Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare, sicché il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte. Non è pertanto censurabile, né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati ovvero la mancata acquisizione di documenti, quando risulti che il Consiglio stesso abbia ritenuto le testimonianze e/o i contenuti del documento del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite nel procedimento.
Giorno: 6 Settembre 2026
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Procedimento disciplinare: i verbali d’udienza non devono essere notificati all’incolpato non comparso
Come si evince dalle lettere l) e m) dell’art. 59 L. n. 247/2012 e dall’art. 26 Reg. CNF n. 2/2014, non sussiste alcun obbligo di notificare all’incolpato il verbale dell’udienza, giacché le deliberazioni del Consiglio distrettuale di disciplina sono tutte pubblicate mediante deposito presso gli uffici di Segreteria.
NOTA
In senso conforme, CNF n. 3/2026. -
Rinvio dell’udienza disciplinare per concomitante impegno professionale: escluso il legittimo impedimento se l’incolpato è un codifensore
Perché possa ritenersi sussistente l’impedimento dell’avvocato difensore a comparire in udienza, e quindi possa concedersi il dovuto rinvio, è necessario che l’impegno professionale concomitante sia non soltanto comunicato tempestivamente, ma documentato ed esplicitato anche in riferimento alla essenzialità e non sostituibilità della presenza del difensore in altro processo. Infatti, non è la mera concomitanza di impegni professionali ad integrare un legittimo impedimento – altrimenti verrebbe attribuita al difensore la scelta arbitraria di quale dei due procedimenti privilegiare – quanto, piuttosto, la condizione obiettiva, scrutinata dal giudice, di impossibilità assoluta di prestare la propria opera in una sede processuale, perché compromessa da un concomitante e (in quel momento) ‘prevalente’ impegno difensivo. Conclusivamente, l’impegno professionale del difensore in un altro procedimento costituisce legittimo impedimento a condizione che il difensore prospetti l’impedimento appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni, indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo e rappresenti l’assenza in detto procedimento di altro codifensore, nonché l’impossibilità di avvalersi di un sostituto sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio.
NOTA:
In senso conforme, per tutte, CNF n. 102/2024. -
Procedimento disciplinare: la notifica PEC della decisione disciplinare non sottoscritta digitalmente
La notifica di copia della decisione disciplinare del CDD è da considerarsi valida ed efficace seppur non recante la sottoscrizione digitale del Presidente e del Segretario, se presenti nell’originale quand’anche in formato analogico, non foss’altro per raggiungimento dello scopo, giacché l’atto amministrativo del Consiglio territoriale non è invalido solo perché privo di sottoscrizione, ove la sua riferibilità all’ente possa comunque essere desunta dal contesto dell’atto stesso (Nel caso di specie, il ricorrente aveva eccepito l’inesistenza/invalidità della decisione disciplinare del CDD notificata a mezzo PEC e sottoscritta soltanto analogicamente. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).
NOTA:
In senso conforme, CNF n. 126/2025, CNF n. 239/2024, CNF n. 46/2023, CNF n. 254/2022, CNF n. 197/2021.