La violazione del dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua (art. 15 cdfArt. 15 cdf – Dovere di aggiornamento professionale e di formazione continuaL’avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente…Leggi il testo completo →) è un illecito omissivo a carattere istantaneo, con la conseguenza che il termine prescrizionale decorre dalla fine del triennio utile per adempiere all’obbligo formativo.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Atzori), sentenza n. 227 del 27 maggio 2024
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Pardi), sentenza n. 199 del 28 ottobre 2022; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Napoli), sentenza n. 98 del 23 maggio 2023.
– codice: art. 69
Risultati della ricerca: 4
Il Consigliere forense deve adempiere l’incarico con diligenza, indipendenza e imparzialità
Consiglio Nazionale Forense (pres. Corona Patrizia, rel. Patelli Alessandro), sentenza n. 390 del 25 Ottobre 2024
Consigliere dell’Ordine: la potenziale rilevanza disciplinare dell’inadempimento all’incarico istituzionale
Consiglio Nazionale Forense (pres. Corona Patrizia, rel. Patelli Alessandro), sentenza n. 390 del 25 Ottobre 2024
La violazione del dovere di aggiornamento professionale costituisce illecito tipizzato
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Sica Salvatore), sentenza n. 189 del 12 Luglio 2016
Figli minori: la genitorialità può essere una causa di esonero dall’obbligo di aggiornamento professionale
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Sica Salvatore), sentenza n. 189 del 12 Luglio 2016
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 189 del 12 Luglio 2016 (accoglie) (assoluzione)– Consiglio territoriale: COA Como, delibera del 12 Novembre 2012 (censura)