Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Rapporti con la stampa – Rapporti con i colleghi – Dichiarazioni rilasciate ad un periodico – Espressioni denigratorie – Responsabilità disciplinare

Viola gli artt. 5 comma II, 18 comma I, e 29 comma I, cod. deont., l’avvocato che, mediante pubbliche dichiarazioni rilasciate ad un periodico di stampa, prive di equilibrio e misura, attribuisca anche in modo denigratorio ad un Collega – e quindi alla classe forense – un comportamento censurabile, giudiziario e non, caratterizzato da avidità, non disgiunto da intenti sottilmente estorsivi e finalizzato a conseguire un guadagno non dovuto. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Voghera, 1 ottobre 2009)

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MERLI), sentenza del 4 ottobre 2011, n. 158

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 158 del 04 Ottobre 2011 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Voghera, delibera del 01 Ottobre 2009
Giurisprudenza CNF

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