Mese: Febbraio 2025

  • INDEBITO UTILIZZO DEL TITOLO DI AVVOCATO – RILEVANZA ART. 36 CDF

    Configura l’illecito di cui agli artt. 9 e 36 CDF l’utilizzo del titolo di avvocato senza averne conseguito l’abilitazione in quanto contravviene ai doveri di probità e decoro, compromettendo il prestigio della professione.
    (Nel caso di specie, l’incolpato aveva proposto appello avverso una sentenza del Tribunale nonostante non fosse abilitato per tale funzione; il CDD ha ritenuto grave la condotta per l’uso indebito del titolo professionale, con rilevante pregiudizio per l’immagine forense).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Palmese, rel. Palmese), decisione n. 13 del 27 febbraio 2024

  • ADEMPIMENTO DEL MANDATO DIFENSIVO – INSUSSISTENZA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMI 1, 9 e 26 CDF

    L’avvocato deve agire con diligenza, probità e decoro, specialmente nella gestione di compensi e nell’adempimento degli incarichi professionali ricevuti; ciò non di meno, ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare occorre la prova effettiva e documentata del conferimento del mandato e dell’avvenuta ricezione di compensi (nel caso di specie, l’incolpata era stata accusata di non aver avviato una causa per risarcimento e di aver trattenuto senza titolo 650 euro per una perizia medica mai svolta e di non aver restituito la documentazione clinica; a fronte di tali contestazioni, l’esponente aveva allegato copie di bonifici intestati erroneamente ad altra persona e comunicazioni pec senza ricevuta di consegna).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Di Rienzo, rel. Pellegrino), decisione n. 11 del 15 febbraio 2024

  • PROCURA ALLE LITI AZIONATA SUCCESSIVAMENTE AL DECESSO DELLA PARTE ASSISTITA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMI 1, 9 e 27 CDF

    L’attività dell’avvocato che avvia procedimenti giudiziari in opposizione a cartelle esattoriali per conto di soggetti deceduti, senza previa verifica dell’esistenza in vita e della volontà degli stessi di intraprendere tali azioni, integra illecito disciplinare ai sensi degli artt. 1, 9, 12 e 27 del CDF. Tale condotta risulta non conforme agli obblighi deontologici e configura illecito disciplinare anche in assenza di dolo, in virtù del principio di autonomia del procedimento penale rispetto a quello disciplinare, il quale consente di accertare la rilevanza deontologica delle condotte a prescindere dall’esito del giudizio penale.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Leone, rel. Sebastiani), decisione n. 10 del 13 febbraio 2024

  • Art. 52 CDF – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti – Ambito di applicazione

    Nell’applicare la norma di cui all’art. 52 CDFArt. 52 cdf – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenientiL’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi. La ritor…Leggi il testo completo →, che vieta all’avvocato l’uso di espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio o nell’esercizio dell’attività professionale, nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi, occorre considerare l’esatto contesto in cui l’espressione sconveniente viene pronunciata, al fine di poter valutare con precisione la sua reale portata offensiva e l’idoneità ad attingere alla soglia minima di offensività per poter ritenere leso il bene giuridico integrato dalla norma di cui all’art. 52 cit.
    (Fattispecie nella quale la Sezione ha ritenuto non violativa dell’art. 52 CDF l’espressione “cacacazzi” pronunciata dall’incolpato nei confronti di una collega, sua collaboratrice e cliente, durante una conversazione telefonica registrata di nascosto da quest’ultima, poiché tale espressione, pur ritenuta inopportuna e volgare, per il contesto in cui era calata – conversazione informale e riservata – veniva ritenuta priva di reale portata ingiuriosa o denigratoria, ma piuttosto come inelegante aggettivo per sottolineare la pedanteria molesta della propria interlocutrice).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Sessa, rel. Ausiello), decisione n. 6 del 29 gennaio 2024

  • Procedimento disciplinare – Natura accusatoria – Onere della prova

    Il Procedimento disciplinare forense ha natura accusatoria, sicchè deve pronunciarsi il proscioglimento dell’incolpato nel caso di carenza o contraddittorietà probatoria. In tal senso, l’esposto non è da solo sufficiente a integrare la prova certa dei fatti in esso rappresentati e a fondare l’affermazione della responsabilità disciplinare laddove l’incolpato abbia contestato la ricostruzione di tali fatti e negato gli addebiti, restando pur sempre l’onere della prova a carico dell’accusa; ne consegue, che il Giudice disciplinare deve pronunciare il proscioglimento in caso di mancato raggiungimento della prova certa della responsabilità disciplinare dell’incolpato, in ossequio al principio in dubio pro reo.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Leone, rel. Di Rienzo), decisione n. 4 del 29 gennaio 2024

