Autore: admin

  • Mancato invio del Modello 5: l’asserita “dimenticanza” del proprio Consulente fiscale non basta ad escludere l’imputabilità dell’omissione dell’avvocato

    Il mancato invio del Mod. 5, asseritamente dovuto ad una dimenticanza del Commercialista ma in realtà dipeso da una consapevole omissione comunque imputabile dell’avvocato, comporta la sospensione dell’iscritto a tempo indeterminato, la quale non ha natura di sanzione disciplinare ed è irrogata dal Consiglio dell’Ordine ex art. 17, co. 5, Legge n. 576/1980, ferma restando l’autonoma e ulteriore rilevanza disciplinare del comportamento stesso ex art. 70 cdfArt. 70 cdf – Rapporti con il Consiglio dell’OrdineL’avvocato, al momento dell’iscrizione all’albo, ha l’obbligo di dichiarare l’eventuale sussistenza di rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, per i fini voluti dall’ord…Leggi il testo completo →, il cui giudizio è rimesso al vaglio del Consiglio Distrettuale di Disciplina.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Consales), sentenza n. 258 del 16 giugno 2026

    NOTA:
    In senso conforme, CNF n. 408/2024, CNF n. 124/2024.

  • Le conseguenze del mancato invio del Modello 5

    Il mancato invio del Mod. 5 comporta un rilevante vulnus per il sistema previdenziale e assistenziale di Cassa Forense, perché non consente a quest’ultima di valutare il volume d’affari dei propri iscritti e conseguentemente di poter valutare gli introiti su cui potrà contare, al fine di predisporre ogni necessario adempimento, tra cui il bilancio, e di conseguenza le spese che potrà supportare, e pertanto le prestazioni previdenziali e assistenziali da erogare. Tale condotta comporta la sospensione (non disciplinare) dell’iscritto a tempo indeterminato da parte del Consiglio dell’Ordine (art. 17, co. 5, L. n. 576/1980), ferma restando l’autonoma e ulteriore rilevanza deontologica del comportamento stesso per violazione degli art. 16 cdfArt. 16 cdf – Dovere di adempimento fiscale, previdenziale, assicurativo e contributivoL’avvocato deve provvedere agli adempimenti fiscali e previdenziali previsti dalle norme in materia. L’avvocato deve adempiere agli obblighi assicurativi previsti dalla legge. L’avvocato deve corrispo…Leggi il testo completo → e art. 70 co. 4 cdfArt. 70 cdf – Rapporti con il Consiglio dell’OrdineL’avvocato, al momento dell’iscrizione all’albo, ha l’obbligo di dichiarare l’eventuale sussistenza di rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, per i fini voluti dall’ord…Leggi il testo completo →, sicché l’invio tardivo del Mod. 5 fa venir meno la sospensione amministrativa ma non scrimina l’illecito deontologico.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Consales), sentenza n. 258 del 16 giugno 2026

  • Il mancato invio del Mod. 5 costituisce illecito deontologico permanente

    L’omesso invio del Mod. 5 a Cassa forense costituisce condotta illecita di natura permanente, sicché il dies a quo prescrizionale inizia a decorrere dalla data in cui cessa la condotta omissiva e cioè dalla data in cui l’avvocato provvede ad inviare la prevista dichiarazione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Consales), sentenza n. 258 del 16 giugno 2026

    NOTA
    In senso conforme, da ultimo, CNF n. 99/2026.

  • Dosimetria della sanzione e precedenti disciplinari risalenti

    I “precedenti disciplinari”, cioè le condanne deontologiche definitive, rilevano ai fini della dosimetria della sanzione (art. 21 co. 4 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo →), a nulla rilevando in contrario l’eventuale loro risalenza, specie nel caso di recidiva specifica ovvero allorché si tratti di reiterazione del medesimo comportamento illecito.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Feliziani), sentenza n. 256 del 9 giugno 2026

  • Il diritto dell’incolpato di procedere al controesame dei testi non è assoluto né incondizionato

    L’organo disciplinare gode di ampia discrezionalità, che esercita nell’alveo del suo libero convincimento, in tema di rilevanza ed ammissibilità delle prove. Conseguentemente, non è possibile sostenere l’esistenza in capo all’incolpato di un diritto alla ammissione della prova pieno ed incondizionato atteso che nell’ambito del procedimento disciplinare la valutazione sulla ammissibilità delle prove richieste va operata attraverso un giudizio di effettiva utilità delle stesse in relazione alle altre prove ed elementi di prova di cui l’organo disciplinare già dispone, ed alla pertinenza e rilevanza delle circostanze, o almeno dei temi di prova, su cui i testi dovrebbero deporre. Infatti, il giudice della deontologia ha il potere di valutare la convenienza di procedere all’esame di tutti o di parte dei testimoni ammessi e, quindi, anche di revocare l’ordinanza ammissiva quanto ritenga superflua la loro ulteriore assunzione perché in possesso, attraverso la valutazione delle risultanze acquisite, di elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito l’asserita nullità dell’intero procedimento disciplinare per essergli stata preclusa in sede dibattimentale, la possibilità di controesaminare gli autori degli esposti. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Feliziani), sentenza n. 256 del 9 giugno 2026

