Giorno: 19 Maggio 2026

  • La sindrome ansioso depressiva non costituisce legittimo impedimento a comparire all’udienza disciplinare

    In tema di legittimo impedimento, l’art. 420 ter cpp -che è applicabile al procedimento disciplinare forense- concerne non solo la capacità di recarsi fisicamente in udienza, ma anche quella di parteciparvi dignitosamente e attivamente per l’esercizio del diritto costituzionale di difesa. Tuttavia, esso non può derivare in via automatica dall’esistenza di una patologia più o meno invalidante. Si deve determinare un’impossibilità effettiva ed assoluta, e perciò legittima, riferibile ad una situazione non dominabile né contenibile ed a lui non ascrivibile, al fine di garantire il necessario bilanciamento con il principio di ragionevole durata del processo. In sostanza l’impedimento che impone il rinvio dell’udienza è solo quello cogente in termini assoluti e che, alla stregua della valutazione del giudice, risulti positivamente in giudizio (Nel caso di specie, il certificato medico attestava che l’incolpato era “affetto da depressione maggiore con ansia cronica. Non può, pertanto, per i prossimi sei (6) mesi esporsi a stress di vario tipo (viaggi e lavoro)”, senza peraltro prescrivere alcun trattamento farmaceutico per far fronte alla patologia stessa e, comunque, non formulando un giudizio negativo circa l’assoluta impossibilità dell’incolpato stesso a presenziare all’udienza disciplinare. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto insussistenti i presupposti del legittimo impedimento).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cassi), sentenza n. 8 del 27 gennaio 2026

  • Sospeso disciplinarmente l’avvocato-delegato alla vendita condannato per turbativa d’asta

    Costituisce grave illecito (anche) disciplinare il comportamento dell’avvocato condannato in sede penale per turbativa d’asta (Nel caso di specie, il professionista veniva condannato in sede penale per turbativa d’asta, in concorso con altri soggetti. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha confermato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per anni tre).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 7 del 27 gennaio 2026

    NOTA:
    In senso conforme, CNF n. 27/2025, CNF n. 419/2024, CNF n. 369/2024, CNF n. 69/2013.

  • Procedimento disciplinare: l’accertamento definitivo dei fatti in sede penale

    La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento del fatto, alla sua eventuale illiceità penale ed all’affermazione che l’imputato lo ha commesso (art. 653 co. 1-bis cpp), pur restando di competenza del giudice disciplinare verificare se il comportamento accertato sia deontologicamente sanzionabile, alla luce dell’autonomia dei rispettivi ordinamenti, penale e disciplinare (art. 54 co. 1 L. n. 247/2012).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 7 del 27 gennaio 2026

  • La discrezionalità del Giudice disciplinare nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte

    Il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte in virtù del principio del libero convincimento, con la conseguenza che la decisione assunta in base alle testimonianze ed agli atti acquisiti in conseguenza degli esposti deve ritenersi legittima, allorquando risulti coerente con le risultanze documentali acquisite al procedimento, né determina nullità del provvedimento la mancata audizione di testimonianze ininfluenti ai fini del giudizio, per essere il collegio già pervenuto all’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite in sede di istruttoria.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 7 del 27 gennaio 2026

  • Procedimento disciplinare: solo la mancanza o nullità della citazione a giudizio (e non pure delle comunicazioni precedenti) vizia la decisione del CDD

    La mancanza o nullità della citazione dell’incolpato per il giudizio disciplinare comporta, in via derivata, la nullità -per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio- della decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense. Di contro, eventuali mancanze o vizi delle comunicazioni all’incolpato nelle precedenti fasi predibattimentali (art. 11 e ss. Reg. CNF n. 2/2014) non possono comportare la nullità della decisione conclusiva e devono comunque ritenersi senz’altro sanati, e quindi privi di conseguenze caducatorie derivate, da una successiva regolare citazione per il giudizio dibattimentale disciplinare. Infatti, il procedimento disciplinare di primo grado ha natura amministrativa e, come tale, improntato alla semplicità e libertà di forme, con l’unico limite della non comprimibilità del diritto di difesa. Conseguentemente, l’omessa comunicazione all’interessato dell’apertura del procedimento non costituisce motivo di nullità dello stesso qualora il destinatario abbia avuto comunque la conoscenza effettiva e completa del contenuto del provvedimento ed abbia perciò potuto compiere tutti gli atti previsti dall’ordinamento a garanzia del diritto di difesa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 7 del 27 gennaio 2026