Il richiamo verbale può essere impugnato entro 30 giorni dai soggetti legittimati, qualunque sia la fase in cui lo stesso venga deliberato, e precisamente:
1) se deliberato dalla Sezione disciplinare all’esito della fase decisoria (art. 28 Reg. CNF n. 2/2014 e art. 52 co. 1 lett. b L. n. 247/2012), può essere impugnato dinanzi al CNF su ricorso dell’incolpato, del P.M. e del Consiglio dell’ordine presso cui l’incolpato è iscritto;
2) se deliberato dalla Sezione disciplinare su proposta del Consigliere istruttore (art. 14, comma 4-bis, Reg. CNF n. 2/2014), può essere impugnato dinanzi al CNF su ricorso del P.M. e del Consiglio dell’ordine presso cui l’incolpato è iscritto mentre quest’ultimo può invece proporre, in tal caso, opposizione avanti al CDD medesimo affinché si proceda all’istruttoria.
Secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, nel silenzio della normativa primaria e secondaria, deve ritenersi che quest’ultima ipotesi trovi applicazione anche nel caso del c.d. “procedimento ultra-acceleratorio”, ovvero allorché il richiamo verbale sia deliberato in limine dal CDD in sede plenaria su richiesta del suo Presidente (art. 14, comma 2-bis, Reg. CNF n. 2/2014).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Arnau), sentenza n. 24 del 10 febbraio 2026
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 25 del 10 febbraio 2026
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stefanì), sentenza n. 27 del 10 febbraio 2026
NOTA
In senso conforme, CNF n. 314/2024, CNF n. 308/2024, CNF n. 301/2024.