Costituisce illecito disciplinare (art. 53, co. 2, cdf) il comportamento dell’avvocato che, fuori dall’udienza ed in assenza della controparte, avvicini il magistrato o lo contatti inviandogli una comunicazione personale per discutere della causa.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 115 del 18 aprile 2025
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 115 del 18 Aprile 2025 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Perugia, delibera del 15 Luglio 2024 (sospensione)
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