L’omessa restituzione al cliente della documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato è deontologicamente sanzionata, atteso che ai sensi degli artt. 2235 c.c., 33 codice deontologico forense e 66 del r.d. l. n. 1578/33, l’avvocato non ha diritto di ritenere gli atti e i documenti di causa né può subordinarne la restituzione ad alcuna condizione.
Ai fini dell’integrazione dell’elemento soggettivo dell’illecito disciplinare è irrilevante la sussistenza di una causa di giustificazione o non punibilità, “essendo sufficiente a configurare la violazione l’elemento della suitas della condotta, inteso come volontà consapevole dell’atto che si compie (ex multis, cfr. CNF 27-9-2018 n. 112, CNF 27-9-2019 n. 110).
Fattispecie nella quale l’avvocato incolpato aveva giustificato la mancata restituzione di atti e delicati documenti afferenti una complessa vicenda giudiziaria, non già per subordinarla al pagamento dei propri onorari, ma per la ricorrenza di concrete circostanze addotte a favore della medesima cliente e della sua figlia minore, quali quelle di evitare una sovraesposizione mediatica in una vicenda di riconoscimento della paternità riguardante un noto personaggio pubblico.
Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Flagiello, rel. Gargiulo), decisione n. 1 del 16 febbraio 2023
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