Giorno: 19 Ottobre 2026

  • Procedimento disciplinare avanti al CNF: la tardiva o mancata riassunzione del giudizio interrotto per perdita dello jus postulandi del ricorrente in proprio

    In tema di procedimento disciplinare avanti al CNF, il venir meno dello jus postulandi dell’incolpato dopo la rituale proposizione dell’impugnazione in proprio comporta, ai sensi dell’art. 300 co. 3 c.p.c., l’interruzione del giudizio, da riassumersi entro tre mesi ai sensi dall’art. 305 c.p.c., pena l’estinzione del giudizio stesso e conseguente stabilizzazione della sanzione disciplinare impugnata (Nel caso di specie, dopo la proposizione in proprio del ricorso in sede giurisdizionale, il giudizio stesso veniva interrotto poiché, nelle more, l’incolpato perdeva lo jus postulandi in quanto sospeso dall’esercizio della professione. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato l’estinzione del giudizio non tempestivamente riassunto).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Cosimato), sentenza n. 248 del 3 giugno 2026

    NOTA
    In senso conforme, CNF n. 354/2025, CNF n. 266/2025, CNF n. 218/2025, CNF n. 219/2025, CNF n. 220/2025, CNF n. 221/2025, CNF n. 227/2025.

  • Sullo jus postulandi per l’impugnazione al CNF

    Nel giudizio dinanzi al CNF (o alla Cassazione), l’incolpato può difendersi personalmente, purché iscritto nell’albo professionale ed in possesso dello ius postulandi, ovvero farsi assistere da altro avvocato, purché iscritto all’albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori e munito di mandato speciale, ovvero espressamente conferito per la fase di gravame in via autonoma e successiva alla decisione da impugnarsi, non potendosi fare riferimento a precedenti procure, quindi anche rilasciate per ogni fase e grado del giudizio.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Cosimato), sentenza n. 248 del 3 giugno 2026

  • Inadempimento al mandato: l’omessa partecipazione all’udienza

    In difetto di un legittimo impedimento, ovvero di una comprovata strategia difensiva concordata con il cliente (con relativo onere probatorio a carico di chi intenda addurla), pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il difensore che, per “non scusabile e rilevante trascuratezza” (art. 26 cdfArt. 26 cdf – Adempimento del mandatoL’accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo. L’avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e…Leggi il testo completo →), non partecipi all’udienza né nomini un proprio sostituto processuale o di udienza, a nulla rilevando, peraltro, l’eventuale assenza di concrete conseguenze negative o addirittura la presenza di vantaggi per il proprio assistito giacché ciò non varrebbe a privare di disvalore il comportamento negligente del professionista, e tutto ciò a prescindere dall’eventuale irrilevanza penale della condotta ai fini del reato di abbandono di difesa ed a prescindere altresì dall’eventuale assenza di concrete conseguenze negative per il proprio assistito giacché ciò non varrebbe a privare di disvalore il comportamento negligente del professionista, potendo al più comportare un’attenuazione della sanzione disciplinare.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Stefanì), sentenza n. 246 del 3 giugno 2026

  • La prorogatio nel caso di rinuncia o revoca del mandato professionale

    Alla luce dei principi che sovraintendono al rapporto professionale dell’avvocato e consacrati non soltanto nelle norme deontologiche ma anche in specifiche norme processuali, la rinuncia e la revoca del mandato non hanno effetto finché la parte non risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia o da un difensore di ufficio o sia decorso l’eventuale termine a difesa (art. 107 cpp). La ratio di tale disposizione è insita nel ritenere assolutamente preminente, soprattutto per l’avvocato che abbia ricevuto incarico nell’ambito penale, di assicurare all’indagato/imputato la continuità della difesa, con la conseguenza che lo stesso professionista potrà considerarsi liberato dagli oneri difensivi soltanto allorquando la parte assistita abbia nominato il nuovo difensore.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Stefanì), sentenza n. 246 del 3 giugno 2026

    NOTA
    In senso conforme, per tutte, CNF n. 127/2023, secondo cui “Al pari della revoca da parte del cliente, la rinuncia al mandato da parte dell’avvocato non produce effetto immediato: in capo al difensore permangono, in via esemplificativa, l’elezione di domicilio e l’obbligo di informare l'(ex) assistito di eventuali notifiche e comunicazioni ricevute, fino a quando non intervenga un nuovo difensore o sia decorso l’eventuale termine a difesa, sicché non è corretto disinteressarsi dell’assistito prima che ciò si verifichi.”.