Nel periodo di sospensione dalla professione, l’avvocato deve astenersi dal compiere, oltre agli atti strettamente giudiziali, anche tutti quelli da qualificarsi comunque come riservati alla categoria forense, ivi compresi quelli di assistenza legale stragiudiziale ex art. 2 co. 6 L. n. 247/2012 (Nel caso di specie, l’avvocato sospeso disciplinarmente aveva inviato una lettera di diffida e messa in mora).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Giraudo), sentenza n. 216 del 27 maggio 2024
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza n. 57 del 17 giugno 2020, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Picchioni), sentenza del 27 settembre 2012, n. 132.
– numero: 216
– anno: 2024
– autorità: Consiglio Nazionale Forense
– tipo: sentenza
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Procedimento disciplinare: l’incolpato ha il diritto, non il dovere ma semmai l’onere, di partecipare all’udienza
Consiglio Nazionale Forense (pres. Corona Patrizia, rel. Giraudo Daniela), sentenza n. 216 del 27 Maggio 2024
L’instaurazione del contraddittorio non impone l’audizione effettiva dell’incolpato
Consiglio Nazionale Forense (pres. Corona Patrizia, rel. Giraudo Daniela), sentenza n. 216 del 27 Maggio 2024
All’avvocato sospeso è inibita anche l’attività professionale stragiudiziale
Consiglio Nazionale Forense (pres. Corona Patrizia, rel. Giraudo Daniela), sentenza n. 216 del 27 Maggio 2024
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 216 del 27 Maggio 2024 (respinge) (sospensione)– Consiglio territoriale: CDD Milano, delibera del 13 Aprile 2021 (sospensione)