Ai sensi dell’art. 29 co. 2 cdf, l’avvocato deve dettagliare al cliente, che ne faccia richiesta, la nota dettagliata delle prestazioni eseguite nell’espletamento del mandato, non essendo a tal fine sufficiente la generica indicazione di vaga attività professionale, a pena di sanzione disciplinare.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 230 del 31 Maggio 2024 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 16 Luglio 2019 (censura)
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