In caso di segnalazioni di mancanze connesse agli obblighi previdenziali, dopo l’iscrizione della notizia nel registro riservato va dichiarato in via preliminare il non luogo a procedere in ottemperanza al divieto del bis in idem sancito dall’art. 649 cpp (applicabile nel procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 59 legge professionale), sulla base dell’interpretazione conforme all’art. 4 del protocollo 7 della CEDU. Pertanto, in caso di mancato invio del modello 5 gli atti vanno restituiti al COA segnalante per l’adozione delle sanzioni di stato previste dall’art. 17 della legge 576/1980, ricorrendone le condizioni.
Consiglio distrettuale di disciplina di Ancona (plenum), delibera del 20 aprile 2016
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