Ai sensi dell’art. 27 cdfArt. 27 cdf – Doveri di informazioneL’avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all’atto dell’assunzione dell’incarico, delle caratteristiche e dell’importanza di quest’ultimo e delle attività da espletare, precisando le i…Leggi il testo completo →, l’informazione deve essere chiara, completa, tempestiva e veritiera, giacché il rapporto che lega l’avvocato al suo cliente non può tollerare alcun comportamento che violi un aspetto essenziale della “fiducia” (art. 11 cdfArt. 11 cdf – Rapporto di fiducia e accettazione dell’incaricoL’avvocato è libero di accettare l’incarico. Il rapporto con il cliente e con la parte assistita è fondato sulla fiducia. L’avvocato iscritto nell’elenco dei difensori d’ufficio, quando nominato, non…Leggi il testo completo →), a prescindere dalla innocuità reale o virtuale delle comunicazioni non corrispondenti al vero.
Giorno: 13 Ottobre 2026
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Inammissibile l’impugnazione al CNF carente della specificità dei motivi del gravame
Il giudizio davanti al CNF costituisce un giudizio di secondo grado o di appello alla decisione emessa dal Consiglio Distrettuale e, di conseguenza, ha le caratteristiche di un’impugnazione a critica vincolata. In particolare, la specificità dei motivi del gravame, necessaria al fine della ammissibilità del ricorso al CNF, richiede l’indicazione chiara ed inequivoca, ancorchè succinta, delle ragioni di fatto e di diritto della doglianza, tale da consentire l’esatta identificazione dei limiti del devolutum e, quindi, delle questioni che si intendono sottoporre al riesame, con la conseguenza che va ritenuta inammissibile l’impugnazione generica che chieda una riforma della decisione gravata, senza individuare con chiarezza quali siano le statuizioni investite dal gravame stesso e quali siano le censure in concreto mosse alla motivazione di tale decisione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 238 del 26 maggio 2026
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Il CNF può integrare la motivazione carente o assente della decisione disciplinare del consiglio territoriale
Il CNF è abilitato ad integrare una motivazione eventualmente insufficiente e finanche a modificare le ragioni poste a sostegno della decisione impugnata, nonché addirittura ad esplicitare le ragioni di una decisione non sopportata da alcuna motivazione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 238 del 26 maggio 2026
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Il CNF può motivare per relationem
La sentenza del Consiglio Nazionale Forense ben può essere motivata “per relationem”, purché il giudice dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate rispetto a quelle già esaminate, sicché dalla lettura della parte motiva della decisione del CDD possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 238 del 26 maggio 2026