Al procedimento di cancellazione dall’albo per mancanza dei requisiti di iscrizione (art. 17 L. n. 247/2012) non si applicano le norme che regolano il procedimento disciplinare (secondo cui nessuna sanzione “può essere inflitta senza che l’incolpato sia stato citato a comparire davanti ad esso, con l’assegnazione di un termine non minore di dieci giorni, per essere sentito nelle sue discolpe”), essendo sufficiente l’invito: a) a presentare eventuali osservazioni scritte entro un termine non inferiore a trenta giorni; b) a richiedere l’audizione.
NOTA:
Con la sentenza di cui in massima, il CNF ha motivatamente dissentito dal principio espresso da Cass. SSUU n. 6963/2017, “ritenendolo non condivisibile e meritevole di un ripensamento”, come poi in effetti avvenuto con Corte di Cassazione (pres. Vivaldi, rel. Falaschi), SS.UU, sentenza n. 3706 del 7 febbraio 2019.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 144 del 22 Novembre 2018 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Caltagirone, delibera del 09 Marzo 2017 (cancellazione amm.va)
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