  • Procedimento disciplinare e sentenza di patteggiamento

    L’art. 25, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 150/2022 (c.d. ‘riforma Cartabia’ della giustizia penale), che -novellando l’art. 444 cpp- ha stabilito che la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non abbia (più) efficacia di giudicato nei giudizi civili, disciplinari, tributari e amministrativi, trova potenziale applicazione per le sole decisioni pronunciate dal 30 dicembre 2022 (data di entrata in vigore della norma, per la quale non è stata prevista una specifica disciplina transitoria), giacché -attesane la natura processuale- non opera il principio di retroattività della lex mitior ma il criterio generale del tempus regit actum. Ciò non esclude, tuttavia, che il giudice della deontologia possa utilizzare anche ad esclusiva base del proprio convincimento le prove raccolte in quel giudizio penale, ancorché concluso con sentenza non avente efficacia di giudicato in sede disciplinare.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Feliziani), sentenza n. 256 del 9 giugno 2026

    NOTA:
    In senso conforme, Cass. SSUU n. 6548/2025, CNF n. 115/2025, CNF n. 89/2025, CNF n. 369/2024, CNF n. 365/2024, CNF n. 167/2024, CNF n. 40/2024, CNF n. 26/2024, nonché CNF n. 280/2023 (non massimata in parte qua). In arg. v. pure CNF n. 56/2022.

  • Compenso sproporzionato ed eccessivo: la successiva riduzione giudiziale della parcella non basta, di per sè sola, a integrare l’illecito deontologico

    Il compenso può ritenersi sproporzionato od eccessivo ex art. 29 cdfArt. 29 cdf – Richiesta di pagamentoL’avvocato, nel corso del rapporto professionale, può chiedere la corresponsione di anticipi, ragguagliati alle spese sostenute e da sostenere, nonché di acconti sul compenso, commisurati alla quantit…Leggi il testo completo → solo al termine di un giudizio di relazione condotto con riferimento a due termini di comparazione, ossia l’attività espletata e la misura della sua remunerazione da ritenersi equa; solo una volta che sia stato quantificato l’importo ritenuto proporzionato può essere formulato il successivo giudizio di sproporzione o di eccessività che, come ovvio, presuppone che la somma richiesta superi notevolmente l’ammontare di quella ritenuta equa. Conseguentemente, la mera circostanza che l’autorità giudiziaria civile successivamente adita abbia provveduto ad una diversa ed inferiore liquidazione non può di per sé integrare, in assenza di ogni altra valutazione e motivazione, la violazione della disciplina deontologica contestata.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Galletti), sentenza n. 255 del 9 giugno 2026

  • Procedimento disciplinare: il principio della colpevolezza “al di là di ogni ragionevole dubbio”

    Il procedimento disciplinare è di natura accusatoria, sicché va accolto il ricorso avverso la decisione del Consiglio territoriale allorquando la prova della violazione deontologica non si possa ritenere sufficientemente raggiunta, per mancanza di prove certe o per contraddittorietà delle stesse, giacché l’insufficienza di prova su un fatto induce a ritenere fondato un ragionevole dubbio sulla sussistenza della responsabilità dell’incolpato, che pertanto va prosciolto dall’addebito, in quanto per l’irrogazione della sanzione disciplinare non incombe all’incolpato l’onere di dimostrare la propria innocenza né di contestare espressamente le contestazioni rivoltegli, ma al Consiglio territoriale di verificare in modo approfondito la sussistenza e l’addebitabilità dell’illecito deontologico.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Galletti), sentenza n. 255 del 9 giugno 2026

  • Procedimento disciplinare: inammissibile l’impugnazione “immediata” avverso il solo dispositivo

    Prima che le motivazioni della decisione disciplinare del CDD siano depositate (art. 59 L. n. 247/2012), deve ritenersi inammissibile l’impugnazione proposta avverso il solo dispositivo ex art. 61 L. n. 247/2012, che non è atto autonomo capace di sostituire la formale e finale deliberazione e rispetto al quale i motivi di critica possono essere soltanto supposti, in difetto di conoscenza della motivazione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Giraudo), sentenza n. 252 del 9 giugno 2026

    NOTA:
    In senso conforme, CNF n. 222/2025 nonché, seppur riferiti al previgente ordinamento, CNF n. 128/2015, CNF n. 106/2012, CNF n. 5/2008, CNF n. 79/2006, CNF n. 78/2005, Cass. SSUU n. 6766/2003, CNF n. 136/2002. Contra, l’isolata CNF n. 105/2018.

  • Procedimento disciplinare e principio di acquisizione della prova

    Il giudice disciplinare può utilizzare anche ad esclusiva base del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale. Peraltro, il principio dell’onere della prova non implica affatto che la dimostrazione dei fatti costitutivi debbano ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte da colui che è gravato dal relativo onere, senza potere utilizzare altri elementi probatori acquisiti al processo. Nel vigente ordinamento processuale, infatti, vige il principio di acquisizione, secondo cui le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte a iniziativa o a istanza della quale sono formulate, concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice, senza che la diversa provenienza possa condizionare tale formazione in un senso o nell’altro.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cassi), sentenza n. 250 del 9 giugno 2026