Giorno: 5 Luglio 2026

  • La truffa mediante il c.d. “sistema Ponzi” costituisce gravissimo illecito (anche) disciplinare

    Costituisce gravissimo illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che si faccia consegnare ingenti somme (nella specie, oltre 4 milioni di euro) con la promessa di restituirle maggiorate a seguito di asseriti investimenti immobiliari, ma in realtà appropriandosene illegittimamente secondo il c.d. “Sistema Ponzi”, ovvero lo schema di truffa finanziaria in cui gli apparenti rendimenti pagati agli investitori non provengono da reali attività, ma dai versamenti eseguiti dai nuovi partecipanti (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della sospensione dall’esercizio professionale per anni cinque).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Minervini), sentenza n. 80 del 20 marzo 2026

  • L’oggetto di valutazione nel procedimento disciplinare è il comportamento complessivo dell’incolpato

    In ossequio al principio enunciato dall’art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo → (già art. 3 cod. prev.Art. 3 cod. prev. – Volontarietà dell’azione.La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e dalla volontarietà della condotta, anche se omissiva. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato. Quan…Leggi il testo completo →), nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, che non potrà se non essere l’unica nell’ambito dello stesso procedimento, nonostante siano state molteplici le condotte lesive poste in essere. Tale sanzione, quindi, non è la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, quanto invece il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato, tenendo conto: della gravità del fatto, del grado della colpa, della eventuale sussistenza del dolo e della sua intensità, del comportamento dell’incolpato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, oggettive e soggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione (comma 3), del pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, della compromissione dell’immagine della professione forense, della vita professionale dell’incolpato, dei suoi precedenti disciplinari (comma 4).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Minervini), sentenza n. 80 del 20 marzo 2026

  • La (potenziale) rilevanza deontologica della vita privata del professionista

    Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l’avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l’esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro e, riflettendosi negativamente sull’attività professionale, compromettono l’immagine dell’avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria. La violazione deontologica, peraltro, sussiste anche a prescindere dalla notorietà dei fatti, poiché in ogni caso l’immagine dell’avvocato risulta compromessa agli occhi di terzi e degli operatori del diritto.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Minervini), sentenza n. 80 del 20 marzo 2026

  • Contestazione dell’addebito disciplinare: irrilevante il nomen juris dell’incolpazione

    Le previsioni del codice deontologico forense hanno natura di fonte integrativa dei precetti normativi e possono ispirarsi legittimamente a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività. Ne consegue che, al fine di garantire l’esercizio del diritto di difesa all’interno del procedimento disciplinare che venga intrapreso a carico di un iscritto al relativo albo forense è necessario che all’incolpato venga contestato il comportamento ascritto come integrante la violazione deontologica e non già il “nomen juris” o la rubrica della ritenuta infrazione, essendo libero il giudice disciplinare di individuare l’esatta configurazione della violazione tanto in clausole generali, quanto in diverse norme deontologiche o anche di ravvisare un fatto disciplinarmente rilevante in condotte atipiche non previste da dette norme. In altri termini, laddove con la citazione a giudizio si contestano fattispecie definite nella normazione del Codice Deontologico, è opportuno, per garantire appieno il diritto di difesa, che siano contestate le condotte ascritte come integranti le violazioni deontologica e non già il nomen juris o la rubrica, in modo da richiamare la norma che si ipotizza violata e la condotta contestata.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Minervini), sentenza n. 80 del 20 marzo 2026