Il divieto di assumere l’incarico nei confronti dell’ex cliente (art. 68 cdf, già art. 51 codice previgente), prescinde dalla natura giudiziale o stragiudiziale dell’attività prestata a favore di quest’ultimo, giacché è sufficiente una prestazione professionale nella più ampia definizione di assistenza, così come è irrilevante il motivo per il quale la dismissione del mandato sia avvenuta, ossia per revoca o rinuncia.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Baffa), sentenza del 16 ottobre 2018, n. 123
NOTA:
Sulla ratio del divieto in parola, cfr. per tutte Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 21 novembre 2017, n. 180.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 123 del 16 Ottobre 2018 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Ancona, delibera del 10 Marzo 2014 (censura)
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