Ai fini della prescrizione dell’azione disciplinare, l’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi (art. 64 cdfArt. 64 cdf – Obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terziL’avvocato deve adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. L’inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare quando,…Leggi il testo completo →) è illecito di natura permanente, in quanto la condotta che costituisce elemento costitutivo dell’illecito disciplinare è rappresentata non da un fatto istantaneo, quanto, piuttosto, da una situazione giuridica che si protrae nel tempo: appunto l’inadempimento che, per modalità e gravita, è tale da compromettere la dignità della professione e l’affidamento dei terzi. In particolare, la permanenza cessa con il venir meno dell’inadempimento o con la negazione da parte del debitore dell’obbligo alla restituzione della somma ed è da tali momenti che decorre il dies a quo di prescrizione dell’azione disciplinare. In ipotesi di perdurante inadempimento e al fine di scongiurare l’ipotesi di fattispecie disciplinari potenzialmente imprescrittibili la giurisprudenza ha individuato poi il limite alternativo della notificazione della decisione del consiglio distrettuale di disciplina che segna quindi la cessazione della permanenza dell’illecito pur persistendo l’inadempimento.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Corona), sentenza n. 59 del 25 febbraio 2026
NOTA
In senso conforme, da ultimo, Cass. n. 14701/2025, CNF n. 245/2025, CNF n. 102/2025.