A richiesta, l’avvocato deve fornire al cliente l’elenco dettagliato delle attività eseguite in esecuzione del mandato

Ai sensi dell’art. 29 co. 2 cdf, l’avvocato deve dettagliare al cliente, che ne faccia richiesta, la nota dettagliata delle prestazioni eseguite nell’espletamento del mandato, non essendo a tal fine sufficiente la generica indicazione di vaga attività professionale, a pena di sanzione disciplinare.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Germanà Tascona), sentenza n. 230 del 31 maggio 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 230 del 31 Maggio 2024 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 16 Luglio 2019 (censura)
Giurisprudenza CNF

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