In linea generale, l’avvocato può sempre rinunciare al mandato, purché con le cautele necessarie, cioè dando un congruo preavviso e fornendo al cliente tutte le informazioni utili a non pregiudicarne la difesa (art. 32 co. 1 e 2 cdf, art. 14 co. 1 L. n. 247/2012). Tuttavia, con particolar riferimento gli incarichi dei difensori d’ufficio […]