Nel procedimento disciplinare forense, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione di cui all’art. 36, comma 6, della legge n. 247 del 2012, la notificazione della sentenza del CNF deve essere eseguita, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, commi 4 e 5, della legge n. 247 del 2012 e 16, comma 4, del decreto-legge n. 179 del 2012, come modificato dalla legge n. 70 del 2020, all’indirizzo PEC dell’incolpato, essendo quest’ultimo il solo destinatario individuato dalla disciplina speciale, in deroga al regime ordinario di cui agli artt. 170 e 285 c.p.c. (Nel caso di specie, la sentenza CNF veniva notificata al domicilio eletto dall’incolpato presso il proprio difensore e impugnata oltre 30 giorni da tale data ma entro il termine c.d. lungo. Ai fini di decidere sulla eventuale tardività dell’impugnazione, il principio di diritto di cui in massima risponde pertanto al seguente quesito di diritto: “se la notificazione della decisione del Consiglio Nazionale Forense, eseguita a mezzo posta elettronica certificata dalla segreteria del medesimo Consiglio, ai sensi dell’art. 16, comma 4, del d.l. n. 179/2012, possa ritenersi idonea a far decorrere il termine breve di cui all’art. 36, commi 5 e 6, della legge n. 247/2012, là dove la suddetta notifica sia stata eseguita non nei confronti dell’incolpato personalmente, ma unicamente all’indirizzo PEC del difensore presso il quale l’incolpato medesimo aveva eletto domicilio nel procedimento disciplinare”. In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto tempestiva l’impugnazione).
Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Vincenti), SS.UU., sentenza n. 22199 del 28 giugno 2026