Giorno: 24 Settembre 2026

  • Inapplicabilità del principio di stretta tipicità dell’illecito penale alla materia disciplinare forense e norma di chiusura dell’art. 9 CDF

    Il principio di stretta tipicità dell’illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare forense, nell’ambito della quale non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, giacché il nuovo sistema deontologico forense — governato dall’insieme delle norme, primarie (artt. 3 c. 3, 17 c. 1 e 51 c. 1 della L. 247/2012) e secondarie (artt. 4 c. 2, 20 e 21 del C.D.) — è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, cit.), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, l’eventuale mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, giacché è comunque possibile contestare l’illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Carello), sentenza n. 182 del 7 maggio 2026

  • Procedimento disciplinare: l’omesso avviso del COA all’iscritto non è causa di nullità

    Acquisita una notizia di (potenziale) illecito disciplinare, immediatamente il COA ne dà notizia all’iscritto invitandolo a presentare sue deduzioni entro il termine di venti giorni, e trasmette gli atti unitamente a una scheda riassuntiva dei provvedimenti disciplinari a carico dell’iscritto al CDD, che è competente, in via esclusiva, per ogni ulteriore atto procedimentale (art. 50 co. 4 L. n. 247/2012, art. 11 co. 1 Reg. CNF n. 2/2014). Tuttavia, l’omesso avviso all’iscritto con contestuale invito a presentare sue deduzioni non costituisce motivo di nullità del procedimento giacché giacché il procedimento disciplinare dinanzi al CDD ha natura amministrativa e, come tale, improntato alla semplicità e libertà di forme, con l’unico limite della non comprimibilità del diritto di difesa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Carello), sentenza n. 182 del 7 maggio 2026

    NOTA:
    In senso conforme, CNF n. 158/2026, CNF n. 87/2025, CNF n. 445/2024, CNF n. 28/2024, Cass. n. 19526/2018.

  • Procedimento disciplinare: quando trasmette gli atti al CDD, il COA non effettua valutazioni disciplinari

    Ai sensi degli artt. 50 e 51 L. n. 247/2012 e dell’art. 11 Reg. CNF n. 2/2014, il Consiglio territoriale ha il potere-dovere di promuovere d’ufficio l’azione disciplinare anche sul presupposto della sola conoscenza dei fatti di pubblica notorietà o di semplici informazioni, sicché l’esercizio di tale potere non è condizionato dalla tipologia della fonte della notizia dell’illecito disciplinare rilevante, che può essere costituita anche dalla denuncia di persona non direttamente coinvolta nella situazione nel cui ambito l’illecito è stato posto in essere o addirittura rimasta sostanzialmente anonima ovvero che non abbia firmato l’esposto o lo abbia sottoscritto con firma illeggibile. Tuttavia, il COA ai sensi dell’art. 29, c. 1, lett. f) della L. n. 247/2012 «vigila sulla condotta degli iscritti e deve trasmettere al consiglio distrettuale di disciplina gli atti relativi ad ogni violazione di norme deontologiche di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dall’articolo 50, comma 4 […]»: consegue che la segnalazione al CDD del possibile comportamento illecito di un proprio iscritto non si fonda sull’attribuzione di potestà disciplinare, effettivamente carente in capo all’Ordine, bensì sulla funzione di vigilanza sua propria.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Carello), sentenza n. 182 del 7 maggio 2026

  • Ne bis in idem e procedimento disciplinare

    Nel procedimento disciplinare dinanzi al CDD trova applicazione il principio del ne bis in idem, che ricorre qualora una condotta determinata sotto il profilo fattuale, storico e temporale sia stata già in precedenza delibata nel merito dal Giudice sotto l’aspetto deontologico e si sia pertanto consumato il potere disciplinare in ordine al fatto contestato, a prescindere dalle eventuali differenti qualificazioni giuridiche. Peraltro, la preclusione all’esercizio dell’azione disciplinare discende dalla semplice coesistenza di due procedimenti per i medesimi fatti, ancorché non si sia ancora formato il giudicato nell’ambito del più remoto dei due.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Carello), sentenza n. 182 del 7 maggio 2026

  • La riunione e la separazione dei procedimenti disciplinari

    Rientra nella discrezionalità del Giudice della deontologia disporre la riunione e la separazione dei procedimenti disciplinari a carico di uno stesso incolpato, il quale in proposito non può pertanto lamentare alcuna violazione del proprio diritto di difesa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Carello), sentenza n. 182 del 7 maggio 2026