Vietato stabilire la sede dello studio legale presso un’associazione di categoria

Vìola l’art. 37 cdf, perché lede l’immagine della classe forense al cospetto dei cittadini e degli assistiti, l’avvocato presso il cui studio legale sia ubicata una associazione di categoria, così ponendo in essere le condizioni di potenziale accaparramento di clientela, indipendentemente dalla circostanza dell’effettivo raggiungimento di concreti vantaggi economici (Nel caso di specie, la sede di una associazione attiva nel risarcimento dei danni da circolazione stradale aveva sede presso uno studio legale, o viceversa. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Feliziani, rel. Arnau), sentenza n. 219 del 27 maggio 2024

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Siotto), sentenza del 7 marzo 2016, n. 29, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Florio), sentenza del 16 aprile 2014, n. 46, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 29 novembre 2012, n. 170, nonché CNF n. 137/2008.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 219 del 27 Maggio 2024 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Milano, delibera del 20 Settembre 2021 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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