Giorno: 4 Maggio 2026

  • Richiamo verbale ed erronea impugnazione al CNF anziché al CDD: la translatio judicii presuppone la tempestività del ricorso

    Qualora l’iscritto impugni erroneamente al CNF (anziché al CDD) il richiamo verbale applicato in sede di adunanza plenaria (art. 14 comma 4-bis Reg. CNF n. 2/2014), in virtù del principio generale della translatio iudicii, l’atto può essere riqualificato quale ricorso in opposizione ex art. 14, comma 4-bis, del Reg. CNF n. 2/2014, con conseguente trasmissione degli atti del procedimento al Consiglio Distrettuale di Disciplina(1). Tuttavia detta conversione presuppone che l’impugnazione stessa sia tempestivamente proposta, dovendo altrimenti dichiararsene l’inammissibilità, con conseguente esclusione della translatio judicii(2) (Nel caso di specie, l’erroneo ricorso al CNF era stato proposto tenendo conto della sospensione feriale dei termini, che tuttavia non si applica all’impugnazione de qua, ove correttamente proposta dinanzi al CDD. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per tardività).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 413 del 30 dicembre 2025

    NOTE
    (1) In senso conforme, CNF n. 411/2025, CNF n. 196/2025, CNF n. 314/2024, CNF n. 308/2024, CNF n. 301/2024, CNF n. 281/2024.
    (2) In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 65 del 13 marzo 2024, secondo cui la translatio iudicii non sana eventuali vizi o decadenze maturate.

  • La sospensione feriale dei termini non opera nel procedimento disciplinare di primo grado

    Al procedimento disciplinare dinanzi al CDD non si applica la normativa relativa alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale di cui alla legge n. 742/1969 che si riferisce espressamente all’attività giurisdizionale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 413 del 30 dicembre 2025

    NOTE:
    In senso conforme, CNF 94/2014, CNF n. 113/2010.

  • L’erronea al CNF del richiamo verbale pronunciato nella fase istruttoria preliminare

    Il richiamo verbale pronunciato nella fase istruttoria preliminare (Capo III Reg. CNF n. 2/2014), è impugnabile dinanzi al Consiglio Nazionale Forense da parte del P.M. e del Consiglio dell’ordine presso cui l’avvocato è iscritto, mentre quest’ultimo può invece proporre, in tal caso, eventuale opposizione avanti al CDD medesimo ex art. 14, comma 4-bis, Reg. CNF n. 2/2014(1). Qualora, tuttavia, l’iscritto proponga erroneamente impugnazione tempestiva al CNF, il ricorso stesso deve essere dichiarato ammissibile e riqualificato, ai sensi dell’art. 341 c.p.c., in virtù del principio generale della translatio iudicii, in opposizione ex art. 14 Reg. CNF n. 2/2014, con conseguente trasmissione degli atti al Consiglio Distrettuale di Disciplina a quo affinché, revocato l’inflitto richiamo verbale, provveda ai successivi adempimenti di competenza(2).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 411 del 30 dicembre 2025

    NOTE:
    1) In senso conforme, per tutte, CNF n. 280/2022.
    2) In senso conforme, CNF n. 196/2025, CNF n. 314/2024, CNF n. 308/2024, CNF n. 301/2024, CNF n. 281/2024.

  • L’estinzione del giudizio d’impugnazione al CNF per rinuncia al ricorso

    La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento per cessazione della materia del contendere, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte dell’appellato, con conseguente stabilizzazione della decisione gravata. In particolare, la dichiarazione di rinuncia al ricorso, pur non accettata dalla controparte, è idonea a determinare l’inammissibilità del medesimo, rilevando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente alla prosecuzione della lite, in quanto l’interesse stesso deve sussistere non soltanto al momento dell’impugnazione, ma anche successivamente fino alla decisione della causa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cosimato, rel. Carello), sentenza n. 407 del 29 dicembre 2025
    http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2025-407.pdf

  • Il potere sanzionatorio può essere esercitato solo nei confronti degli iscritti all’albo

    La potestà disciplinare è strettamente ed indissolubilmente collegata alla iscrizione negli albi, con la conseguenza che tutte le volte in cui il professionista viene definitivamente estromesso dalla categoria, ogni ulteriore indagine sulla sussistenza o meno degli addebiti a lui mossi ed oggetto del giudizio disciplinare, resta preclusa dalla duplice considerazione che, da un lato, quegli addebiti perdono rilevanza nei confronti della categoria e, dall’altro, che il giudice disciplinare, in conseguenza della definitiva esclusione dell’incolpato dalla categoria professionale, resta carente di potere giurisdizionale nei suoi confronti.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 406 del 29 dicembre 2025