Nel giudizio dinanzi al CNF (o alla Cassazione), l’incolpato può difendersi personalmente, purché iscritto nell’albo professionale ed in possesso dello ius postulandi, ovvero farsi assistere da altro avvocato, purché iscritto all’albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori e munito di mandato speciale, ovvero espressamente conferito per la fase di gravame in via autonoma e successiva alla decisione da impugnarsi, non potendosi fare riferimento a precedenti procure, quindi anche rilasciate per ogni fase e grado del giudizio.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Cosimato), sentenza n. 248 del 3 giugno 2026
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 248 del 03 Giugno 2026 (respinge) (sospensione)– Consiglio territoriale: CDD Firenze, delibera del 17 Ottobre 2022 (sospensione)