Alla professione forense devono ritenersi applicabili in materia di società di avvocati unicamente le norme di cui al d.lgs n. 96/2001 e alla L. n. 247/12, non potendo invece trovare fonte di regolamentazione quanto previsto dall’art. 10 L. n. 183/2011 e dal d.m. n. 34/2013 (Nel caso di specie, due avvocati costituivano una società in accomandita semplice, coinvolgendo altresì un soggetto terzo, laureato in economia, quale socio di investimento in misura pari al 20% delle quote. Successivamente, chiedevano al proprio COA l’iscrizione della società stessa nella sezione speciale dell’albo. Il COA rigettava la predetta richiesta di iscrizione, con delibera quindi impugnata al CNF che, in applicazione del principio di cui in massima, ha infine rigettato il ricorso).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 334 del 24 Novembre 2016 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera del 29 Novembre 2013 (cancellazione amm.va)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 19282 del 19 Luglio 2018 (accoglie)
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