Non incorre nella violazione dell’art. 27 cdfArt. 27 cdf – Doveri di informazioneL’avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all’atto dell’assunzione dell’incarico, delle caratteristiche e dell’importanza di quest’ultimo e delle attività da espletare, precisando le i…Leggi il testo completo → (Doveri di informazione) l’avvocato che utilizza la piattaforma di messaggistica istantanea whatsapp come mezzo di prevalente comunicazione con il proprio cliente, anche ai fini di informarlo sugli sviluppi del mandato ricevuto; l’uso della messaggistica, infatti, consentendo una comunicazione più immediata e veloce, rappresenta une vero e proprio mezzo di comunicazione avente valore legale.
(In termini, cfr. Sentenza CNF del 20-2-2021 n. 28)
Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Porta, rel. Marotta), decisione n. 2 del 16 febbraio 2023
– numero: 2
– anno: 2023
– autorità: CDD di Napoli
– tipo: decisione
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Art. 27 Codice Deontologico Forense – Doveri di informazione – Utilizzo della piattaforma di messaggistica istantanea “Whatsapp” come mezzo di comunicazione – Idoneità del mezzo
CDD di Napoli, decisione n. 2 del 16 Febbraio 2023
Artt. 23 comma 3 (Conferimento dell’incarico) e 24 comma 2 (Conflitto di interessi) Codice Deontologico Forense – Rapporti economici e personali intrattenuti con la parte assistita e violazione del dovere di indipendenza correlato a interessi relativi alla propria sfera personale – Sussiste
CDD di Napoli, decisione n. 2 del 16 Febbraio 2023