Art. 12 – Dovere di competenza.

L’avvocato non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza.
I. L’avvocato deve comunicare all’assistito le circostanze impeditive alla prestazione dell’attività richiesta, valutando, per il caso di controversie di particolare impegno e complessità, l’opportunità della integrazione della difesa con altro collega.
II. L’accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere la competenza a svolgere quell’incarico.

Classificazione

- Decisione: [non classificata]
Codice Deontologico (prev.)

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