In virtù dei doveri di colleganza e di trasparenza, l’Avvocato ha sempre il dovere di informare il collega, con cui è in corso una trattativa, dell’intenzione di procedere in giudizio, salvo che emergano circostanze univoche che depongano per la conclusione delle trattative stesse (art. 46 cdfArt. 46 cdf – Dovere di difesa nel processo e rapporto di colleganzaNell’attività giudiziale l’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza del dovere di difesa, salvaguardando, per quanto possibile, il rapporto di colleganza. L’avvocato deve rispettare l…Leggi il testo completo →). In particolare, anche in caso di esito negativo di un incontro tra le parti, è comunque necessario trasmettere una comunicazione per chiarire univocamente l’intervenuta interruzione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. D’Agostino), sentenza n. 154 del 16 aprile 2026