Nonostante venga considerata alla stregua di una decisione ai fini dell’impugnabilità, l’archiviazione costituisce in realtà l’esito di un procedimento disciplinare che non si è celebrato, o comunque non si è concluso. Al CNF è quindi preclusa la decisione sul merito e, qualora pervenga all’annullamento della delibera di archiviazione del CDD, il relativo procedimento regredisce nella fase istruttoria pre-procedimentale, anche e soprattutto al fine di non pregiudicare il diritto di difesa dell’incolpato e non privarlo della possibilità di difendersi, in prima istanza, secondo le forme e le garanzie del procedimento disciplinare.
Chiavi di ricerca:
– numero: 353
– anno: 2024
– autorità: Consiglio Nazionale Forense
– tipo: sentenza
– numero: 353
– anno: 2024
– autorità: Consiglio Nazionale Forense
– tipo: sentenza
Risultati della ricerca: 4
- Il Sostituto Procuratore della Repubblica può proporre impugnazione al CNF
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Consiglio Nazionale Forense (pres. Napoli Francesco, rel. De Benedittis Francesco), sentenza n. 353 del 07 Ottobre 2024
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 353 del 07 Ottobre 2024 (accoglie)– Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera del 24 Novembre 2023 (archiviazione)