All’attività, anche disciplinare, dei Consigli territoriali -la quale è ispirata al minor formalismo possibile- si applica il principio di conservazione del provvedimento amministrativo (Nel caso di specie, l’incolpato aveva impugnato la sanzione disciplinare, eccependo la nullità della decisione stessa per asserita irregolarità della composizione dell’organo giudicante dal momento che ne aveva fatto parte un avvocato avverso la cui elezione era stato proposto ricorso. Il CNF, rilevata la mancanza di prova che, l’assenza del predetto avvocato ovvero la presenza di altro consigliere avrebbe determinato un esito differente del giudizio disciplinare, in applicazione del principio di cui in massima ha respinto l’eccezione).
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Morlino), sentenza del 10 aprile 2013, n. 55
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 55 del 10 Aprile 2013 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 25 Maggio 2010 (censura)
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