La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, a causa della natura pubblicistica della materia e dell’interesse superindividuale dello Stato e della comunità intermedia, quale l’ordine professionale.
Mese: Giugno 2025
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La prescrizione disciplinare non può essere interrotta per più di 7 anni e mezzo
Ai sensi dell’art. 56 L. n. 247/2012, l’azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni (comma 1), che decorre dalla commissione del fatto o dalla cessazione della sua permanenza; l’interruzione della prescrizione fa decorrere un nuovo termine di cinque anni (comma 3), ma in nessun caso il termine prescrizionale complessivo può essere superiore a sette anni e sei mesi, scomputato il tempo delle eventuali sospensioni.
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L’omessa fatturazione di compensi percepiti costituisce illecito deontologico di natura permanente
L’omessa fatturazione di compensi percepiti (artt. 16 e 29 cdf), costituisce illecito deontologico di natura permanente, sicché il dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione deve essere individuato nel momento di cessazione della condotta permanente (art. 56 L. n. 247/2012).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Arnau), sentenza n. 411 del 6 novembre 2024
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Mancato invio del Modello 5 a Cassa Forense: la sospensione amministrativa è provvedimento autonomo rispetto al procedimento disciplinare
Il mancato invio del Mod. 5 a Cassa forense comporta la sospensione (non disciplinare) dell’iscritto a tempo indeterminato da parte del Consiglio dell’Ordine (art. 17, co. 5, L. n. 576/1980), ferma restando l’autonoma e ulteriore rilevanza deontologica del comportamento stesso (art. 70 cdf).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cosimato), sentenza n. 423 del 18 novembre 2024
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L’obbligo di formazione continua non è assolto mediante l’autoreferenziale richiamo alla propria competenza professionale altrimenti acquisita
Il mancato assolvimento dell’obbligo di formazione continua costituisce presupposto sufficiente per il sorgere del relativo illecito deontologico, non essendo altresì necessario indagare la conoscenza reale del diritto da parte dell’incolpato, tantomeno d’ufficio o sulla scorta di un’autoreferenziale richiamo alla competenza professionale altrimenti acquisita, giacché l’acquisizione dei crediti formativi è proprio il sistema attraverso il quale provare l’aggiornamento professionale richiesto dal Codice Deontologico (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito l’asserita nullità della sanzione disciplinare avendo il CDD omesso di considerare la conoscenza reale del diritto da parte dell’incolpato, in quanto collaboratore redazionale di una rivista giuridica).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cosimato), sentenza n. 423 del 18 novembre 2024
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La falsificazione di un atto di quietanza e liquidazione dell’assicurazione costituisce grave illecito deontologico
Costituisce grave illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che, in violazione degli artt. 9 e 50 cdf, confezioni un atto di quietanza e liquidazione dell’assicurazione falso, spacciandolo per vero.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. D’Agostino), sentenza n. 422 del 15 novembre 2024
NOTA:
In senso conforme, per la falsificazione di:
— provvedimenti giudiziari (CNF n. 242/2024, CNF n. 66/2024, CNF n. 22/2023, CNF n. 151/2022, CNF n. 137/2021, CNF n. 182/2020, CNF n. 47/2020, CNF n. 137/2019, CNF n. 189/2017)
— atti giudiziari (CNF n. 85/2020, CNF n. 78/2020)
— relate di notifica (CNF n. 108/2024, CNF n. 99/2024, CNF n. 197/2020)
— contratti e documenti (CNF n. 421/2024, CNF n. 230/2022, CNF n. 272/2022, CNF n. 70/2021, CNF n. 22/2019, CNF n. 9/2019, CNF n. 148/2018, CNF n. 52/2018, CNF n. 9/2018, CNF n. 116/2016, CNF n. 44/2012)
— libri e scritture contabili (CNF n. 69/2022)
— quietanze di pagamento e modelli di pagamento F23/F24 (CNF n. 62/2021)
— procure alle liti, ancorché con il consenso o nell’interesse del cliente (CNF n. 95/2022, CNF n. 96/2021, CNF n. 59/2021, CNF n. 178/2020, CNF n. 8/2017, CNF n. 176/2012)
— titoli di credito (CNF n. 137/2018)
— carte di identità e codici fiscali (CNF n. 52/2018) -
Rapporti tra processo penale e procedimento disciplinare: il patteggiamento sul reato e il patteggiamento sui motivi sono sentenze diverse
L’applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e ssgg. c.p.p. (c.d “patteggiamento sul reato” o “sull’imputazione”) è istituto del tutto diverso da quello del “concordato in appello” ai sensi dell’art. 599-bis c.p. (c.d. “patteggiamento sulla sentenza” o “sui motivi”), sicché a quest’ultimo non si applica l’art. 25, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 150/2022 (c.d. ‘riforma Cartabia’ della giustizia penale), secondo cui la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non ha (più) efficacia di giudicato nei giudizi civili, disciplinari, tributari e amministrativi.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 419 del 13 novembre 2024
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Germanà Tascona), sentenza n. 369 del 9 ottobre 2024. -
Restituzione documenti e divieto di ritenzione
La restituzione al cliente della documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato non può essere subordinata al pagamento delle spettanze professionali (art. 33 co. 2 cdf), essendo estremamente disdicevole e lesivo della reputazione e dignità dell’ordine forense condizionare la restituzione di atti e documenti al pagamento di sia pur dovute spettanze professionali, in quanto l’ordinamento della professione forense non prevede un diritto di ritenzione (art. 2235 c.c.).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 413 del 6 novembre 2024
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Il mancato invio del Mod. 5 costituisce illecito deontologico permanente
L’omesso invio del Mod. 5 a Cassa forense costituisce condotta illecita di natura permanente, sicché il dies a quo prescrizionale inizia a decorrere dalla data in cui cessa la condotta omissiva e cioè dalla data in cui l’avvocato provvede ad inviare la prevista dichiarazione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Talerico), sentenza n. 417 del 13 novembre 2024
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Mancato invio del Modello 5 a Cassa Forense: la sospensione amministrativa è provvedimento autonomo rispetto al procedimento disciplinare
Il mancato invio del Mod. 5 a Cassa forense comporta la sospensione (non disciplinare) dell’iscritto a tempo indeterminato da parte del Consiglio dell’Ordine (art. 17, co. 5, L. n. 576/1980), ferma restando l’autonoma e ulteriore rilevanza deontologica del comportamento stesso (art. 70 cdf).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Talerico), sentenza n. 417 del 13 novembre 2024