Violazione dell’obbligo formativo: l’individuazione del dies a quo prescrizionale

La violazione del dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua (artt. 15 e 70 cdf, art. 11 L. n. 247/2012) è un illecito omissivo a carattere istantaneo, con la conseguenza che il relativo dies a quo prescrizionale va individuato nell’ultimo giorno utile per il conseguimento dei crediti formativi richiesti per il periodo di riferimento (Nel caso di specie, l’omesso svolgimento dell’attività formativa riguardava il triennio 2014-2016. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto che l’illecito disciplinare si fosse consumato il 31 dicembre 2016 e da quella data decorresse quindi il relativo termine di prescrizione dell’azione disciplinare ex art. 56 L. n. 247/2012).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Santinon), sentenza n. 437 del 23 novembre 2024

NOTA:
In senso conforme, Cass. n. 4839/2025, CNF n. 227/2024, CNF n. 98/2023, CNF n. 199/2022.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 437 del 23 Novembre 2024 (accoglie) (prescrizione)
- Consiglio territoriale: CDD Trieste, delibera del 25 Novembre 2020 (censura)
Giurisprudenza CNF

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