  • Sentenza penale di proscioglimento ex art. 162 ter c.p. – Irrilevanza in sede disciplinare – Sussistenza

    Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati è irrilevante la sentenza penale di proscioglimento ex art. 162 ter c.p., poiché essa non esclude la verificazione storica della condotta contestata, che anzi risulta accertata, potendo la riparazione del danno e l’avvenuto risarcimento alla parte offesa rilevare solo come circostanza attenuante, mentre producono effetti in sede disciplinare unicamente le sentenze penali di assoluzione o proscioglimento pronunciate con le formule “perché il fatto non sussiste” o “per non aver commesso il fatto”.
    (Fattispecie nella quale l’avvocato imputato in un procedimento penale per la violazione dell’art. 642 c.p. era stato prosciolto ai sensi dell’art. 162 ter c.p. per aver integralmente risarcito il danno – condotta riparatoria)

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Leone, rel. Gubitosi), decisione n. 3 del 29 gennaio 2024

  • Art. 36 comma I CDF – Attività professionale senza titolo – Praticante avvocato

    Configura l’illecito di cui all’art. 36 comma I CdF (uso di titolo professionale non conseguito ovvero svolgimento di attività in mancanza di titolo) la condotta del praticante avvocato che utilizza nella propria carta intestata la dicitura “Studio Legale” omettendo di indicare per esteso il titolo di “praticante avvocato” dal momento che tale indicazione è idonea ad ingenerare nei terzi il convincimento di potersi riferire ad un soggetto abilitato ad esercitare la professione forense, così inducendo in errore il cliente sui titoli del professionista. Né le indicazioni errate od omissive riportate dalla carta intestata utilizzata dal professionista possono ricondursi a incolpevoli distrazioni, in quanto l’obbligo di diligenza cui è sottoposto il praticante avvocato impone a quest’ultimo di controllare diligentemente la propria carta intestata prima di farne un uso rivolto al pubblico.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Pellegrino, rel. Marotta), decisione n. 1 del 5 gennaio 2024

  • Tipicità dell’illecito disciplinare – Possibilità di riqualificazione del fatto contestato – Sussistenza

    Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati non si applica il principio di stretta tipicità degli illeciti e, pertanto, il Giudice disciplinare può procedere alla riqualificazione del medesimo fatto sotto diverse fattispecie previste dal Codice Deontologico Forense. (In applicazione del suddetto principio, la Sezione ha diversamente qualificato l’illecito originariamente contestato di cui all’art. 35 commi 3 e 5 CDF in quello di cui all’art. 36 CDFArt. 36 cdf – Divieto di attività professionale senza titolo e di uso di titoli inesistentiCostituisce illecito disciplinare l'uso di un titolo professionale non conseguito ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di titolo o in periodo di sospensione. Costituisce altresì illecito disc…Leggi il testo completo →).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Pellegrino, rel. Marotta), decisione n. 1 del 5 gennaio 2024

  • Illecito permanente: l’individuazione del dies a quo prescrizionale

    Il dies a quo per la prescrizione dell’azione disciplinare va individuato nel momento della commissione del fatto solo se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce al momento stesso in cui viene realizzata; ove invece la violazione risulti integrata da una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo, la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta stessa e in particolare tale dies a quo va individuato nel momento cui: 1) il professionista ponga fine all’omissione ovvero effettui il comportamento positivo dovuto, oppure 2) sollecitato in tal senso, opponga il rifiuto affermando l’asserita legittimità del proprio contegno, con la precisazione che tale diritto debba essere rivendicato espressamente nei confronti dell’altra parte contrattuale (cliente/parte assistita) e non nelle difese contro la pretesa punitiva dello Stato esercitata con il processo penale ovvero in sede disciplinare; 3) in ogni caso, al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell’illecito stesso, un “limite alternativo” alla sua permanenza deve essere individuato nella decisione disciplinare di primo grado.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 324 del 20 settembre 2024

  • L’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi non è scriminato da asserite difficoltà economiche dell’incolpato

    L’asserito stato di bisogno non scrimina la rilevanza deontologica né attenua la sanzione disciplinare per l’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi (art. 64 cdfArt. 64 cdf – Obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terziL’avvocato deve adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. L’inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare quando,…Leggi il testo completo →), tantopiù in mancanza di resipiscenza. Tuttavia, l’esistenza dei gravi problemi economico-familiari dell’incolpato il quale abbia agito in stato di bisogno e di gravi difficoltà economiche non dipendenti da fatto volontario o vita dissoluta, può semmai essere tenuta in considerazione ai fini della sanzione da irrogare in concreto (art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo →).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 324 del 20 settembre 2024