Assenza all’udienza: la mancanza di un danno per il cliente non costituisce “scriminante” dell’illecito disciplinare

L’illecito disciplinare si configura indipendentemente dalla produzione e dall’entità del danno subìto dal cliente a seguito della condotta illecita posto che il fine del procedimento disciplinare è quello di salvaguardare il decoro e la dignità dell’intera classe forense mediante la repressione di ogni condotta che sia contraria ai doveri imposti dalla legge (Nella specie trattavasi di assenza del difensore di fiducia all’udienza).

Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Grasso), SS.UU., sentenza n. 20877 del 26 luglio 2024

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Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 256 del 28 Luglio 2016 (respinge) (avvertimento)
– Consiglio territoriale: COA Ferrara, delibera del 17 Dicembre 2013 (avvertimento)
– Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 17720 del 18 Luglio 2017 (respinge)