L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione (quindi anche nella dimensione privata e non propriamente nell’espletamento dell’attività forense), con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione e perciò anche in tale ambito deve in ogni caso astenersi dall’esprimere apprezzamenti denigratori sulle capacità professionali di un collega, che l’art. 42 cdf ammette -seppur non in modo indiscriminato- solo se il Collega stesso sia parte del giudizio e ciò sia necessario alla tutela di un diritto (Nel caso di specie, durante un colloquio con un terzo, l’avvocato esprimeva apprezzamenti denigratori -tra cui “capra”- nei confronti del proprio ex collaboratore di studio, ritenuto solo capace di fare “decreti ingiuntivi su sentenze”).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Melani Graverini), sentenza n. 234 del 4 dicembre 2020
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 234 del 04 Dicembre 2020 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Campobasso, delibera del 12 Settembre 2017 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 20384 del 16 Luglio 2021 (respinge)
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