Il giudizio disciplinare è autonomo rispetto alla valutazione processuale dell’atto o dell’attività compiuta sicchè, ciò che sul piano del rito costituisce esercizio di una facoltà legittima può nondimeno assumere rilievo deontologico quando incida negativamente sui doveri di dignità e decoro e sull’immagine della professione, ai sensi dell’art. 9 CDFArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo → (fattispecie nella quale l’incolpato produceva, quale difensore di parte civile, il verbale della deposizione resa dal medesimo come testimone su fatti sostanzialmente coincidenti, cumulando, nello stesso contesto processuale e sulla medesima materia, il ruolo soggettivo di difensore e la funzione oggettiva di fonte di prova). (u.s.)
Il difensore che introduce nel giudizio la propria testimonianza sui fatti di causa resa in altro processo depositando il relativo verbale viola l’art. 9 CDF in quanto, confondendosi con la parte e con i fatti controversi, fa venir meno l’apparenza di estraneità rispetto alla materia del contendere, che costituisce presidio del decoro e della dignità della funzione difensiva. (u.s.)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Angelini), sentenza n. 274 del 16 giugno 2026