Per l’imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione, dolo generico o specifico, ma è sufficiente la volontarietà con la quale è stato compiuto l’atto deontologicamente scorretto.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 220 del 28 Dicembre 2018 (accoglie) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 04 Marzo 2010 (censura)
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