Violazione del dovere di informare il cliente circa la prevedibile durata del processo e gli oneri ipotizzabili: l’illecito è istantaneo

Ai fini dell’individuazione del dies a quo prescrizionale, la violazione dell’art. 27 co. 2 cdf (secondo cui, all’atto dell’assunzione dell’incarico professionale, l’avvocato deve informare la parte assistita sulla prevedibile durata del processo e sugli oneri ipotizzabili e, se richiesto, comunicare in forma scritta il prevedibile costo della prestazione) è un illecito istantano (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto consumato l’illecito de quo nel momento in cui ebbe inizio il procedimento giudiziario oggetto di incarico).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 66 del 22 marzo 2025

NOTA:
A quanto consta, non vi sono precedenti editi in termini.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 66 del 22 Marzo 2025 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 22 Maggio 2024 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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