Vìola il divieto di cui all’art. 37, co.1, c.d.f. il comportamento del professionista che offra prestazioni reiteratamente qualificate gratuite, senza alcun cenno al pur previsto rimborso delle spese a carico degli assistiti, con richiamo strumentale all’istituto del patrocinio a spese dello Stato, con studiata e strategica estensione dell’offerta anche ad una ampia categoria di soggetti esercenti attività commerciali ed esclusi dal patrocinio, utilizzando diffusamente una comunicazione imprecisa, ambigua e suggestiva (Nel caso di specie, alcuni avvocati si erano resi promotori di un’iniziativa, sostenuta da un partito politico, finalizzata ad offrire assistenza gratuita legale a persone fisiche con redditi annui fino a € 20.000,00 ed a persone giuridiche con redditi annui fino a € 40.000,00, quindi ben al di sopra della soglia del patrocinio a spese dello Stato, peraltro reclamizzando tale proposta commerciale con l’espressione -atecnica e ambigua- “gratuito patrocinio”).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Carello), sentenza n. 130 del 8 aprile 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 130 del 08 Aprile 2024 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Firenze, delibera del 12 Settembre 2022 (censura)
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