Violazione dell’obbligo di formazione e aggiornamento professionale: l’individuazione del dies a quo prescrizionale

La violazione del dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua (art. 15 cdfArt. 15 cdf – Dovere di aggiornamento professionale e di formazione continuaL’avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente…Leggi il testo completo →) è un illecito omissivo a carattere istantaneo, con la conseguenza che il termine prescrizionale decorre dalla fine del triennio utile per adempiere all’obbligo formativo.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Atzori), sentenza n. 227 del 27 maggio 2024

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Pardi), sentenza n. 199 del 28 ottobre 2022; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Napoli), sentenza n. 98 del 23 maggio 2023.

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– codice: art. 24

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parere

Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone) concerne il caso di un avvocato (x) convenuto in giudizio da una persona giuridica, con l’accusa di avere attestato falsamente la firma del legale rappresentante della persona giuridica stessa. Tale avvocato si difende attribuendo ad altro collega (y) la responsabilità del fatto. La persona giuridica intraprende altra causa, ad altro titolo, contro l’avvocato (y); questi si fa assistere da avvocato (z) che, in occasione di udienza, si fa sostituire dal collega (x). Il COA richiedente il parere, rilevato che la fattispecie non pare rientrare nel caso dell’art. 37 del codice deontologico, domanda al Consiglio nazionale se il caso non possa comunque farsi ricadere sotto l’operatività di principi deontologici in materia di conflitto di interessi.

Consiglio Nazionale Forense (Commissione Consultiva CNF), parere n. 89 del 10 Maggio 2002

parere

Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone) concerne il caso di un avvocato (x) convenuto in giudizio da una persona giuridica, con l’accusa di avere attestato falsamente la firma del legale rappresentante della persona giuridica stessa. Tale avvocato si difende attribuendo ad altro collega (y) la responsabilità del fatto. La persona giuridica intraprende altra causa, ad altro titolo, contro l’avvocato (y); questi si fa assistere da avvocato (z) che, in occasione di udienza, si fa sostituire dal collega (x). Il COA richiedente il parere, rilevato che la fattispecie non pare rientrare nel caso dell’art. 37 del codice deontologico, domanda al Consiglio nazionale se il caso non possa comunque farsi ricadere sotto l’operatività di principi deontologici in materia di conflitto di interessi.

Consiglio Nazionale Forense (Commissione Consultiva CNF), parere n. 83 del 05 Aprile 2002

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 159 del 18 Novembre 1998 (respinge)
– Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 21 Gennaio 1993