La prorogatio nel caso di rinuncia o revoca del mandato professionale

Alla luce dei principi che sovraintendono al rapporto professionale dell’avvocato e consacrati non soltanto nelle norme deontologiche ma anche in specifiche norme processuali, la rinuncia e la revoca del mandato non hanno effetto finché la parte non risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia o da un difensore di ufficio o sia decorso l’eventuale termine a difesa (art. 107 cpp). La ratio di tale disposizione è insita nel ritenere assolutamente preminente, soprattutto per l’avvocato che abbia ricevuto incarico nell’ambito penale, di assicurare all’indagato/imputato la continuità della difesa, con la conseguenza che lo stesso professionista potrà considerarsi liberato dagli oneri difensivi soltanto allorquando la parte assistita abbia nominato il nuovo difensore.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Stefanì), sentenza n. 246 del 3 giugno 2026

NOTA
In senso conforme, per tutte, CNF n. 127/2023, secondo cui “Al pari della revoca da parte del cliente, la rinuncia al mandato da parte dell’avvocato non produce effetto immediato: in capo al difensore permangono, in via esemplificativa, l’elezione di domicilio e l’obbligo di informare l'(ex) assistito di eventuali notifiche e comunicazioni ricevute, fino a quando non intervenga un nuovo difensore o sia decorso l’eventuale termine a difesa, sicché non è corretto disinteressarsi dell’assistito prima che ciò si verifichi.”.

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 246 del 03 Giugno 2026 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: CDD Genova, delibera n. 37 del 08 Aprile 2025 (sospensione)