi commette illecito deontologico a prescindere dalla natura, privata o meno, del debito, poiché il fine precipuo di tale onere di natura deontologica si sostanzia nella tutela dell’affidamento dei terzi e nella capacità dell’avvocato al rispetto dei propri doveri professionali, riflettendosi la pubblicità negativa discendente dall’inadempimento non solo sulla reputazione del singolo professionista, ma soprattutto sull’immagine dell’intera classe forense.
    cdf (nuovo) art. 63, cdf (nuovo) art. 64,

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. D’Agostino), sentenza n. 108 del 31 marzo 2026