L’Avvocato che non partecipa alle udienze istruttorie, non provvede al deposito delle relative memorie, non informa la parte assistita sullo svolgimento del mandato e non procede, nonostante le richieste, alla restituzione degli atti ed i documenti inerenti il giudizio affidatogli, oltre a rendersi responsabile della violazione degli artt. 26 comma 3, 27 comma 6 e 33 comma 1 CDF, viola i principi sanciti dagli artt. 9 comma 1 e 12.
Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Palumbo, rel. Somma), decisione n. 28 del 23 marzo 2022
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