Al fine di integrare l’illecito disciplinare sotto il profilo soggettivo è sufficiente l’elemento della suità della condotta, inteso come volontà consapevole dell’atto che si compie. Il dolo, invece, denotando una più intensa volontà di trasgressione del comando deontologico, rileva nella determinazione della misura della sanzione. Invero, anche la negligenza del comportamento è motivo di responsabilità, proprio perché essa dimostra che non si sono adottati tutti gli accorgimenti necessari e, in ogni caso, quelli richiesti nel caso concreto.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Pasqualin), sentenza del 30 settembre 2013, n. 167
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Naz. Forense, 29 novembre 2012, n. 177.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 167 del 30 Settembre 2013 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Lucca, delibera del 17 Aprile 2009 (avvertimento)
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