Violazione dell’obbligo di formazione e aggiornamento professionale: l’individuazione del dies a quo prescrizionale

La violazione del dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua (art. 15 cdfArt. 15 cdf – Dovere di aggiornamento professionale e di formazione continuaL’avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente…Leggi il testo completo →) è un illecito omissivo a carattere istantaneo, con la conseguenza che il termine prescrizionale decorre dalla fine del triennio utile per adempiere all’obbligo formativo.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Atzori), sentenza n. 227 del 27 maggio 2024

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Pardi), sentenza n. 199 del 28 ottobre 2022; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Napoli), sentenza n. 98 del 23 maggio 2023.

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Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 250 del 30 Dicembre 2015 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 03 Luglio 2013 (sospensione)